Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:74
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
5 marzo 2007
Causa T‑455/04
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] – Concorso generale – Bando di concorso – Termini – Reclamo – Irricevibilità»
Oggetto:
Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del presidente della commissione giudicatrice del concorso
generale EPSO/A/1/03 in data 5 maggio 2004 che notifica ai ricorrenti il mancato superamento delle prove scritte.
Decisione:
Il ricorso è dichiarato irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Nozione
(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2; decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA], della Corte di
giustizia, della Corte dei conti, del Consiglio economico e sociale, del Comitato delle regioni e del mediatore 2002/620,
art. 4)
Non può essere qualificata come reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto la lettera di un candidato che non ha superato
le prove di un concorso interistituzionale organizzato dall’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO),
indirizzata unicamente al capo della delegazione della [OSCURATO:PERSONA] nello Stato membro del candidato, in cui si denuncia, in
termini generali, la discriminazione linguistica di cui sarebbero stati vittime taluni candidati, e con la quale si esprime
la convinzione che l’Unione europea intraprenderà i passi necessari al fine di risolvere questo problema, senza tuttavia formulare
una domanda precisa relativa alla decisione della commissione giudicatrice del concorso. Siffatta lettera, che manca della
precisione sufficiente perché l’amministrazione possa capire di essere stata investita di un reclamo, si presenta come un
atto politico da parte del candidato, diretto a far sì che l’Unione europea adotti le misure necessarie a porre fine alla
discriminazione asserita.
Il fatto che una simile lettera, la quale, se si fosse voluto costituisse un reclamo, ai sensi dell’art. 4 della decisione
2002/620 che istituisce l’EPSO avrebbe dovuto essere inviata a quest’ultimo, potesse essere inoltrata all’EPSO da parte del
capo della delegazione della [OSCURATO:PERSONA] è privo di rilevanza ai fini della sua qualificazione, che dipende dal suo contenuto
e non dall’eventuale inoltro, da parte del suo destinatario, ad altre persone od organi.
(v. punti 45, 46, 48, 50 e 58)
Riferimento: Corte 29 giugno 2000, causa C‑154/99 P, Politi/Fondazione europea per la formazione (Racc. pag. I‑509, punto
16)