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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06758/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso_ f [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Quinta sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Ancona - che, in parziale riforma della decisione del 28/05/2019 del Tribunale di Macerata - aveva riqualificato la contestata bancarotta fraudolenta per distrazione in bancarotta preferenziale ex art. 216, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, limitatamente alla complessiva somma di euro 227.000,00, dichiarando non doversi procedere nei confronti dello stesso per intervenuta prescrizione del reato, nonché assolvendolo dalla residua contestazione distrattiva con l'adozione della formula di rito perché il fatto non costituisce reato e, infine, rideterminando la pena per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in anni due di reclusione e dichiarando, inoltre, l'imputato inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace all'esercizio di uffici direttivi, presso qualsiasi impresa e per la stessa durata.

2. Propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625- bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], delineando tre pretesi profili critici della suddetta pronuncia.

2.1. Viene anzitutto censurato il punto della sentenza suddetta, nel quale si afferma che il ricorrente «come emerso sin dall'istruttoria in primo grado a mezzo delle dichiarazioni del consulente del Pubblico ministero ed evidenziato nella sentenza del Tribunale di Ancona ... operava direttamente sul conto della società effettuando bonifici in favore proprio e di soggetti terzi».

Il dedotto errore materiale si annida anzitutto - in ipotesi difensiva - nel riferimento al Tribunale di Ancona, in luogo che al Tribunale di Macerata, che si è in realtà pronunciato.

L'errore di fatto è poi rinvenibile in quanto, nella motivazione della sentenza del Tribunale di Macerata, non si afferma mai che il ricorrente «operava direttamente sul conto della società, effettuando bonifici in favore proprio e di soggetti terzi», né si utilizzano espressioni a ciò equipollenti.

Verosimilmente, la genesi dell'errore deriva dalla cattiva lettura del passo della sentenza di secondo grado, laddove è dato leggere che «La stessa dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], il consulente tecnico della Procura, riconosceva che Donzelli non era un amministratore di fatto: all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], testualmente chiariva: "Donzelli ho detto che era socio della società ed ha fatto bonifici, non l'ho mai indicato come amministratore di fatto».

Il ricorso, dunque, è stato dichiarato inammissibile sulla base di un quadro fattuale difforme, rispetto a quello accertato in giudizio.

In definitiva, non è vero e non è affermato, nelle sentenze di merito, che Donzelli operasse direttamente sui conti della società fallita effettuando bonifici.

2.2. Il secondo profilo di errore della sentenza emessa dalla Quinta Sezione penale di questa Corte si annida, secondo la tesi sussunta nel ricorso straordinario in esame, nel punto in cui è dato leggere quanto segue: «Peraltro, come pure correttamente ritenuto dai giudici di merito, il concorso nella condotta di bancarotta fraudolenta e l'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo in capo al ricorrente sono illuminati dal fatto che le gravi omissioni contabili hanno finito con il celare, come è emerso nell'istruttoria svolta anche mediante l'audizione del curatore e del consulente del Pubblico ministero, le attività distrattive poste in essere dal D.M. anche direttamente in proprio favore».

Donzelli è stato imputato e condannato in primo grado per bancarotta distrattiva, con riferimento alla somma di euro 602.000,00; in secondo grado, tale imputazione è stata riqualificata quale bancarotta preferenziale, limitatamente alla somma di euro 227.000,00, venendo l'imputato assolto dalle residue contestazioni di natura distrattiva.

Si è ricavato il dolo della bancarotta documentale, quindi, non soltanto dalle condotte di tipo preferenziale, ma anche dal compimento di operazioni sottostanti che sono state reputate di carattere distrattivo, in relazione alle quali il giudice di merito aveva mandato assolto il prevenuto.

Non è vero e non è affermato nelle sentenze di merito, pertanto, che le operazioni mal contabilizzate celassero fatti di bancarotta per distrazione.

2.3. Il terzo profilo critico dedotto nel ricorso inerisce alle contestate distrazioni, dell'importo di euro 602.000,00, che venivano giustificate con tre distinte causali, ossia il pagamento di fatture, il rifinanziamento ai debitori e le restituzioni di finanziamenti in favore del socio Donzelli.

