Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 31380/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19231/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], ZAGNI LAURETTAe [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 657/2020 depositata il 13/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. L ’architetto [OSCURATO:PERSONA] evocava davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Giuliano e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] e Associati deducendo di avere ricevuto incarico professionale dai convenuti , nel 1998, in forza del quale aveva svolto attività di progettazione di interventi urbanistici ed edilizi relativi a terreno sito in Castenaso , per cui ne chiede va la corresponsione del compenso; aggiungeva che i l terreno era stato promesso in vendita, con contratto nel 2003, dagli Zagni alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima, con la clausola n. 5 del preliminare, siimpegnava a farsi carico degli onorari dell’architetto Grossi e del collega Pizzoli fino all’ammontare di 200.000, euro.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 719 del 2010, ritenuta “infondata l’eccezione” sollevata da Paola, Giuliano e [OSCURATO:PERSONA] di “difetto di legittimazione sul presupposto che dopo la firma del preliminare di vendita da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le obbligazioni si sarebbero a questa trasferite”, dichiarava “improponibile” la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] e Associati, essendo emersa l’estraneità dell’attore per l’attività di progettazione rispetto al rapporto che aveva legato la prima, quale comproprietaria del terreno, solo al secondo.

Il Tribunale, con sentenza definitiva n. 588 del 2014, condannava Paola, Giuliano e [OSCURATO:PERSONA] a pagare al Grossi la somma di 68.169,01 euro, determinata detraendo dalla liquidazione del compenso effettuata sulla scorta di CTU, la somma di 100.000,00 euro pari alla metà dei 200.000,00 di cui alla ricordata clausola 5 del preliminare tra gli Zagni e la società [OSCURATO:PERSONA].

Contro questa sentenza il Grossi proponeva appello con tre motivi.

Con il primo motivo (che unicamente ancora interessa) deduceva che il Tribunale, dato che con la sentenza non definitiva, non impugnata, aveva escluso che la ricordata clausola n. 5 fosse opponile ad esso appellante, non avrebbe potuto, con la sentenza definitiva, ritenere invece la clausola opponibile (“… il Tribunale non poteva cambiare idea perché la più antica sentenza vincolava il Tribunale”).

Ribadiva comunque che la clausola non gli era opponibile perché negoziata tra terzi ed inoltre perché non riprodotta nel contratto definitivo.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 657 del 2020, pur riconosciuta la estraneità dell’appellante all’accordo tra gli appellati e la società [OSCURATO:PERSONA] (pagina 5 della sentenza), ha nondimeno rigettato tale motivo di appello affermando che “il diritto alla retribuzione … debba gravare sugli Zagni solo per la parte che non era stata assunta da [OSCURATO:PERSONA], con gli atti di alienazione dell’ immobile”.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Corte di Appello.

3. Paola, Giuliano e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

4. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria con richiesta di rigetto del ricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa.

Considerato che:

1. Il primo motivo di ricorso è rubricato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. nonché degli artt.1350, 1351, 2932 c.c., in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.”.

Con la prima parte del motivo si sostiene che nella sentenza non definitiva n. 719/2010 vi sarebbe una statuizione, passata in giudicato, di inefficacia della clausola n. 5 del preliminare rispetto al ricorrente e che la Corte di Appello avrebbe contraddetto tale giudicato.

Con la seconda parte del motivo si deduce che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere efficace nei confronti del ricorrente la clausola n. 5 del preliminare malgrado quest’ultimo fosse stato stipulato tra i controricorrenti e la società [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe comunque errato nel non considerare che la clausola suddetta non era stata riprodotta nel contratto definitivo stipulato tra le stesse parti.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art.1362 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di Appello male interpetrato il contratto preliminare ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si fosse fatta carico del debito degli Zagni con effetto verso l’attuale ricorrente.

Il primo motivo di ricorso, relativamente alla censura formulata con la seconda parte del motivo stesso, e il secondo motivo di ricorso convergono e sono fondati.

Preliminarmente deve dichiararsi invece infondata la censura (“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.”) veicolata con la prima parte del primo motivo di ricorso.

Il ricorrente vorrebbe che fosse applicato il principio per cui, “nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279 secondo comma, n.4, cod. proc. civ. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, si verifica per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa "potestas decidendi", onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, che non sia stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando che la detta violazione non sia stata oggetto di specifico gravame di parte (così tra altre Cass. n. 5860/1999; Cass. n. 19145/2024).

