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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 47750/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE LIBERTA' TRENTO nei confronti di: GIP TRIBUNALE VERONAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 27/03/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona - investito di richiesta avente ad oggetto l'adozione della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - indagati per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e per diversi episodi di truffa - ha declinato la propria competenza territoriale, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero in sede.

1.1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, con atto del 29/03/2023, ha trasmesso il fascicolo all'omologo Ufficio di Trento.

1.2. Investito della domanda cautelare, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, con ordinanza del 02/05/2023, ha applicato ai due indagati sopra nominati la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

1.3. Il Tribunale di Trento, con ordinanza del 23/05/2023, ha accolto la domanda di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il suddetto provvedimento restrittivo della libertà personale, disponendone l'immediata liberazione; ha poi negato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, per essere competente l'omologo Ufficio di Verona e, infine, ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., rimettendo gli atti a questa Corte per la soluzione dello stesso.

2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona.

La tesi propugnata dal Tribunale del riesame di Trento è corretta, essendo pacifico che - fra i reati contestati - il più grave sia quello ex art. 493-ter primo comma cod. pen., contestato al capo 4 -bis della provvisoria incolpazione, che risulta commesso in provincia di Verona.

In sede di determinazione della competenza per territorio, in presenza di una pluralità di reati connessi, si considera più grave quello per il quale la legge preveda una più alta pena detentiva nel massimo, oppure - in caso di parità sotto tale profilo - una più alta pena detentiva nel minimo; laddove risultino uguali - nel massimo e nel minimo edittale - le pene detentive previste per i modelli legali contestati, si deve prendere in considerazione, devono esser prese in considerazione, nello stesso ordine, le rispettive pene pecuniarie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza.

Il principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, è che le condizioni necessarie - ai fini della configurabilità del conflitto negativo - siano rappresentate dal doppio rifiuto di provvedere sulla medesima questione, in ragione della ritenuta propria incompetenza, espresso da due giudici, i quali si indichino reciprocamente come competenti; viene in tal modo a determinarsi la stasi del procedimento, che non può essere risolto senza l'intervento della Corte regolatrice (Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, Becchimanzi, Rv. 190522; Sez. 1, n. 4960 del 12/10/1995, [OSCURATO:PERSONA]. 202673).

Nel caso di specie, all'interno dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, si trova l'indicazione della competenza dell'A.G. di Trento; tale competenza si radicherebbe - secondo quanto espresso in tale provvedimento - in relazione al compimento della truffa contestata sub 2), perpetrata in Molveno.

L'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto - formalmente manifestato - di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare quindi insuperabile in assenza dell'intervento di questa Corte.

2. Tanto premesso, in punto di ammissibilità del conflitto, deve dichiararsi la competenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona.

2.1. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva, fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione - sia per materia, sia per territorio - allorquando l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato, in uno o più di quei fatti, a non essere sottratto al giudice naturale, individuato secondo le regole ordinarie della competenza.

Infatti, pacificamente l'ipotesi prevista dall'art. 12, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. si riferisce a una pluralità di fatti costituenti reato, che siano commessi da una sola persona - con una sola azione od omissione, ovvero con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - sicché richiede, perché ricorra il vincolo della connessione, l'esistenza di atti deliberativi e volitivi di tenore unitario, come desumibile dal dato letterale della disposizione normativa.

I reati per i quali si procede - stando alla provvisoria rubrica - sono tutti contestati, in concorso tra loro, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così realizzandosi la sopra delineata riferibilità soggettiva unitaria.

2.2. Resta anche escluso che la fattispecie associativa possa esercitare qualsivoglia vis atractiva, rispetto ai reati-fine; il generico programma criminoso, tipico del delitto di associazione a delinquere, non è infatti suscettibile di integrare - ipso facto e in carenza di elementi ulteriori - un rapporto di connessione, tra l'addebito ex art. 416 cod. pen. e gli eventuali singoli reati posti in essere dagli associati e non è, pertanto, idoneo a determinare uno spostamento di competenza per materia o per territorio. (Sez. 1, n. 16620 del 15/02/2001, Carannante, Rv. 218772).

2.3. Il criterio di determinazione della competenza per territorio - in caso di connessione fra fattispecie - si fonda allora sull'applicazione delle regole dettate dall'art. 16 cod. proc. pen., che consentono di fissare la competenza in base al luogo di commissione del reato più grave e, in caso di pari gravità, del reato più antico.

Secondo il risalente - ma mai rivisitato - insegnamento di legittimità, al quale questo Collegio intende dare continuità, ai fini della determinazione della competenza per territorio tra più reati connessi, deve prendersi in considerazione il reato più grave, per tale intendendo quello per il quale la legge commini una più alta pena detentiva nel massimo, oppure - in caso di pari sanzione nel massimo - nel minimo edittale; nell'ipotesi poi di pari previsione dei massimi e dei minimi delle pene detentive, dovrà - nello stesso ordine - tenersi conto delle pene pecuniarie (Sez. 1, n. 503 del 9/3/1973, Giacalone, Rv. 124670; Sez. 6, n. 2629 del 14/12/2021, dep. 2022, Marvelli, Rv. 282681).

2.4. Così segnate le coordinate teoriche della questione, giova sottolineare come i reati ex art. 640, secondo comma ed ex art. 493-ter cod. pen. siano puniti con la medesima pena edittale detentiva, ossia con la reclusione da uno a cinque anni; la pena pecuniaria prevista in relazione al delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., che va da un minimo di 310,00 euro a un massimo di 1550,00 euro, è però più grave, sia nel minimo che nel massimo edittale, rispetto a quella prevista per la violazione ex art. 640, secondo comma, cod. pen. (figura tipica che prevede, infatti, la pena pecuniaria della multa da euro 309,00 a euro a 1349,00).

Nel caso di specie, come giustamente osservato dal Giudice che ha sollevato il conflitto negativo ora al vaglio di questa Corte, il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., contestato in rubrica sub 4-bis, risulta commesso in [OSCURATO:PERSONA], Comune ubicato in provincia di Verona.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, al quale dovranno essere trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del G.i.p. del Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE LIBERTA' TRENTO nei confronti di: GIP TRIBUNALE VERONAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27/03/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona - investito di richiesta avente ad oggetto l'adozione della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - indagati per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e per diversi episodi di truffa - ha declinato la propria competenza territoriale, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero in sede. 1.1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, con atto del 29/03/2023, ha trasmesso il fascicolo all'omologo Ufficio di Trento. 1.2. Investito della domanda cautelare, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, con ordinanza del 02/05/2023, ha applicato ai due indagati sopra nominati la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. 1.3. Il Tribunale di Trento, con ordinanza del 23/05/2023, ha accolto la domanda di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il suddetto provvedimento restrittivo della libertà personale, disponendone l'immediata liberazione; ha poi negato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, per essere competente l'omologo Ufficio di Verona e, infine, ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., rimettendo gli atti a questa Corte per la soluzione dello stesso. 2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. La tesi propugnata dal Tribunale del riesame di Trento è corretta, essendo pacifico che - fra i reati contestati - il più grave sia quello ex art. 493-ter primo comma cod. pen., contestato al capo 4 -bis della provvisoria incolpazione, che risulta commesso in provincia di Verona. In sede di determinazione della competenza per territorio, in presenza di una pluralità di reati connessi, si considera più grave quello per il quale la legge preveda una più alta pena detentiva nel massimo, oppure - in caso di parità sotto tale profilo - una più alta pena detentiva nel minimo; laddove risultino uguali - nel massimo e nel minimo edittale - le pene detentive previste per i modelli legali contestati, si deve prendere in considerazione, devono esser prese in considerazione, nello stesso ordine, le rispettive pene pecuniarie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza. Il principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, è che le condizioni necessarie - ai fini della configurabilità del conflitto negativo - siano rappresentate dal doppio rifiuto di provvedere sulla medesima questione, in ragione della ritenuta propria incompetenza, espresso da due giudici, i quali si indichino reciprocamente come competenti; viene in tal modo a determinarsi la stasi del procedimento, che non può essere risolto senza l'intervento della Corte regolatrice (Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, Becchimanzi, Rv. 190522; Sez. 1, n. 4960 del 12/10/1995, [OSCURATO:PERSONA]. 202673). Nel caso di specie, all'interno dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, si trova l'indicazione della competenza dell'A.G. di Trento; tale competenza si radicherebbe - secondo quanto espresso in tale provvedimento - in relazione al compimento della truffa contestata sub 2), perpetrata in Molveno. L'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto - formalmente manifestato - di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare quindi insuperabile in assenza dell'intervento di questa Corte. 2. Tanto premesso, in punto di ammissibilità del conflitto, deve dichiararsi la competenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. 2.1. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva, fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione - sia per materia, sia per territorio - allorquando l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato, in uno o più di quei fatti, a non essere sottratto al giudice naturale, individuato secondo le regole ordinarie della competenza. Infatti, pacificamente l'ipotesi prevista dall'art. 12, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. si riferisce a una pluralità di fatti costituenti reato, che siano commessi da una sola persona - con una sola azione od omissione, ovvero con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - sicché richiede, perché ricorra il vincolo della connessione, l'esistenza di atti deliberativi e volitivi di tenore unitario, come desumibile dal dato letterale della disposizione normativa. I reati per i quali si procede - stando alla provvisoria rubrica - sono tutti contestati, in concorso tra loro, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così realizzandosi la sopra delineata riferibilità soggettiva unitaria. 2.2. Resta anche escluso che la fattispecie associativa possa esercitare qualsivoglia vis atractiva, rispetto ai reati-fine; il generico programma criminoso, tipico del delitto di associazione a delinquere, non è infatti suscettibile di integrare - ipso facto e in carenza di elementi ulteriori - un rapporto di connessione, tra l'addebito ex art. 416 cod. pen. e gli eventuali singoli reati posti in essere dagli associati e non è, pertanto, idoneo a determinare uno spostamento di competenza per materia o per territorio. (Sez. 1, n. 16620 del 15/02/2001, Carannante, Rv. 218772). 2.3. Il criterio di determinazione della competenza per territorio - in caso di connessione fra fattispecie - si fonda allora sull'applicazione delle regole dettate dall'art. 16 cod. proc. pen., che consentono di fissare la competenza in base al luogo di commissione del reato più grave e, in caso di pari gravità, del reato più antico. Secondo il risalente - ma mai rivisitato - insegnamento di legittimità, al quale questo Collegio intende dare continuità, ai fini della determinazione della competenza per territorio tra più reati connessi, deve prendersi in considerazione il reato più grave, per tale intendendo quello per il quale la legge commini una più alta pena detentiva nel massimo, oppure - in caso di pari sanzione nel massimo - nel minimo edittale; nell'ipotesi poi di pari previsione dei massimi e dei minimi delle pene detentive, dovrà - nello stesso ordine - tenersi conto delle pene pecuniarie (Sez. 1, n. 503 del 9/3/1973, Giacalone, Rv. 124670; Sez. 6, n. 2629 del 14/12/2021, dep. 2022, Marvelli, Rv. 282681). 2.4. Così segnate le coordinate teoriche della questione, giova sottolineare come i reati ex art. 640, secondo comma ed ex art. 493-ter cod. pen. siano puniti con la medesima pena edittale detentiva, ossia con la reclusione da uno a cinque anni; la pena pecuniaria prevista in relazione al delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., che va da un minimo di 310,00 euro a un massimo di 1550,00 euro, è però più grave, sia nel minimo che nel massimo edittale, rispetto a quella prevista per la violazione ex art. 640, secondo comma, cod. pen. (figura tipica che prevede, infatti, la pena pecuniaria della multa da euro 309,00 a euro a 1349,00). Nel caso di specie, come giustamente osservato dal Giudice che ha sollevato il conflitto negativo ora al vaglio di questa Corte, il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., contestato in rubrica sub 4-bis, risulta commesso in [OSCURATO:PERSONA], Comune ubicato in provincia di Verona. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, al quale dovranno essere trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del G.i.p. del Tri
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