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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30038/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 19485/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla carenza dell'elemento psicologico e al dolo specifico in relazione all'art. 56, comma 4, in relazione all'art. 368 cod. pen.; nonché alla illegittimità delle statuizioni civili; Viste le conclusioni e la nota spese presentate dalla parte civile; Ritenuto che la doglianza volta ad escludere il reato così come riqualificato dalla Corte di appello di Napoli - ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 56, comma 4, e 368 cod. pen.- è manifestamente infondata in quanto prospetta deduzioni generiche in punto di fatto e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (vedi pg. 4-5 della sentenza impugnata); Ritenuto, altresì, inammissibile il secondo motivo di ricorso, essendo stato chiarito dalla Corte di appello che l'entità del danno liquidato 'non può obiettivamente dirsi afflittiva dal momento che corrisponde esattamente alla cifra riportata dal titolo rilasciato dal ricorrente in favore del venditore, da costui non potuto mai riscuotere a causa della falsa denuncia di smarrimento' , e che 'ulteriori rimostranze concernenti la corrispondenza della somma concordata rispetto al bene compravenduto costituiscono materie da far valere nella competente sede civile'; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). 2• P. Q. M. Dichiara inammissibile il rì P.Q.M, - AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA]»; ••••••••¦¦••••¦¦• 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 19485/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla carenza dell'elemento psicologico e al dolo specifico in relazione all'art. 56, comma 4, in relazione all'art. 368 cod. pen.; nonché alla illegittimità delle statuizioni civili; Viste le conclusioni e la nota spese presentate dalla parte civile; Ritenuto che la doglianza volta ad escludere il reato così come riqualificato dalla Corte di appello di Napoli - ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 56, comma 4, e 368 cod. pen.- è manifestamente infondata in quanto prospetta deduzioni generiche in punto di fatto e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (vedi pg. 4-5 della sentenza impugnata); Ritenuto, altresì, inammissibile il secondo motivo di ricorso, essendo stato chiarito dalla Corte di appello che l'entità del danno liquidato 'non può obiettivamente dirsi afflittiva dal momento che corrisponde esattamente alla cifra riportata dal titolo rilasciato dal ricorrente in favore del venditore, da costui non potuto mai riscuotere a causa della falsa denuncia di smarrimento' , e che 'ulteriori rimostranze concernenti la corrispondenza della somma concordata rispetto al bene compravenduto costituiscono materie da far valere nella competente sede civile'; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). 2• P. Q. M. Dichiara inammissibile il rì P.Q.M, - AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA]»; ••••••••¦¦••••¦¦• 3
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