Dalla lettura della sentenza non definitiva n. 719/2010 (depositata dal ricorrente) emerge, tuttavia, che il passaggio motivazionale di questa sentenza, in cui si legge della inefficacia della clausola n. 5 del preliminare rispetto al ricorrente, è solo incidentale essendo invece la questione su cui con tale sentenza è stato deciso con effetto preclusivo rispetto ad ogni ulteriore riesame quella relativa alla esclusione di [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] e Associati dal novero dei soggetti che l’attuale ricorrente aveva interesse a chiamare in causa.

Quanto sopra precisato, sono fondate le ulteriori censure.

La Corte di Appello ha esteso al ricorrente l’efficacia della clausola del preliminare, di accollo interno parziale, da parte della società [OSCURATO:PERSONA], del debito dei controricorrenti verso il medesimo ricorrente, estraneo a quel contratto e a quella clausola.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che “In tema modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio” (Cass. ord.,n. 38225 del 2021).

La sentenza impugnata contrasta con la precisazione di questa Corte e in sostanza con il principio enunciato dal secondo comma dell’art. 1372 c.c.

3. In ragione di quanto precede, il primo motivo di ricorso va accolto limitatamente alla seconda parte e rigettato nel resto, il secondo motivo di ricorso va parimenti accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, in riferimento alle censure accolte.

Non essendovi accertamenti in fatto da svolgere , la causa può essere decisa nel merito dichiarandosi tenuti e condannarsi Giuliano, Paola e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di 440.079,81 euro – pari ad euro 340.079,81 + euro 100.000,00 - che la Corte di Appello ha detratto illegittimamente, oltre Iva ed oneri previdenziali e interessi legali dalla data della domanda al saldo.

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, limitatamente al la seconda parte, e il secondo motivo di ricorso , rigetta il primo motivo per la prima parte; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna Giuliano, Lauretta e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di 440.079,81 euro, oltre Iva e oneri previdenziali e con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna Giuliano, Lauretta e [OSCURATO:PERSONA] a rifendere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di primo grado liquidate in euro 22.000,00, per compensi professionali, nonchè euro

19. 16 0,00 per il giudizio di impugnazione ed euro 8 . 5 00,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità, oltre al rimborso forfettario, per tutti i gradi, delle spese gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19231/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], ZAGNI LAURETTAe [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 657/2020 depositata il 13/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. L ’architetto [OSCURATO:PERSONA] evocava davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Giuliano e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] e Associati deducendo di avere ricevuto incarico professionale dai convenuti , nel 1998, in forza del quale aveva svolto attività di progettazione di interventi urbanistici ed edilizi relativi a terreno sito in Castenaso , per cui ne chiede va la corresponsione del compenso; aggiungeva che i l terreno era stato promesso in vendita, con contratto nel 2003, dagli Zagni alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, con la clausola n. 5 del preliminare, siimpegnava a farsi carico degli onorari dell’architetto Grossi e del collega Pizzoli fino all’ammontare di 200.000, euro. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 719 del 2010, ritenuta “infondata l’eccezione” sollevata da Paola, Giuliano e [OSCURATO:PERSONA] di “difetto di legittimazione sul presupposto che dopo la firma del preliminare di vendita da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le obbligazioni si sarebbero a questa trasferite”, dichiarava “improponibile” la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] e Associati, essendo emersa l’estraneità dell’attore per l’attività di progettazione rispetto al rapporto che aveva legato la prima, quale comproprietaria del terreno, solo al secondo. Il Tribunale, con sentenza definitiva n. 588 del 2014, condannava Paola, Giuliano e [OSCURATO:PERSONA] a pagare al Grossi la somma di 68.169,01 euro, determinata detraendo dalla liquidazione del compenso effettuata sulla scorta di CTU, la somma di 100.000,00 euro pari alla metà dei 200.000,00 di cui alla ricordata clausola 5 del preliminare tra gli Zagni e la società [OSCURATO:PERSONA]. Contro questa sentenza il Grossi proponeva appello con tre motivi. Con il primo motivo (che unicamente ancora interessa) deduceva che il Tribunale, dato che con la sentenza non definitiva, non impugnata, aveva escluso che la ricordata clausola n. 5 fosse opponile ad esso appellante, non avrebbe potuto, con la sentenza definitiva, ritenere invece la clausola opponibile (“… il Tribunale non poteva cambiare idea perché la più antica sentenza vincolava il Tribunale”). Ribadiva comunque che la clausola non gli era opponibile perché negoziata tra terzi ed inoltre perché non riprodotta nel contratto definitivo. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 657 del 2020, pur riconosciuta la estraneità dell’appellante all’accordo tra gli appellati e la società [OSCURATO:PERSONA] (pagina 5 della sentenza), ha nondimeno rigettato tale motivo di appello affermando che “il diritto alla retribuzione … debba gravare sugli Zagni solo per la parte che non era stata assunta da [OSCURATO:PERSONA], con gli atti di alienazione dell’ immobile”. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Corte di Appello. 3. Paola, Giuliano e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 4. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria con richiesta di rigetto del ricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa. Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso è rubricato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. nonché degli artt.1350, 1351, 2932 c.c., in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.”. Con la prima parte del motivo si sostiene che nella sentenza non definitiva n. 719/2010 vi sarebbe una statuizione, passata in giudicato, di inefficacia della clausola n. 5 del preliminare rispetto al ricorrente e che la Corte di Appello avrebbe contraddetto tale giudicato. Con la seconda parte del motivo si deduce che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere efficace nei confronti del ricorrente la clausola n. 5 del preliminare malgrado quest’ultimo fosse stato stipulato tra i controricorrenti e la società [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe comunque errato nel non considerare che la clausola suddetta non era stata riprodotta nel contratto definitivo stipulato tra le stesse parti. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art.1362 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di Appello male interpetrato il contratto preliminare ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si fosse fatta carico del debito degli Zagni con effetto verso l’attuale ricorrente. Il primo motivo di ricorso, relativamente alla censura formulata con la seconda parte del motivo stesso, e il secondo motivo di ricorso convergono e sono fondati. Preliminarmente deve dichiararsi invece infondata la censura (“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.”) veicolata con la prima parte del primo motivo di ricorso. Il ricorrente vorrebbe che fosse applicato il principio per cui, “nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279 secondo comma, n.4, cod. proc. civ. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, si verifica per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa "potestas decidendi", onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, che non sia stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando che la detta violazione non sia stata oggetto di specifico gravame di parte (così tra altre Cass. n. 5860/1999; Cass. n. 19145/2024). Dalla lettura della sentenza non definitiva n. 719/2010 (depositata dal ricorrente) emerge, tuttavia, che il passaggio motivazionale di questa sentenza, in cui si legge della inefficacia della clausola n. 5 del preliminare rispetto al ricorrente, è solo incidentale essendo invece la questione su cui con tale sentenza è stato deciso con effetto preclusivo rispetto ad ogni ulteriore riesame quella relativa alla esclusione di [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] e Associati dal novero dei soggetti che l’attuale ricorrente aveva interesse a chiamare in causa. Quanto sopra precisato, sono fondate le ulteriori censure. La Corte di Appello ha esteso al ricorrente l’efficacia della clausola del preliminare, di accollo interno parziale, da parte della società [OSCURATO:PERSONA], del debito dei controricorrenti verso il medesimo ricorrente, estraneo a quel contratto e a quella clausola. Questa Corte ha avuto modo di precisare che “In tema modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio” (Cass. ord.,n. 38225 del 2021). La sentenza impugnata contrasta con la precisazione di questa Corte e in sostanza con il principio enunciato dal secondo comma dell’art. 1372 c.c. 3. In ragione di quanto precede, il primo motivo di ricorso va accolto limitatamente alla seconda parte e rigettato nel resto, il secondo motivo di ricorso va parimenti accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, in riferimento alle censure accolte. Non essendovi accertamenti in fatto da svolgere , la causa può essere decisa nel merito dichiarandosi tenuti e condannarsi Giuliano, Paola e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di 440.079,81 euro – pari ad euro 340.079,81 + euro 100.000,00 - che la Corte di Appello ha detratto illegittimamente, oltre Iva ed oneri previdenziali e interessi legali dalla data della domanda al saldo. 4. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, limitatamente al la seconda parte, e il secondo motivo di ricorso , rigetta il primo motivo per la prima parte; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna Giuliano, Lauretta e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di 440.079,81 euro, oltre Iva e oneri previdenziali e con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna Giuliano, Lauretta e [OSCURATO:PERSONA] a rifendere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di primo grado liquidate in euro 22.000,00, per compensi professionali, nonchè euro 19. 16 0,00 per il giudizio di impugnazione ed euro 8 . 5 00,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità, oltre al rimborso forfettario, per tutti i gradi, delle spese gen
Sentenza Cassazione n. 31380/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris