CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 37901/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13995-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE ([OSCURATO:PERSONA]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 63/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO del 27/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 13995 sez. ML -ud. 27-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: la parte in epigrafe ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo nr. 63 del 2002, chiedendone la cassazione perché «pronunciata in violazione ed errata applicazione delle leggi nonché dei contratti e (de)gli accordi collettivi nazionali di lavoro»; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA]: deve darsi attodell’omessa notifica del ricorso per cassazione; in ragione di ciò, il ricorso va dichiarato inammissibile (v. Cass.nr. 5848 del 2021) e nulla deve provvedersi sulle spese di lite per la mancata costituzione delle controparti; sussistono, invece, i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nel