La sentenza di cassazione afferma che tutte le operazioni contestate siano state ritenute, da parte del giudice di merito, riconducibili esclusivamente nell'alveo della seconda e della terza tipologia di causale di cui sopra; in nessuna parte della sentenza di appello, però, si afferma l'esclusione del primo genere di operazioni.

Si è così concretizzato un errore di fatto, posto che mai il giudice di merito ha ricondotto tutte le operazioni contestate - in via esclusiva - a restituzioni preferenziali o a operazioni penalmente lecite, sebbene rischiose.

Il fatto che il disordine contabile coinvolgesse anche l'effettuazione di pagamenti di natura certamente lecita, allora, avrebbe imposto un più penetrante controllo in ordine alla correttezza della motivazione, sotto il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico.

Non è vero e non è affermato nelle sentenze di merito, in conclusione, che le operazioni mal contabilizzate consistessero in pagamenti ai fornitori.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Per ciò che attiene alla qualifica di amministratore di fatto del Donzelli, la sentenza oggetto di ricorso ha fatto riferimento all'accertamento operato in sede di merito, fondato sulla concreta attività di gestione dell'azienda, posta in essere dal ricorrente, rispetto all'oggetto sociale tipico della stessa e alla correlata attività di finanziamento, realizzata dallo stesso ricorrente.

A fronte di tali elementi, il ricorso si limita all'affermazione secondo la quale Donzelli operasse direttamente sul conto della società, effettuando bonifici in favore proprio e di soggetti terzi.

Trattasi, in sostanza, di un profilo critico del tutto carente del requisito della decisività, atteso che non viene considerata la sussistenza dell'ulteriore indicatore, posto a base dell'avversata opzione decisionale, ossia il ruolo direttivo pacificamente assunto dal Donzelli.

Non sussiste il lamentato errore di fatto, con riferimento al ritenuto elemento psicologico, dal momento che il ricorso straordinario si basa su una lettura parziale della sentenza della Corte di cassazione.

Secondo tale decisione, le attività di distrazione preferenziale poste in essere dal Donzelli in proprio favore sono di tale entità, da essere evocative anche dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale.

Anche il terzo profilo dì censura è fondato su considerazioni non decisive.

Il giudice di legittimità, quanto alla insussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione, si è soffermato esclusivamente sul profilo delle uscite economiche, rappresentate dal rifinanziamento ai debitori, questa essendo l'unica attività che il giudice di appello aveva valutato, ai fini della contestata bancarotta per distrazione.

Era stata invece esclusa qualsivoglia rilevanza, riferibile all'attività di pagamento delle fatture ai fornitori; era stata riqualificata in termini di bancarotta preferenziale, infine, la diversa operazione di restituzione, a sé stesso, delle somme dal Donzelli precedentemente finanziate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso, sotto il profilo dogmatico, che il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) non rappresenta uno strumento da adoperare per ottenere mere rivalutazioni, rispetto a quanto deciso dalla Corte di legittimità.

Come è stato più volte evidenziato (v.

Sez.

U. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283) lo strumento in questione è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo allorquando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità risulti incontrastabilmente esclusa, oppure quando si supponga l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu °cui/.

O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di natura meramente percettiva) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività.

In riferimento a tale ultimo aspetto, va ricordato che proprio nella succitata decisione delle Sezioni Unite Basile, si è ulteriormente precisato come l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dia immediatamente luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determini una incompletezza della motivazione della sentenza allorché - pur in mancanza di espressa disamina - il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, per essere la relativa doglianza inconciliabile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero nel caso in cui l'omissione possa reputarsi di matrice esclusivamente apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione.

In tale ultimo caso, infatti, le doglianze devono ritenersi comunque valutate - pur essendosene ritenuta superflua la trattazione - per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; tale situazione deve invece essere ricondotta alla figura dell'errore di fatto, allorquando l'omissione sia dipesa da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine semplicemente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso.

