CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 25904/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado (di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente), ha accolto il concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendola ad anni 5 di reclusione ed euro 18.000 di multa, ed ha confermato, nel resto, la decisione impugnata. 2.Avverso la sentenza d'appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, fondato unicamente sulla eccezione di nullità ex artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 cpp, in relazione alla erronea dichiarazione di assenza del medesimo. La difesa ha evidenziato che, nel processo di secondo grado, è stata richiesta la trattazione in presenza, ed è stato evidenziato alla Corte di merito che, in relazione al reato per il quale si procedeva, l'imputato era sottoposto al divieto di dimora nella regione Campania. Nel verbale di udienza del 22 dicembre 2023, lo stesso imputato, ritenuto libero con obblighi, è stato dichiarato assente, benché non sia stato stato autorizzato a recarsi in udienza per assistere alla celebrazione del processo a suo carico presso la Corte d'appello di Napoli, e dunque in un'area territoriale in cui gli è stato vietato dimorare. Il giudice, non risultando alcuna espressa rinuncia ad assistere all'udienza da parte dell'imputato, avrebbe dovuto disporre il rinvio ad una nuova udienza in virtù della norma generale fissata dall'articolo 420 ter CPP, atteso che lo stesso non si è presentato per assoluta impossibilità a comparire conseguente al divieto di accedere nella regione dove ha sede la Corte d'appello investita del processo a suo carico. 3.11 Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'unico motivo, posto a fondamento del ricorso, è inammissibile. Dagli atti prodotti dal ricorrente e dal fascicolo processuale di appello - che questa Corte è legittimata ad esaminare essendo stata dedotta una violazione di legge processuale relativa al giudizio di secondo grado - risulta che, in effetti, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura del divieto di dimora nella regione Campania, non è stato espressamente autorizzato a recarsi presso la Corte d'appello di Napoli per partecipare all'udienza del 22 dicembre 2023 A tale udienza il difensore dell'imputato, senza fare alcun cenno alla volontà del proprio assistito di parteciparvi, ha depositato la procura speciale per la rinuncia di tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla quantificazione della pena, e la Corte territoriale ha deliberato ai sensi degli articoli 599 e 599 bis cod. proc. pen..Il ricorrente, invocando il principio affermato dalle Sezioni Unite " Costantino" nella ipotesi di restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari, ha dedotto che la sottoposizione ad una misura cautelare, oggettivamente ostativa per l'accesso al luogo di celebrazione del processo, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione o l'autorizzazione dell'imputato stesso (Sez. Un. ent. n. 7635 del 30 settembre 2021 - dep. 2022, Rv. 282806),. Nello stesso ricorso sono state poi richiamate due recenti decisioni della Corte di Cassazione, che hanno esteso la regola anche alla ipotesi di sottoposizione alla misura dell'obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui si svolge il processo, sicché il giudice, anche in mancanza di preventiva comunicazione o richiesta o da parte dell'interessato, è tenuto a differire l'udienza e ad adottare il provvedimento autorizzatorio necessario ad assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante (Sez. 6 - , Sentenza n. 26622 del 19/05/2022 e Sez.2 n. 18659 del 3/3/2022) 2.La censura è manifestamente infondata. Dalla argomentazione della citata pronuncia delle Sezioni Unite si ricava che l'obbligo per il giudice di disporre la traduzione dell'imputato agli arresti domiciliari non ricorre in caso di rinuncia a comparire. Si veda in particolare il § 14 del Considerato in diritto, nel quale si è dato atto che in quel caso non sussistevano le condizioni per «ricondurre la mancata comparizione ad una rinuncia a comparire, inconciliabile logicamente conia richiesta di rinvio per poter presenziare al giudizio; dalla constatata assenza, e dalla mancata espressione della rinuncia a comparire, conseguiva l'obbligo del giudice, fin dalla prima notizia dell'impedimento, di procedere direttamente con l'ordine di traduzione». Nel caso in esame, ad avviso del Collegio, il complessivo comportamento dell'imputato e del suo difensore deve essere interpretato come una implicita rinuncia del [OSCURATO:PERSONA] a comparire. In tal senso conducono in particolare la produzione in udienza della procura speciale rilasciata dall'imputato al difensore per procedere ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. pen. e la mancanza di riferimenti alla intenzione dello stesso di assistere all'udienza. Con riferimento al primo profilo, è da osservare che al "concordato in appello" può applicarsi il principio, già accolto dalla Corte per la definizione del giudizio di primo grado ex art. 444 cod. proc. pen., secondo cui, nel caso in cui l'imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiamento, deve ritenersi che egli implicitamente acconsente che l'udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza cosicchè, ove lo stesso sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, non deve essere tradotto in udienza né, ove detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, ascoltato dal magistrato di sorveglianza (Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Terracciano, Rv. 273736).A ciò si aggiunga che, all'indicata udienza, il difensore del [OSCURATO:PERSONA], concordando la pena come da procura conferitagli, non ha in alcun modo rappresentato l'intenzione del suo assistito di parteciparvi, né formulato istanze di rinvio per legittimo impedimento. In un caso analogo, la Sesta sezione di questa Corte, ha ritenuto che l'imputato, il quale abbia rilasciato al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello, acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede. (Sez. 6 - , Sentenza n. 19336 del 15/03/2023 -Rv. 284623). Tali motivi rendono manifesta l'infondatezza del ricorso in esame. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così