CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 44824/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORT)APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 8/5/2024 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino con sentenza del 6/10/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3, 61 n. 5 cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personalmente il Fellah, deducendo la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 27201001. In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) ed è altresì irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata. (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 - dep. 06/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27463601). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso l'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]