Il corollario di tale impostazione concettuale è costituito, da un lato, dal fatto che la verifica riguardo al complessivo ordito motivazionale della decisione impugnata possa dare origine alla constatazione dell'omesso esame della censura solo ove siano da escludersi le ipotesi della «trattazione implicita» o del sopra descritto «assorbimento»; d'altro canto, a fronte di ciò, non possono trovare ingresso le censure di tipo genericamente rivalutativo (nel senso che l'attuale ricorrente magari dissenta dal convincimento espresso da questa Corte nella decisione, ovvero stimi lo stesso non conferente, rispetto alla prospettazione) pur in presenza di interpretazioni delle norme o dei contenuti delle decisioni di merito che si prestino a critiche (come è del tutto evidente che possa essere, data la natura immanente del giudizio, che è operazione intellettuale di ricostruzione del fatto e della norma applicabile al medesimo).

Tale assetto risulta funzionale, del resto, alla necessità di tutelare - entro i limiti della ragionevolezza - lo stesso valore del giudicato, quale fonte di certezza e stabilità delle decisioni giurisdizionali, oltre che lo stesso principio di tassatività delle impugnazioni (anche straordinarie) attraverso una corretta ricostruzione logica del significato delle parole utilizzate dal legislatore nel testo della disposizione, ove si indica come rilevante «l'errore materiale o di fatto» con esclusione di profili valutativi o di altre circostanze, influenti sul giudizio, che potrebbero eventualmente costituire la scaturigine di diversa impugnazione straordinaria (la revisione, regolamentata ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen.).

3. Tanto premesso in punto di inquadramento teorico, può passarsi all'analisi specifica delle singole censure difensive.

3.1. Con il primo motivo, si sostiene non essere rispondente al vero l'affermazione secondo la quale Donzelli avrebbe operato, in via diretta, sui conti societari, effettuando bonifici in favore proprio e di terzi.

La lettura della sentenza avversata, però, rivela come la qualità di amministratore di fatto, riconducibile a Donzelli, non sia stata tratta soltanto da tale dato, bensì anche dall'aver egli pagato fornitori, nonché concesso sconti e dilazioni ai clienti in difficoltà, per importi anche rilevanti.

3.2. Con questi profili ulteriori, il ricorso straordinario manca di dialogare, nel senso che non chiarisce in che modo - pur a voler ammettere, per mera ipotesi, la sussistenza del denunciato errore - possa mai giungersi a difformi conclusioni in punto di responsabilità.

Del tutto ininfluente a fini decisionali, infine, è l'indicazione del Tribunale di Ancona, in luogo di quello di Macerata.

4. La seconda doglianza è incentrata sull'assunto secondo il quale la Corte di cassazione avrebbe ritenuto, impropriamente, che l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fosse disvelato dal fatto che le gravi omissioni contabili celassero, in realtà, le attività distrattive poste in essere da Donzelli, anche direttamente in proprio favore.

In ipotesi difensiva, l'errore si anniderebbe nel riferimento all'attività distrattiva, piuttosto che a quella di natura preferenziale; sarebbe ricavata in via inferenziale la sussistenza del dolo, quindi, da una condotta in relazione alla quale l'imputato è stato mandato assolto.

Anche in relazione a tale profilo asseritamente patologico della decisione, però, resta impalpabile il dato della pretesa decisività dell'errore.

Può anche sottolinearsi, del resto, come la Corte di cassazione abbia affrontato i tre motivi di ricorso che erano stati proposti - concernenti tutti il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sotto il profilo sia oggettivo che oggettivo - in un lungo e articolato percorso motivazionale; l'operazione consistente nell'estrapolare una singola frase, astraendola dal contesto complessivo della struttura motivazionale, pare quindi del tutto inconcludente, al fine di mostrare il riverbero complessivo, in senso negativo e disarticolante, del preteso errore.5.

L'ultima censura sussunta nel ricorso straordinario si fonda sulla asserita non veridicità, dell'affermazione secondo la quale le operazioni mal contabilizzate consistessero in pagamenti ai fornitori.

