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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45388/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4i1EL Rilevato che il difensore di MicheallStephen Castorina ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Caltanissetta ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 635, comma secondo, n.1), e 61, comma primo, n.2), cod. pen. e al delitto di cui agli artt. 81, 624 e 625, comma primo, n. 2), cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, è manifestamente infondato perché in contrasto con il principio di diritto secondo cui il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato - nel caso di specie, l'immagine estrapolata dalla sistema di video sorveglianza installato all'interno di un distributore di bevande - costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez.

F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635).

Ritenuto che manifestamente infondato è anche il secondo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, che censura la quantificazione della pena inflitta, in quanto la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito che la esercita in aderenza alle disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., a condizione che adempia - come rilevabile nella motivazione della sentenza in verifica - in maniera adeguata all'onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4i1EL Rilevato che il difensore di MicheallStephen Castorina ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Caltanissetta ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 635, comma secondo, n.1), e 61, comma primo, n.2), cod. pen. e al delitto di cui agli artt. 81, 624 e 625, comma primo, n. 2), cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, è manifestamente infondato perché in contrasto con il principio di diritto secondo cui il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato - nel caso di specie, l'immagine estrapolata dalla sistema di video sorveglianza installato all'interno di un distributore di bevande - costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635). Ritenuto che manifestamente infondato è anche il secondo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, che censura la quantificazione della pena inflitta, in quanto la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito che la esercita in aderenza alle disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., a condizione che adempia - come rilevabile nella motivazione della sentenza in verifica - in maniera adeguata all'onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 45388/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris