CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27312/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Trento, sezionedistaccata di Bolzano, ha confermato la decisione resa dal G.u.p. del Tribunale diBolzano all’esito del giudizio abbreviato condizionato all’esame del teste XXXXX edell’imputato, la quale, previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXalla pena di due anni e otto direclusione in relazione al delitto di violenza sessuale commesso in danno diXXXXXXXXX, secondo le modalità descritte nel capo di imputazione.2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 603 e 533 cod. proc. pen. Argomenta ildifensore che la Corte di appello ha illogicamente rigettato la richiesta dirinnovazione istruttoria volta a sollecitare accertamenti genetici per appurare lapresenza di DNA sui reperti sequestrati, unica prova che, ad avviso della difesa,a fronte delle versioni radicalmente discordanti sostenute dalla persona offesa -secondo cui subì con violenza una penetrazione vaginale con eiaculazione - edall’imputato - il quale ha affermato che fu la ragazza a praticargli un rapportoorale in un contesto consensuale - sarebbe stata in grado di offrire elementi dicarattere oggettivo per dirimere i dubbi legati al tipo di rapporto che i due hannoconsumato all’interno del bagno. Ad avviso del difensore, laddove la Corte dimerito ha ritenuto superflua l’indagine scientifica perché già convinta dellacredibilità della persona offesa, ha compiuto un’inversione metodologica,escludendo una prova potenzialmente decisiva.2.2. Con il secondo motivo, eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla percepibilità del dissenso e allaricostruzione complessiva delle prove dichiarative. Argomenta il difensore che laCorte di merito ha ritenuto che la persona offesa avrebbe chiaramentemanifestato il proprio dissenso con una motivazione illogica, in quanto ledichiarazioni delle ragazza: non risultano tra loro pienamente coerenti,presentano incertezze sulla manifestazione del dissenso, si pongono, in più punti,in contrasto le risultanze testimoniali. Aggiunge il difensore che la Corte diappello non ha chiarito: a) in quale momento il consenso sarebbe venuto meno ecome tale mutamento sarebbe stato percepito dall’imputato; b) quali elementiconcreti avrebbero consentito di ritenere integrato il dolo. Ancora, ad avviso delladifesa le dichiarazioni della persona offesa non trovano riscontro in quantoriferito da altri testimoni.2.3. Con il terzo motivo, censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. e il travisamento della prova nonché la violazione dell’art. 533cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della personaoffesa, all’annotazione di p.g. e all’incidente probatorio. Espone il difensore chela Corte di appello non ha risolto le contraddizioni tra querela, annotazione dip.g. e le successive dichiarazioni della persona offesa, ma le ha eluse,sostituendo la verifica logica con una serie di affermazioni meramente assertive,laddove afferma che il file audio non contiene l’intera narrazione, che il verbale èredatto in lingua non perfettamente conosciuta, che la verbalizzazione èriassuntiva.Ad avviso del difensore, la motivazione incorre in un evidente vizio logicoladdove ritiene provata la manifestazione del dissenso valorizzando ledichiarazioni della persona offesa secondo ella “pensa” di aver detto all’imputatoche non voleva proseguire; se quindi, non è provato che il dissenso sia statoeffettivamente espresso, a fortiori non può ritenersi provata la sua percezione daparte dell’imputato.2.4. Con il quarto motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 530, comma 2, e 533 cod.proc. pen. Sostiene il difensore che la sentenza impugnata viola il principio di cuiall’art. 533 cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello confutato l’alternativaprospettazione difensiva, fondata su elementi obiettivi, quali: la fase inizialepacificamente consensuale; l’accordo per recarsi insieme in bagno per continuarele effusioni; l’incertezza della persona offesa sulla manifestazione del dissenso;l’assenza di lesioni compatibili con la dinamica descritta; la mancata analisi deireperti biologici; le dichiarazioni testimoniali non univocamente confermativedell’accusa. Aggiunge il difensore che la motivazione sarebbe viziata sotto ilprofilo logico, laddove ritiene che le dichiarazioni delle testi XXXXXX e XXXXXXXXcorroborino il narrato della persona fossa, in quanto dette testi non hannoassistito ai fatti, ma semplicemente riferito percezioni da cui hanno desunto che,all’interno del bagno, si stesse consumando un’attività sessuale, senza poternequalificare natura e modalità. Allo stesso modo, la Corte di merito ha interpretatoin chiave accusatoria il comportamento successivo della persona offesa, senzaconfrontarsi con le spiegazioni alternative plausibili, quali lo stato di alterazione,la confusione, il disagio o il pentimento, così come è illogico il tentativo dismentire la versione