Per maggior chiarezza: la Corte di appello aveva ricondotto le presunte distrazioni contestate a tre causali; queste erano costituite, segnatamente, dal pagamento di fatture, dal rifinanziamento effettuato in favore dei debitori e dalla restituzione di finanziamenti al socio Donzelli.

Attenendosi al convincimento espresso dalla Corte di cassazione, invece, il giudice di merito avrebbe ricollegato le operazioni contestate solo alla seconda e alla terza di tali tipologie di operazioni; il fatto che il disordine contabile ricomprendesse anche pagamenti leciti, posti in essere mediante il pagamento di fatture ai fornitori, avrebbe allora imposto - in ipotesi difensiva - un maggior controllo, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. 5.1.

In primo luogo, giova evidenziare come la Quinta sezione della Corte di cassazione non si sia effettivamente espressa nei termini indicati nel ricorso straordinario; appare soltanto esaltata, infatti, l'importanza della "operazione ad alto rischio del rifinanziamento di debitori", senza che risultino, però, minimamente esclusi dal percorso argomentativo gli ulteriori profili.

5.2. In questo caso, però, il vero punto debole dell'assunto difensivo non risiede nemmeno nella (evidente) carenza di decisività del preteso errore, dal momento che la censura stessa, in pratica, sottolinea niente altro che una asserita carenza valutativa, finendo inevitabilmente per invocare - anche in maniera espressa e diretta - la formulazione di un nuovo giudizio, di natura sostitutiva rispetto a quello avversato.

Ci si spinge a lamentare, infatti, come la sentenza - in rapporto al fatto che il disordine contabile concernesse anche pagamenti leciti - abbia mancato di effettuare un più penetrante controllo, in merito alla correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado, in punto di sussistenza dell'elemento psicologico; in tal modo, si invoca il compimento una operazione del tutto estranea all'alveo previsionale dell'istituto tipizzato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (per la radicale ìnammissibilità di un giudizio di tal genere, si può richiamare Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 283667, a mente della quale: «È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito»).

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso_ f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Quinta sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Ancona - che, in parziale riforma della decisione del 28/05/2019 del Tribunale di Macerata - aveva riqualificato la contestata bancarotta fraudolenta per distrazione in bancarotta preferenziale ex art. 216, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, limitatamente alla complessiva somma di euro 227.000,00, dichiarando non doversi procedere nei confronti dello stesso per intervenuta prescrizione del reato, nonché assolvendolo dalla residua contestazione distrattiva con l'adozione della formula di rito perché il fatto non costituisce reato e, infine, rideterminando la pena per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in anni due di reclusione e dichiarando, inoltre, l'imputato inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace all'esercizio di uffici direttivi, presso qualsiasi impresa e per la stessa durata. 2. Propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625- bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], delineando tre pretesi profili critici della suddetta pronuncia. 2.1. Viene anzitutto censurato il punto della sentenza suddetta, nel quale si afferma che il ricorrente «come emerso sin dall'istruttoria in primo grado a mezzo delle dichiarazioni del consulente del Pubblico ministero ed evidenziato nella sentenza del Tribunale di Ancona ... operava direttamente sul conto della società effettuando bonifici in favore proprio e di soggetti terzi». Il dedotto errore materiale si annida anzitutto - in ipotesi difensiva - nel riferimento al Tribunale di Ancona, in luogo che al Tribunale di Macerata, che si è in realtà pronunciato. L'errore di fatto è poi rinvenibile in quanto, nella motivazione della sentenza del Tribunale di Macerata, non si afferma mai che il ricorrente «operava direttamente sul conto della società, effettuando bonifici in favore proprio e di soggetti terzi», né si utilizzano espressioni a ciò equipollenti. Verosimilmente, la genesi dell'errore deriva dalla cattiva lettura del passo della sentenza di secondo grado, laddove è dato leggere che «La stessa dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], il consulente tecnico della Procura, riconosceva che Donzelli non era un amministratore di fatto: all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], testualmente chiariva: "Donzelli ho detto che era socio della società ed ha fatto bonifici, non l'ho mai indicato come amministratore di fatto». Il ricorso, dunque, è stato dichiarato inammissibile sulla base di un quadro fattuale difforme, rispetto a quello accertato in giudizio. In definitiva, non è vero e non è affermato, nelle sentenze di merito, che Donzelli operasse direttamente sui conti della società fallita effettuando bonifici. 2.2. Il secondo profilo di errore della sentenza emessa dalla Quinta Sezione penale di questa Corte si annida, secondo la tesi sussunta nel ricorso straordinario in esame, nel punto in cui è dato leggere quanto segue: «Peraltro, come pure correttamente ritenuto dai giudici di merito, il concorso nella condotta di bancarotta fraudolenta e l'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo in capo al ricorrente sono illuminati dal fatto che le gravi omissioni contabili hanno finito con il celare, come è emerso nell'istruttoria svolta anche mediante l'audizione del curatore e del consulente del Pubblico ministero, le attività distrattive poste in essere dal D.M. anche direttamente in proprio favore». Donzelli è stato imputato e condannato in primo grado per bancarotta distrattiva, con riferimento alla somma di euro 602.000,00; in secondo grado, tale imputazione è stata riqualificata quale bancarotta preferenziale, limitatamente alla somma di euro 227.000,00, venendo l'imputato assolto dalle residue contestazioni di natura distrattiva. Si è ricavato il dolo della bancarotta documentale, quindi, non soltanto dalle condotte di tipo preferenziale, ma anche dal compimento di operazioni sottostanti che sono state reputate di carattere distrattivo, in relazione alle quali il giudice di merito aveva mandato assolto il prevenuto. Non è vero e non è affermato nelle sentenze di merito, pertanto, che le operazioni mal contabilizzate celassero fatti di bancarotta per distrazione. 2.3. Il terzo profilo critico dedotto nel ricorso inerisce alle contestate distrazioni, dell'importo di euro 602.000,00, che venivano giustificate con tre distinte causali, ossia il pagamento di fatture, il rifinanziamento ai debitori e le restituzioni di finanziamenti in favore del socio Donzelli. La sentenza di cassazione afferma che tutte le operazioni contestate siano state ritenute, da parte del giudice di merito, riconducibili esclusivamente nell'alveo della seconda e della terza tipologia di causale di cui sopra; in nessuna parte della sentenza di appello, però, si afferma l'esclusione del primo genere di operazioni. Si è così concretizzato un errore di fatto, posto che mai il giudice di merito ha ricondotto tutte le operazioni contestate - in via esclusiva - a restituzioni preferenziali o a operazioni penalmente lecite, sebbene rischiose. Il fatto che il disordine contabile coinvolgesse anche l'effettuazione di pagamenti di natura certamente lecita, allora, avrebbe imposto un più penetrante controllo in ordine alla correttezza della motivazione, sotto il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico. Non è vero e non è affermato nelle sentenze di merito, in conclusione, che le operazioni mal contabilizzate consistessero in pagamenti ai fornitori.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Per ciò che attiene alla qualifica di amministratore di fatto del Donzelli, la sentenza oggetto di ricorso ha fatto riferimento all'accertamento operato in sede di merito, fondato sulla concreta attività di gestione dell'azienda, posta in essere dal ricorrente, rispetto all'oggetto sociale tipico della stessa e alla correlata attività di finanziamento, realizzata dallo stesso ricorrente. A fronte di tali elementi, il ricorso si limita all'affermazione secondo la quale Donzelli operasse direttamente sul conto della società, effettuando bonifici in favore proprio e di soggetti terzi. Trattasi, in sostanza, di un profilo critico del tutto carente del requisito della decisività, atteso che non viene considerata la sussistenza dell'ulteriore indicatore, posto a base dell'avversata opzione decisionale, ossia il ruolo direttivo pacificamente assunto dal Donzelli. Non sussiste il lamentato errore di fatto, con riferimento al ritenuto elemento psicologico, dal momento che il ricorso straordinario si basa su una lettura parziale della sentenza della Corte di cassazione. Secondo tale decisione, le attività di distrazione preferenziale poste in essere dal Donzelli in proprio favore sono di tale entità, da essere evocative anche dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale. Anche il terzo profilo dì censura è fondato su considerazioni non decisive. Il giudice di legittimità, quanto alla insussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione, si è soffermato esclusivamente sul profilo delle uscite economiche, rappresentate dal rifinanziamento ai debitori, questa essendo l'unica attività che il giudice di appello aveva valutato, ai fini della contestata bancarotta per distrazione. Era stata invece esclusa qualsivoglia rilevanza, riferibile all'attività di pagamento delle fatture ai fornitori; era stata riqualificata in termini di bancarotta preferenziale, infine, la diversa operazione di restituzione, a sé stesso, delle somme dal Donzelli precedentemente finanziate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso, sotto il profilo dogmatico, che il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) non rappresenta uno strumento da adoperare per ottenere mere rivalutazioni, rispetto a quanto deciso dalla Corte di legittimità. Come è stato più volte evidenziato (v. Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283) lo strumento in questione è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo allorquando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità risulti incontrastabilmente esclusa, oppure quando si supponga l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu °cui/. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di natura meramente percettiva) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività. In riferimento a tale ultimo aspetto, va ricordato che proprio nella succitata decisione delle Sezioni Unite Basile, si è ulteriormente precisato come l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dia immediatamente luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determini una incompletezza della motivazione della sentenza allorché - pur in mancanza di espressa disamina - il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, per essere la relativa doglianza inconciliabile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero nel caso in cui l'omissione possa reputarsi di matrice esclusivamente apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione. In tale ultimo caso, infatti, le doglianze devono ritenersi comunque valutate - pur essendosene ritenuta superflua la trattazione - per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; tale situazione deve invece essere ricondotta alla figura dell'errore di fatto, allorquando l'omissione sia dipesa da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine semplicemente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. Il corollario di tale impostazione concettuale è costituito, da un lato, dal fatto che la verifica riguardo al complessivo ordito motivazionale della decisione impugnata possa dare origine alla constatazione dell'omesso esame della censura solo ove siano da escludersi le ipotesi della «trattazione implicita» o del sopra descritto «assorbimento»; d'altro canto, a fronte di ciò, non possono trovare ingresso le censure di tipo genericamente rivalutativo (nel senso che l'attuale ricorrente magari dissenta dal convincimento espresso da questa Corte nella decisione, ovvero stimi lo stesso non conferente, rispetto alla prospettazione) pur in presenza di interpretazioni delle norme o dei contenuti delle decisioni di merito che si prestino a critiche (come è del tutto evidente che possa essere, data la natura immanente del giudizio, che è operazione intellettuale di ricostruzione del fatto e della norma applicabile al medesimo). Tale assetto risulta funzionale, del resto, alla necessità di tutelare - entro i limiti della ragionevolezza - lo stesso valore del giudicato, quale fonte di certezza e stabilità delle decisioni giurisdizionali, oltre che lo stesso principio di tassatività delle impugnazioni (anche straordinarie) attraverso una corretta ricostruzione logica del significato delle parole utilizzate dal legislatore nel testo della disposizione, ove si indica come rilevante «l'errore materiale o di fatto» con esclusione di profili valutativi o di altre circostanze, influenti sul giudizio, che potrebbero eventualmente costituire la scaturigine di diversa impugnazione straordinaria (la revisione, regolamentata ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen.). 3. Tanto premesso in punto di inquadramento teorico, può passarsi all'analisi specifica delle singole censure difensive. 3.1. Con il primo motivo, si sostiene non essere rispondente al vero l'affermazione secondo la quale Donzelli avrebbe operato, in via diretta, sui conti societari, effettuando bonifici in favore proprio e di terzi. La lettura della sentenza avversata, però, rivela come la qualità di amministratore di fatto, riconducibile a Donzelli, non sia stata tratta soltanto da tale dato, bensì anche dall'aver egli pagato fornitori, nonché concesso sconti e dilazioni ai clienti in difficoltà, per importi anche rilevanti. 3.2. Con questi profili ulteriori, il ricorso straordinario manca di dialogare, nel senso che non chiarisce in che modo - pur a voler ammettere, per mera ipotesi, la sussistenza del denunciato errore - possa mai giungersi a difformi conclusioni in punto di responsabilità. Del tutto ininfluente a fini decisionali, infine, è l'indicazione del Tribunale di Ancona, in luogo di quello di Macerata. 4. La seconda doglianza è incentrata sull'assunto secondo il quale la Corte di cassazione avrebbe ritenuto, impropriamente, che l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fosse disvelato dal fatto che le gravi omissioni contabili celassero, in realtà, le attività distrattive poste in essere da Donzelli, anche direttamente in proprio favore. In ipotesi difensiva, l'errore si anniderebbe nel riferimento all'attività distrattiva, piuttosto che a quella di natura preferenziale; sarebbe ricavata in via inferenziale la sussistenza del dolo, quindi, da una condotta in relazione alla quale l'imputato è stato mandato assolto. Anche in relazione a tale profilo asseritamente patologico della decisione, però, resta impalpabile il dato della pretesa decisività dell'errore. Può anche sottolinearsi, del resto, come la Corte di cassazione abbia affrontato i tre motivi di ricorso che erano stati proposti - concernenti tutti il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sotto il profilo sia oggettivo che oggettivo - in un lungo e articolato percorso motivazionale; l'operazione consistente nell'estrapolare una singola frase, astraendola dal contesto complessivo della struttura motivazionale, pare quindi del tutto inconcludente, al fine di mostrare il riverbero complessivo, in senso negativo e disarticolante, del preteso errore.5. L'ultima censura sussunta nel ricorso straordinario si fonda sulla asserita non veridicità, dell'affermazione secondo la quale le operazioni mal contabilizzate consistessero in pagamenti ai fornitori. Per maggior chiarezza: la Corte di appello aveva ricondotto le presunte distrazioni contestate a tre causali; queste erano costituite, segnatamente, dal pagamento di fatture, dal rifinanziamento effettuato in favore dei debitori e dalla restituzione di finanziamenti al socio Donzelli. Attenendosi al convincimento espresso dalla Corte di cassazione, invece, il giudice di merito avrebbe ricollegato le operazioni contestate solo alla seconda e alla terza di tali tipologie di operazioni; il fatto che il disordine contabile ricomprendesse anche pagamenti leciti, posti in essere mediante il pagamento di fatture ai fornitori, avrebbe allora imposto - in ipotesi difensiva - un maggior controllo, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. 5.1. In primo luogo, giova evidenziare come la Quinta sezione della Corte di cassazione non si sia effettivamente espressa nei termini indicati nel ricorso straordinario; appare soltanto esaltata, infatti, l'importanza della "operazione ad alto rischio del rifinanziamento di debitori", senza che risultino, però, minimamente esclusi dal percorso argomentativo gli ulteriori profili. 5.2. In questo caso, però, il vero punto debole dell'assunto difensivo non risiede nemmeno nella (evidente) carenza di decisività del preteso errore, dal momento che la censura stessa, in pratica, sottolinea niente altro che una asserita carenza valutativa, finendo inevitabilmente per invocare - anche in maniera espressa e diretta - la formulazione di un nuovo giudizio, di natura sostitutiva rispetto a quello avversato. Ci si spinge a lamentare, infatti, come la sentenza - in rapporto al fatto che il disordine contabile concernesse anche pagamenti leciti - abbia mancato di effettuare un più penetrante controllo, in merito alla correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado, in punto di sussistenza dell'elemento psicologico; in tal modo, si invoca il compimento una operazione del tutto estranea all'alveo previsionale dell'istituto tipizzato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (per la radicale ìnammissibilità di un giudizio di tal genere, si può richiamare Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 283667, a mente della quale: «È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito»). 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibil
Sentenza Cassazione n. 06758/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris