CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 18762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], nel procedimento contro: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato nel preambolo, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Tribunale in data 3 maggio 2019, appellato sia dal Procuratore della Repubblica sia dal proposto [OSCURATO:PERSONA], ha revocato la confisca dell'intero capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con relativo complesso di beni aziendali, compresa la nuda proprietà degli appartamenti siti in [OSCURATO:PERSONA]. Nel resto, ha confermato il rigetto tanto della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quanto della proposta relativa alla confisca del capitale speciale e dell'intero compendio aziendale delle società a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 3 C Costruzioni, SI.CO.GED., Eureka C.M., V.M.G. Costruzioni e Servizi, PRO.RI. SON - Progettazione, Rilievi e Sondaggi nonché del compendio aziendale della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e dei lotti di terreno in Milazzo, facenti parte del piano d lottizzazione denominato "Voile", rispettivamente intestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. A ragione della decisione osservava: - la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], accertata con decreto irrevocabile messo il 29 settembre 2011, non era più attuale, considerata la distanza temporale dalle ultime manifestazioni positivamente accertate (la fittizia intestazione della 3 C Costruzioni realizzata tra il 2006 ed il 2009) e l'assenza di prova di quelle, ulteriori, dedotte dal Pubblico ministero appellante. A quest'ultimo proposito evidenziava che la sottrazione, in data 4 gennaio 2012, dei beni della [OSCURATO:PERSONA], formalmente detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] in virtù di un contratto di noleggio, pochi giorni dopo il decreto di sequestro era stata addebitata a soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA]. La doppia permuta delle quote di capitale sociale della 3 C Costruzioni con quelle della Eureka tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuta sempre nel 2012, pur collocandosi nella "zona opaca che spesso caratterizza le vicende della società interessate al procedimento", non dimostrava che [OSCURATO:PERSONA] avesse posto in essere una condotta distrattiva al fine di evitare l'applicazione delle misure di prevenzione, considerata l'accertata autonomia finanziaria di Miccichè.- [OSCURATO:PERSONA] non era riconducibile ai proposti Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA]. L'ingerenza di entrambi nell'attività imprenditoriale, comunque sempre correlata alla qualifica formale di dipendenti, non aveva in alcun modo procurato vantaggi indebiti alla società che era amministrata, formalmente e di fatto, dai rispettivi figli, Margherita e Vito. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] era stata costituita con capitali di proveniva non illecita. Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] non avevano nemmeno partecipato alla distribuzione degli utili. Il collaboratore Biscontí aveva espressamente escluso rapporti tra i fratelli Cavallotti e gli esponenti mafiosi di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di interesse. - Con riferimento alle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Eureka non erano stati acquisiti elementi in qualche modo dimostrativi della riconducibilità a Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] delle quote sociali, formalmente intestate o ai nipoti o a terzi estranei, quindi a soggetti per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. In particolare, non risultavano situazioni da cui potesse evincersi che Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] avessero avuto la disponibilità dell'intero patrimonio aziendale o avessero condotto autonomamente l'attività gestoria. - I lotti di terreno siti a Milazzo erano effettivamente riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA], ma detta società non era risultata nella disponibilità di fatto dei proposti Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA]. - gli appartamenti intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., anche secondo l'impostazione accusatoria, erano stati acquistati nel 2012, quando, cioè, la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], circoscritta fino al 2009, era cessata da tre anni. Non è stato neanche dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] avesse accumulato nel periodo di manifesta pericolosità una provvista sufficiente a consentirgli la costituzione della società e l'acquisto degli immobili. 2. Ricorre il Procuratore generale della Corte di appello di Palermo sviluppando più motivi con cui denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 1254, comma 3, cod. proc. pen. nonché agli artt. 19, comma 3, e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, anche sotto il profilo della motivazione inesistente. 2.1. Con il primo lamenta che la Corte territoriale abbia travisato i due episodi indicati nell'atto di appello del Pubblico ministero quali sintomatici della attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello non ha valutato gli elementi offerti dall'accusa complessivamente ma parcellizzandoli, ha trascurato l'importanza delle manovre attuate per sottrarre alla confisca i beni già posti in sequestro ed ha attribuito una ingiustificata prevalenza al dato, di per sé neutro stante l'autonomia del giudizio di prevenzione, dell'omesso esercizio nei confronti del proposto dell'azione penale. 2.2. Con il secondo motivo, riferito alla mancata confisca dei beni analiticamente indicati nelle pagine 5 e 4, nonché alla revoca della confisca dell'intero capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del relativo complesso dei beni aziendali, evidenzia: - l'affermazione che la società [OSCURATO:PERSONA], formalmente intestata ai figli di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], non è riconducibile ai loro genitori si scontra non solo con la presunzione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 159 del 2011, nella specie rafforzata dall'accertata partecipazione dei proposti alla gestione, oltre che dalla percezione dello stipendio. Non rileva che l'investimento inziale sia stato modesto, ciò che conta è che la [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un solo anno, pur costituita e formalmente gestita da amministratori alla prima esperienza, abbia prodotto risorse finanziarie sufficienti a sostenere i costi delle immobilizzazioni materiali, pari ad oltre 800.00,00 euro, e ad acquisire commesse di rilevante importo. Tale situazione, ignorata nell'apparato argomentativo, è spiegabile solo ammettendo che la società abbia operato in continuità con le imprese di pertinenza dei genitori dei formali amministratori e soci, tutte sottoposte a sequestro poco prima della sua costituzione. - Il collaboratore Bisconti, contrariamente a quanto sostenuto dal decreto impugnato, ha confermato, come si evince dal verbale allegato ai fini dell'autosufficienza del ricorso, che i figli di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] hanno potuto continuare ad operare perché "avevano alle loro spalle i genitori" con collusioni mafiose già accertate - La perizia contabile ha confermato la tesi accusatoria secondo cui Gaetano e [OSCURATO:PERSONA], dopo il sequestro delle società [OSCURATO:SOCIETA] e IMET s.r.I., operanti nella distribuzione del gas, e la loro confisca definitiva, fondata sulla natura di imprese mafiose, hanno fittiziamente intestato ai figli nuove società, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che hanno operato nel medesimo settore con una produttività enorme. In questa prospettiva, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare le società intestate ai figli dei proposti, tenuto conto del valore di avviamento aziendale sottratto alla confisca da parte di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] ed immesso nelle nuove realtà imprenditoriali, come frutto di attività illecita e del loro reimpiego, oltre che profitto del reato di intestazione fittizia alla luce della sentenza di prescrizione emessa proprio con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA].- le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 3 C Costruzioni, SI.CO .GED., Eureka C.M., V.M.G. Costruzioni e Servizi, PRO.RI. SON - Progettazione, Rilievi e Sondaggi sono anch'esse riconducibili ai proposti Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] perché non solo costituite in epoca contestuale al coinvolgimento di entrambi i proposti in procedimenti di prevenzione e con il coinvolgimento di soggetti che, nel recente passato, erano stati dipendenti delle società definitamente confiscate e non avevano comunque adeguata capacità reddituale, ma anche beneficiarie, sin dall'inizio dell'attività imprenditoriale, di commesse milionarie grazie all'attività in passato svolta nel medesimo settore economico da imprese controllate dai fratelli Cavallotti. - i lotti di terreno ubicati a Milazzo sono riconducili ai proposti perché di pertinenza di una società, la [OSCURATO:PERSONA], di cui questi ultimi avevano la disponibilità di fatto. 3. Con memorie tempestivamente depositate, [OSCURATO:PERSONA] ed il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. hanno ribadito la fondatezza del provvedimento impugnato con approfondite argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, in premessa, ricordato che ai sensi degli artt. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 il cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore». Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato né il travisamento dei dati probatori, anche nella forma omissiva, trattandosi di attività che implica comunque la verifica della completezza e tenuta logica della motivazione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). 2. Tanto posto, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso, relativo all'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], non supera il vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella proposizione di censure che attingono l'impianto motivazionale contestandone la tenuta logica e l'aderenza alle emergenze investigative, di cui finisce per sollecitare un alternativo apprezzamento. Ai giudici di merito che hanno escluso la valenza dimostrativa degli episodi successivi al 2009 (pagg. da 10 a 14) o perché addebitati nel procedimento penale a persone diverse (la sottrazione dei mezzi noleggiati dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata al solo esecutore materiale [OSCURATO:PERSONA] in assenza di elementi che facessero ipotizzare il concorso morale di Cavallotti) o perché compiuti con risorse di non provata provenienza illecita (la doppia permuta, nel 2012 e a distanza di pochi mesi delle quote di capitale sociale della società Eureka e 3 C Costruzioni tra Cavallotti e [OSCURATO:PERSONA], soggetto che aveva percepito redditi da lavoro dipendente da società estranee al gruppo Cavallotti assoggettate a confisca definitiva), il Procuratore generale ricorrente oppone l'omessa considerazione di altre emergenze investigative, di cui, però, non è chairità la decisività, e la violazione del principio dell'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello di cognizione, senza però indicare i concreti elementi che, a prescindere dall'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'odierno proposto, dimostrerebbero comunque il suo coinvolgimento nella sottrazione, se non il, mero e generico, interesse ad impedire il sequestro e la confisca dei beni oggetto di sottrazione. 3. Il secondo motivo, relativo alla misura patrimoniale, deduce criticità, in parte, estranee al sindacato di legittimità nei termini chiariti in premessa, come quelle relative alla valutazione alternativa delle dichiarazioni collaboratore Bisconti e della perizia contabile, e, nel resto, infondate. La Corte territoriale ha preso in esame la tesi accusatoria, proposta nel ricorso secondo cui le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 3 C Costruzioni, SI.CO.GED., Eureka C.M., V.M.G. Costruzioni e Servizi, PRO.RI. SON - Progettazione, Rilievi e Sondaggi, nonostante la provenienza lecita del capitale sociale utilizzato per costituirle e la formale intestazione a parenti (Margherita e [OSCURATO:PERSONA], figli di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA]) o a soggetti in stretti rapporti di affari, fossero comunque riconducibile a Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] e l'ha giustificatamente considerata infondata anche tenuto conto dell'operatività della presunzione di cui all'art. 19 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 Ha, al riguardo, rilevato che non sono stati acquisiti indicatori fattuali convincenti in ordine alla difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto. Con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], dalle deposizioni testimoniali è emerso che i legali rappresentanti e titolari dell'intero capitale sociale non erano dei prestanome, ma svolgevano di fatto le mansioni correlate al ruolo formale di amministratori e che i proposti Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] si occupavano, quali dipendenti, di mansioni limitate senza esercitare poteri decisionali, anche se la loro consolidata esperienza nel medesimo settore imprenditoriale aveva contributo all'immediato successo della società costituita dai loro stretti congiunti. Con riferimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 3 C Costruzioni, SI.CO.GED., EUREKA C.M., V.M.G. Costruzioni e Servizi, PRO.RI. SON - Progettazione, Rilievi e Sondaggi è emersa un'autonoma capacità decisionale dei formali intestatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nipoti di [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], del tutto estraeo al nucleo familiare dei proposti. Parimenti è rimasto, del tutto indimostrato un rapporto anche solo di contitolarità dalla proprietà aziendale tra i formali intestatari delle quote sociali ed i proposti: Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] non avevano né versato il capitale sociale né trasferito risorse e non avevano nemmeno partecipato alla distribuzione degli utili. Più in dettaglio, il provvedimento impugnato, lungi dall'omettere ogni valutazione nei termini denunziati dal ricorrente, ha osservato: - quanto alla [OSCURATO:PERSONA], che la sua costituzione da parte dei soci [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], ex dipendenti delle società già confiscate [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. è avvenuta mediante conferimento di prestazioni d'opera e dell'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] mentre non vi è traccia di conferimenti riferibili ai Cavallotti; - quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di applicazione pena a carico di uno dei suoi titolari formali, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. 306/'93 non assume alcun rilievo nei confronti dei Cavallotti, i quali non risultano in alcun modo coinvolti nell'attività volta alla fittizia intestazione; - quanto all'Eureka CM, l' "opacità" e l'assenza dii motivazioni di carattere commerciale delle operazioni intercorse in periodi sospetto, in costanza del sequestro della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., tra [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] ed il ragioniere della società [OSCURATO:PERSONA] sulle sue quote (oggetto di permute reciproche a pochi mesi di distanza con quelle della 3C Costruzioni), non dimostra in alcun modo che la società sia stata costituita con fondi illeciti non provenienti da Miccichè e che sia stato necessario l'intervento finanziario di [OSCURATO:PERSONA]; - quanto all'[OSCURATO:PERSONA], la sua costituzione è avvenuta tre anni dopo la cessazione ella pericolosità sociale dei proposti con mezzi di apparente provenienza lecita. In ogni caso, chioda la Corte territoriale, le società non avevano tratto vantaggi dalle accertate pregresse relazioni di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] con "[OSCURATO:PERSONA]". 3.1. Le argomentazioni non prestano il fianco alle obiezioni del pubblico ministero ricorrente e sono corrette sul piano giuridico. La circostanza pacifica che le predette società - costituite in epoca prossima al provvedimento di sequestro o alla successiva confisca divenuta definitiva delle imprese di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], con capitali versati o da loro congiunti o da persone con cui entrambi avevano intrattenuto rapporti di affari -avevano operato, con successo, nel medesimo settore imprenditoriale di quelle già confiscate, e che almeno una di esse, la [OSCURATO:PERSONA], aveva approfittato dell'esperienza e della rete di rapporti di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], assunti come lavoratori dipendenti, è stata valutata ma ritenuta insufficiente per ritenere sussistente la peculiare relazione tra persona pericolosa e res rilevante ai fini della confisca richiesta dall'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011. D'altra parte, se la res è costituita da una società, ai fini della confisca di prevenzione nei confronti dell'"indiziato di appartenere ad associazioni mafiose", non bastano semplici interferenze di quest'ultimo nella gestione e nell'attività imprenditoriale o, più in generale, in quella sociale, ma occorre una effettiva ed autonoma disponibilità dell'ente in capo al proposto e, per correlato, una mera intestazione formale delle quote in capo a coloro che risultano esserne i formali soci. Tale relazione, la cui dimostrazione rigorosa è onere dell'accusa, nella specie, è stata esclusa valorizzando elementi assai pregnanti come l'assenza di immissione di capitali privi di legittima provenienza nella società provenienti dai proposti, anche attraverso il reimpiego, nonché l'omessa destinazione a questi ultimi di una parte delle risorse conseguite con l'attività imprenditoriale. Il che esclude l'apparenza della motivazione ed il denunziato travisamento, per omissione comunque non deducibile per quanto già rilevato. 3.2. Non è ravvisabile, come lamenta il ricorrente in relazione alla [OSCURATO:PERSONA], formalmente intestata ai figli dei proposti, la violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 ("Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con 8 /Yr i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente") Tale disposizione, nel prevedere il potere di svolgere speciali indagini nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto nell'ultimo quinquennio con il proposto, non istituisce una presunzione di disponibilità dei beni in capo al proposto analoga a quella di appartenenza al proposto dei beni intestati a coniuge, figli o conviventi di cui al successivo art. 26 che istituisce, invece, vere forme di presunzioni relative per i casi espressamente tipizzati ("a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione"), che non risultano suscettibili di applicazione analogica (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020 C Rv. 279224 - 01 Cesarano; Sez. 1 , n. 26872 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276412 - 01). Il rapporto esistente fra il proposto ed il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi oggetto delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Sola, Rv. 281611 - 01; Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271222 - 01 Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzi, Rv. 259608; Sez. 1, n. 23520 del 05/03/2013, Sollecito, non mass.; Sez. 1, n. 19623 del 22/02/2012, Spinelli, non mass. -così fl. 18 par. 11.1 Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016 Cc., dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270081). Deve trattarsi, tuttavia, di una condizione di incapienza patrimoniale del terzo legato da vincolo di parentela o convivenza che rilevi oggettivamente in funzione del giudizio di sproporzione e che sia tale da dimostrare ex se attraverso l'inferenza logica una disponibilità del bene in capo al proposto. Qualora faccia difetto una situazione obiettiva con connotazioni siffatte non può procedersi al richiamo di meccanismi presuntivi, per dedurre il requisito obiettivo di disponibilità della res in capo all'indiziato e per ritenere, pertanto, fittizia l'intestazione dei beni che risultino nella formale titolarità del parente o del convivente, al più esposto per voluntas legis alle speciali indagini.In questa prospettiva, la Corte territoriale ha considerato decisivo il dato incontestato che i soci, Margherita e [OSCURATO:PERSONA], avevano a loro disposizione le risorse economiche e finanziarie, di provenienza lecita, necessarie per costituire la [OSCURATO:PERSONA] e che negli anni successivi non vi erano state immissioni di capitali di provenienza illecita nella gestione della società. 3.3. Quanto, infine, ai i lotti di terreno ubicati a Milazzo la loro sottoposizione a confisca è stata esclusa sul rilievo, frutto di attenta valutazione di fatto, che erano nella "disponibilità" di fatto di una società, la [OSCURATO:PERSONA], non riconducibile