dell’imputato sulla base di elementi che i testimoni nonerano in grado di percepire. Ancora, la motivazione sarebbe viziato nella parte incui, come emerge dall’annotazione di p.g., la persona offesa aveva riferito che,all’interno della toilette, vi era stata una fase iniziale in cui i due si eranoscambiati baci e toccamenti; la Corte di appello non ha spiegato da qualemomento il consenso si sarebbe trasformato in dissenso, né come questo siastato percepito dall’imputato. La motivazione sarebbe illogica laddove valorizzagli stati emotivi della persona offesa successivi al fatto, i quali sono suscettibili diplurime interpretazioni, così operando una indebita trasposizione del pianoemotivo a quello probatorio; tale illogicità risulta ancor più evidente se siconsidera che l’imputato ha mantenuto una linea difensiva coerente, affermandodi avere ottenuta un rapporto orale dalla ragazza, negando la sussistenza di unrapporto con penetrazione.2.5. Con il quinto motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. in ordine al comportamento della persona offesa eall’incompatibilità con la violenza denunciata. Rappresenta il difensore che, sullabase delle testimonianze resa da XXXXXXXXX e da XXXXXXXX, riportate persunto nel ricorso (p. 28-29), emergerebbe la natura consensuale del rapporto;oltre a ciò, si ribadisce che la Corte di appello ha erroneamente enfatizzato lepercezioni della persona offesa emerse dopo i fatti, che ben potrebbero essereespressione di un conflitto interiore o di un ripensamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile perché generico e, comunque, perchémanifestamente infondato.2.1. Si rammenta che, nella vicenda qui al vaglio, l’imputato ha chiesto eottenuto di essere giudicato con il giudizio abbreviato, condizionato all’esame diun teste e dell’imputato stesso.La piattaforma probatoria è stata perciò delimitata dalla scelta del ritooperata dall’imputato, e abbraccia, oltre agli atti di indagine contenuti nelfascicolo del pubblico ministero, le prove dichiarative, alla cui acquisizionel’imputato aveva condizionato l’accesso al giudizio abbreviato, prove che sonostate assunte.2.2. Orbene, si rammenta che, per granitica giurisprudenza di questa Corte(cfr., per tutti, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv.203427), nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un dirittoall'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'eserciziodei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessaal giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoriarichiesta (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, dep. 23/12/2019, P.G. in c.Graziano, Rv. 278061), atteso che in sede di appello non può riconoscersi alleparti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e piùampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado.(Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01)La mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può perciòessere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionaleposto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabilidal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza,le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione oalla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 3, n. 3028 del15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745 – 01; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014,dep. 2015, PR, Rv. 261799 – 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014,Cozzetto, Rv. 258236 – 01).2.3. Una conclusione del genere vale, a fortiori, nel caso in cui l’imputatoabbia optato per il giudizio abbreviato condizionato ad una integrazioneprobatoria, regolarmente assunta: in sede di appello, egli può semplicementesollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria ex officio ai sensidell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., rispetto all’assunzione di una provaulteriore, diversa da quella a cui aveva condizionato l’ammissione al rito.2.4. Nel caso in esame, la difesa, che era stata ammessa al rito abbreviato,previo esame di un teste e dell’imputato, solamente in appello ha sollecitato laCorte di merito a disporre perizia per appurare la presenza di DNA sui repertisequestrati.Orbene, pur prescindendo dal carattere meramente esplorativo dellarichiesta – elemento già di per sé dirimente -, si osserva che la Corte di appelloha ritenuto, come meglio si dirà nel prosieguo, la piena attendibilità dellapersona offesa, sicché ha stimato del tutto superflua l’acquisizione di ulteriorielementi di riscontro, peraltro nemmeno certi, considerando che la stessaragazza ha riferito non solo di non sapere se l’imputato avesse o meno utilizzatoun preservativo, ma di aver ipotizzato che l’imputato avesse eiaculato soloperché egli aveva smesso la sua azione, sicché, come osservato dalla Corte dimerito, nemmeno vi è certezza della presenza di eventuali tracce biologiche suireperti oggetto di sequestro.A fronte di tale apparato argomentativo, le censure del ricorrente appaionoperciò generiche, oltre che di contenuto valutativo, sicché non superano il vagliodi ammissibilità.3. Gli ulteriori quattro motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati,sono inammissibili perché deducono censure generiche e di contenuto fattuale,che, essendo dirette a contestare la valutazione delle prove concordementeoperata dai giudici di merito, esulano dal perimetro segnato dall’art. 606 cod.pen.4. Preliminarmente, si rendono opportune due premesse.5. La prima riguarda i limiti del sindacato di legittimità in relazione allamotivazione del provvedimento impugnato.Per espresso dettato normativo ex art. 606, comma 1, lett., e), cod. proc.pen., il vizio della motivazione denunciabile con il ricorso per cassazione èsoltanto quello che risulta dal testo del provvedimento impugnato; il chesignifica, come affermato dalla Corte costituzionale (sen. n. 313 del 1990, par.4.2), che “la Corte di cassazione non può rilevare il vizio se non è intrinseco alprovvedimento, essendo esclusa una diversa valutazione dei fatti così comerisultano dagli atti ma non dal provvedimento”.Il controllo che spetta a questa Corte attiene, dunque, unicamente allacoerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto ilprofilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n.47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009,Campanella, n. 12110, Rv. 243247).Resta perciò esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanzeda contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzionestorica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti diprova (Sez. 2, n. 7380, 11/01/2007, Messina, Rv. 235716).Va rilevato, inoltre, che si è in presenza di una "doppia conforme"statuizione di responsabilità, il che limita all'evidenza i poteri di rinnovatavalutazione della Corte di legittimità, nel senso che, a quelli dinanzi indicati, siaggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il temadel "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito – ma non èquesto il caso, come risulta dai motivi d ricorso - abbia fondato il proprioconvincimento su una prova che non esiste o su un risultato di provaincontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non sitratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai finidella decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.6.La seconda premessa concerne la valenza probatoria e i criteri divalutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, specie quando siacostituita parte civile, situazione, quest’ultima, che peraltro non ricorrenell’ipotesi qui al vaglio.Si rammenta che il procedimento concernente la valutazione di attendibilitàdella persona offesa dal reato, al pari di qualunque testimone, si snoda secondouna precisa scansione logica: dall'analisi della capacità a testimoniare, che vaintesa come l'abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarlee riferirle in modo coerente e compiuto (e che deve presumersi, salvo chericorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio: dall'età deldichiarante, alle sue particolari condizioni psichiche), alla disamina dellacredibilità soggettiva (onde verificare che il narrato non sia inquinato dasituazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne,finanche in maniera inconsapevole, la genuinità); dal vaglio della attendibilitàintrinseca (intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazionecoerente e logicamente congrua degli eventi evocati) a quello degli eventualiriscontri esterni, peraltro, ritenuti non necessari, posto che alle dichiarazioni dellapersona offesa non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod.proc. pen. (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; e, nellagiurisprudenza successiva, Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312; Sez.2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014,dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730), con la precisazione che l'acquisizione diriscontri estrinseci può risultare opportuna ove la persona offesa sia costitutaparte civile.Il senso di tale ultimo chiarimento è quello di imporre un vaglio rinforzatodell'attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciaredichiarazioni etero accusatorie e non certo quello di negare l'autonomo valoreprobatorio delle stesse, ciò che contraddirebbe il principio, parimenti enunciatodalle Sezioni Unite, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa sonosottratte dall’applicazione della disciplina prevista dall’art. 192, comma 3, cod.proc. pen.Laddove, quindi, risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questipossono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intentocalunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto,né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 dei 26/3/2019, S.,Rv. 275312), posto che la loro funzione è quella di asseverare la credibilitàsoggettiva del teste.Per comprendere il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, varibadito, infine, che