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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39887/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 648 bis c.p.

Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p. nonché vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di riciclaggio; 2) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p. nonché vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio; 3) vizi della motivazione, per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato, pur in mancanza di prove idonee a ritenere la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

In data 29 giugno 2021 è pervenuta una memoria nell'interesse del ricorrente, con cui sono state formulate censure concernenti, in particolare, l'elemento soggettivo del delitto contestato.

2. Il ricorso è inammissibile.

Occorre premettere che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione impugnata, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26548201).

Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 5036201).

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e priva di aporie, ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le censure sollevate con l'appello e, sulla base delle dichiarazioni dei testi e della persona offesa, corroborate dagli esiti egli approfondimenti effettuati sul veicolo, è pervenuta alla conclusione che l'imputato aveva sostituito la targa di un veicolo, oggetto di appropriazione indebita, al fine di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del bene. v Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di riciclaggio, le censure del ricorrente, incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, non sono consentite.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 648 bis c.p. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p. nonché vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di riciclaggio; 2) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p. nonché vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio; 3) vizi della motivazione, per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato, pur in mancanza di prove idonee a ritenere la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. In data 29 giugno 2021 è pervenuta una memoria nell'interesse del ricorrente, con cui sono state formulate censure concernenti, in particolare, l'elemento soggettivo del delitto contestato. 2. Il ricorso è inammissibile. Occorre premettere che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione impugnata, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26548201). Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 5036201). Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e priva di aporie, ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le censure sollevate con l'appello e, sulla base delle dichiarazioni dei testi e della persona offesa, corroborate dagli esiti egli approfondimenti effettuati sul veicolo, è pervenuta alla conclusione che l'imputato aveva sostituito la targa di un veicolo, oggetto di appropriazione indebita, al fine di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del bene. v Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di riciclaggio, le censure del ricorrente, incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, non sono consentite. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli L
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