CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 39590/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano, ESPOSITO Salvatore e CARACCIOLO [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in data 27/10/2022 della Corte di appello di Campobasso, che ha riformato la sentenza in data 15/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di Isernia, riconoscendo a ciascuno circostanze attenuanti generiche rideterminando la pena loro inflitta e confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, lesioni e sequestro di persona; Esposito per tali reati e anche per quello di evasione; Caracciolo per il reato di favoreggiamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omessa motivazione sulla misura dell'aumento della pena per i reati in continuazione. 2.1. Il motivo è aspecifico perché si risolve in una generica enunciazione del vizio, senza tenere conto della saldatura tra la sentenza di appello e quella di primo grado, rispetto alla quale ultima il gravame si risolveva in una sostanziale evocazione di un più favorevole trattamento sanzionatorio, privo di reali censure alla sentenza di primo grado, così risultando aspecifico. 3. ESPOSITO Salvatore lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva. 3.1. Dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che Esposito abbia proposto uno specifico motivo di gravame in relazione al riconoscimento della recidiva, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. Da ciò l'inammissibilità del motivo, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 4. CARACCIOLO [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla sussistenza del reato; 2) Violazione di legge, vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 4.1. Il motivo relativo alla responsabilità è inammissibile perché meramente valutativo delle emergenze processuali e sollevando questioni - conseguentemente- non scrutinabili in sede di legittimità, reiterative di quelle contenute nel gravame e prive di un reale confronto con la sentenza impugnata. 4.2. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile perché manifestamente infondato, ove si consideri che la Corte di appello ha rideterminato la pena in senso più favorevole all'imputato che, con il presente ricorso, con motivazione che rimane insindacabile in sede di legittimità non essendo mancante, manifestamente illogica o contraddittoria. 5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]