CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 27088/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/10/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.), tenuto conto dell'attivo divincolamento posto in essere dall'imputato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. è manifestamente infondato, alla stregua della ricostruzione in fatto compiuta dai giudici del merito che hanno correttamente escluso l'arbitrarietà dell'intervento degli agenti, determinato dalle pregresse condotte di furto commesse dall'imputato e non trasmodate, nel corso del servizio di accompagnamento, in attività arbitraria e illegittima; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere e ore [OSCURATO:PERSONA]