l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questionedi fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica,che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice siaincorso in manifeste contraddizioni (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv.278609 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2,n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).7. Così individuate le coordinate ermeneutiche entro le quali è esercitabile ilcontrollo di legittimità sulla motivazione relativa all’attendibilità della personaoffesa, deve rilevarsi, in primo luogo, la intrinseca incompatibilità logica di alcunedelle censure sollevate con i motivi qui al vaglio.Si osserva, infatti, che le argomentazioni difensive incentrate sul fatto che lapersona offesa non avrebbe manifestato il proprio dissenso all’atto sessuale,ossia la penetrazione vaginale, ovvero che tale dissenso non sarebbe statopercepito dall’imputato, si pongono in radicale contrasto con quanto dichiaratodall’imputato stesso, il quale, a suo dire, fu la ragazza, di sua spontaneainiziativa, a praticargli un rapporto orale.In altri termini, le censure difensive incentrate sulla mancata esternazionedel dissenso da parte della persona offesa e, correlativamente, sulla mancatapercezione del dissenso medesimo da parte dell’imputato, non sono coerenti conle stesse dichiarazioni dell’imputato, il quale ha fornito una ricostruzionedell’accaduto radicalmente diversa da quella prospettata dal difensore.8. Ciò chiarito, si rileva che la Corte di merito ha ribadito la pienae conformi ai principi dinanzi indicati.8.1. La Corte di merito, infatti, ha evidenziato l’assenza di motivi di astio odi risentimento – peraltro nemmeno ipotizzati dal ricorrente – ancheconsiderando che i due, prima di quella sera, nemmeno si conoscevano; ancora,si è posto in rilievo la circostanza che la persona offesa non si è costituita partecivile, ciò che esclude in radice qualsivoglia aspettativa in relazione all’esitofavorevole del processo.La Corte di merito, inoltre, ha sottolineato come la ragazza abbia resodichiarazioni lineari, circostanziate e coerenti, soprattutto in sede di incidenteprobatorio, quando la stessa fu sentita nella sua madrelingua tedesca, ciò chelogicamente spiega la maggior ricchezza di dettaglia rispetto alla querela, redattain italiano e in forma riassuntiva.Come rilevato dalla Corte d’appello, nel corso dell’incidente probatorio lapersona offesa ha ammesso di aver avuto uno scambio di baci con l’imputato e diessere con lui andata nel bagno per continuare quel genere di effusioni; quandosi rese conto che il ragazzo “voleva di più”, oppose un netto rifiuto, ma fu vittimadell’imputato, che, anche considerando la sua ridotta capacità di reazione acausa delle sostanza alcoliche precedentemente assunte (l’accertamentosanitario eseguito alle ore 5.05 di quello stesso giorno presso il pronto soccorsoha portato al risultato di 2 g/l), le impose un rapporto vaginale.La Corte territoriale, infine, ha individuato una serie di riscontri – peraltro,come anticipato, nemmeno necessari – al narrato della vittima, ossia: a) il fattoche la stessa, ritornata dalle amiche dopo l’accaduto, improvvisamente scoppiò apiangere, inizialmente senza fornire spiegazione, poi rispondendo solo con un “sì”alla domanda delle amiche stesse se il ragazzo le avesse fatto qualcosa; b) lerisultanze del referto medico, da cui risulta la presenza di una “escoriazioneginocchio sx”, pienamente congruente con la dinamica dell’abuso sessuale riferitadalla ragazza; c) le dichiarazioni delle testi XXXXXX e XXXXXXXXX analiticamenteriportate a p. 9 della sentenza impugnata, le quali hanno riferito una serie dicircostanze (il fatto di aver bussato alla porta del bagno e, dopo qualchesecondo, aveva risposto in maniera scocciata una voce maschile dicendo dismetterla, l’aver visto uscire dal bagno l’imputato e la ragazza, la quale apparivaubriaca e aveva lo sguardo perso nel vuoto, ecc.) che corroborano la versionedella persona offesa.8.2. Al cospetto di tale apparato argomentativo, analitico e privo di aporielogiche, il ricorrente confeziona censure che, non solo, come detto, si pongono incontrasto con quanto riferito dallo stesso imputato, ma si risolvono, a benvedere, nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione e nell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri digiudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti: attività entrambeprecluse nel giudizio di legittimità, non potendo la Corte di cassazione ripeterel'esperienza conoscitiva del giudice del merito, bensì esclusivamente riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni dicui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la lororispondenza alle acquisizioni processuali.9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella alpagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata indispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.