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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 24965/2023

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pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5568d el ruol o generale dell’anno 20 21 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 134, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: accise –svincolo irregolare – responsabilità solidale - Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorre n te - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delVeneto, n. 310/6/2020, depositata in data 10 agosto 20 20 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del giorno 11 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di pagamento con il quale era stata prospettata la responsabilità solidale del medesimo nel mancato versamento dell’accisa da parte del depositario fiscale D.A.B. di [OSCURATO:PERSONA], avendo concorso nello svincolo irregolare della merce; avverso l’atto impositivo il ricorrente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il ricorrente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello, in particolare, dopo avere ritenutoinfondati i motivi di appello relativi alla questione del difetto di delega del funzionario che aveva sottoscritto l’atto e del difetto di motivazione, ha ritenuto provata la condotta partecipativa del ricorrente alla operazione fraudolenta diretta all’evasione dell’accisa; avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato atre motivi di censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenza delle Doganedepositando controricorso; considerato che:con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), 4)e 5), cod. proc. civ., per violazione de gli artt. 1 e 136, d.lgs. n. 546/1992, per avere omesso di motivare la decisione sulla questione della esistenza dei presupposti per affermare che vi era stata un’evasione di accise e uno svincolo irregolare delle merci soggette ad accisa e che il ricorrente poteva essere ritenuto responsabile in solido; evidenzia parte ricorrente che al giudice di appello era stato evidenziato che il giudice di primo grado non aveva assolto al proprio obbligo motivazionale per non avere indicato le ragioni per le quali si era ritenuto esistente la svincolo irregolare di prodotti alcolici e configurata la responsabilità solidale del medesimo e che il giudice del gravame non si sarebbe confrontato con tali deduzioni, essendosi limitato solo a riferire, in modo apodittico, in ordine al ruolo dallo stesso assunto, pronunciando in modo apparente, senza alcun processo argomentativo idoneo a rendere conto delle ragioni della decisione; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3) e 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., e degli artt. 2, 7 e 43, d.lgs. n. 504/1995, per avere erroneamente ritenuto provata sia l’esistenza dell’irregolare svincolo della merce che il ruolo compartecipe del ricorrente all’attività fraudolenta; i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono fondati; la questione di fondo della presente controversia ha riguardo alla sussistenza della responsabilità solidale del ricorrente nell’attività di svincolo irregolare della merce che, secondo la prospettazione dell’amministrazione doganale, era stata immessa in consumo, senza versamento dell’accisa, dal titolare del deposito fiscale ditta D.A.B. di [OSCURATO:PERSONA];in particolare, si legge in sentenza, “a fronte della pluralità di spedizioni destinate al deposito fiscale per le quali erano state espletate le prescritte formalità per attestarne il riconoscimento con la relativa chiusura dei documenti di accompagnamento, non veniva rinvenuto alcun prodotto in giacenza presso il depositoné veniva fornita valida documentazione di scarico per attestare il trasferimento ad altro deposito fiscaleo di spedizione extra UE”; ciò precisato, va osservato che, secondo l'art. 7 della direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, "1.

L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo.

2. Ai fini della presente direttiva, per "immissione in consumo" si intende: a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa; (...)"; ai sensi dell'art. 8 della predetta direttiva, poi, "1.

Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è: a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa di cui all'art. 7, paragrafo 2, lett. a): i) il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo; ii) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, di cui all'art. 10, paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all'art. 18, paragrafi 1 e 2, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo";le menzionate disposizioni trovano pieno riscontro nel Testo unico accise, il quale, nella versione applicabile ratione temporis, chiarisce all'art. 2, comma 2, che "L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.

Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo; (...)".

L'art. 2, comma 4, stabilisce, poi, che "E' obbligato al pagamento dell'accisa: a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta; b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8; c) relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione"; l'art. 7, comma 1, afferma, inoltre, che "In caso di irregolarità o di infrazione (...) verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all'art. 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo"; in sostanza, ai fini delriconoscimento della responsabilità nell’obbligo di pagamento dell’accisaa titolo di responsabilità solidale, è necessario che si accerti, in primo luogo, lo svincolo irregolare della merce e, inoltre, il comportamento partecipativo del soggetto ritenuto responsabile solidale, cioè il fatto che quest’ultimo ha consentito, con il suo comportamento consapevole, di realizzare il meccanismo fraudolento; con riferimento al caso di specie, manca, in primo luogo, una specifica verifica dell’avvenuto svincolo irregolare della merce, non avendovi in alcun modo fatto riferimento il giudice del gravame che risulta solo avere esaminato la diversa questione della condotta del responsabile solidale, risolvendosi, in tal modo, in una motivazione apparente sul punto, non essendo stato sviluppato il ragionamento logico seguito; circa, poi, la questione della sussistenza dei presupposti necessari per la configurazione della responsabilità solidale del ricorrente, non correttamente la controricorrente evidenzia che il ricorso tenderebbe ad una rivalutazione di merito dei fatti accertati dal giudice del gravame; quel che, invero, parte ricorrente evidenzia è la non idoneità degli elementi di prova valorizzati dal giudice del gravame al fine di pervenire alla considerazione finale della responsabilità del ricorrente; si è già precisato che l’ individuazione della responsabilità solidale del soggetto ritenuto concorrente nello svincolo irregolare della merce, postula, invero, l’accertamento di un comportamento idoneo all a realizzazione dell’evasione di imposta; gli elementi di prova valorizzati dal giudice del gravame sono stati ritenuti pacifici ma, in realtà, parte ricorrente aveva espressamente evidenziato la mancanza di prova di quanto affermato, sicchè gli stessi erano stati contestati; peraltro, gli stessi, di per sé soli, non possono essere ritenut i idonei a tal fine: il fatto di avere individuato l’immobile da adibire a deposito fiscale, di avere il possesso delle chiavi del capannone “per intervenire in qualsiasi momento sull’apparato informatico installato nel deposito”, di avere avuto l’accesso alla casella di posta elettronica della ditta depositaria fiscale, nonché di avere com piuto alcuni pagamenti per servizi elettrici e di telefonia, non implicano necessariamente una partecipazione all’attività gestoria del deposito fiscale né, tantomeno, una posizione compartecipe nell’attività fraudolenta; l’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del terzo motivo con il quale sicensura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3) e 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., e degli artt. 2,7 e 43, d.lgs. n. 504/1995, per non avere considerato che nessuna delle condotte ascritte al ricorrente erano state provate, nonché ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5),cod. proc. civ., per avere omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio consistente nell’attività professionale del ricorrente di mediatore immobiliare; in conclusione, sono fondati il primo e secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio; P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo e secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5568d el ruol o generale dell’anno 20 21 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 134, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: accise –svincolo irregolare – responsabilità solidale - Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorre n te - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delVeneto, n. 310/6/2020, depositata in data 10 agosto 20 20 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del giorno 11 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di pagamento con il quale era stata prospettata la responsabilità solidale del medesimo nel mancato versamento dell’accisa da parte del depositario fiscale D.A.B. di [OSCURATO:PERSONA], avendo concorso nello svincolo irregolare della merce; avverso l’atto impositivo il ricorrente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il ricorrente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello, in particolare, dopo avere ritenutoinfondati i motivi di appello relativi alla questione del difetto di delega del funzionario che aveva sottoscritto l’atto e del difetto di motivazione, ha ritenuto provata la condotta partecipativa del ricorrente alla operazione fraudolenta diretta all’evasione dell’accisa; avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato atre motivi di censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenza delle Doganedepositando controricorso; considerato che:con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), 4)e 5), cod. proc. civ., per violazione de gli artt. 1 e 136, d.lgs. n. 546/1992, per avere omesso di motivare la decisione sulla questione della esistenza dei presupposti per affermare che vi era stata un’evasione di accise e uno svincolo irregolare delle merci soggette ad accisa e che il ricorrente poteva essere ritenuto responsabile in solido; evidenzia parte ricorrente che al giudice di appello era stato evidenziato che il giudice di primo grado non aveva assolto al proprio obbligo motivazionale per non avere indicato le ragioni per le quali si era ritenuto esistente la svincolo irregolare di prodotti alcolici e configurata la responsabilità solidale del medesimo e che il giudice del gravame non si sarebbe confrontato con tali deduzioni, essendosi limitato solo a riferire, in modo apodittico, in ordine al ruolo dallo stesso assunto, pronunciando in modo apparente, senza alcun processo argomentativo idoneo a rendere conto delle ragioni della decisione; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3) e 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., e degli artt. 2, 7 e 43, d.lgs. n. 504/1995, per avere erroneamente ritenuto provata sia l’esistenza dell’irregolare svincolo della merce che il ruolo compartecipe del ricorrente all’attività fraudolenta; i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono fondati; la questione di fondo della presente controversia ha riguardo alla sussistenza della responsabilità solidale del ricorrente nell’attività di svincolo irregolare della merce che, secondo la prospettazione dell’amministrazione doganale, era stata immessa in consumo, senza versamento dell’accisa, dal titolare del deposito fiscale ditta D.A.B. di [OSCURATO:PERSONA];in particolare, si legge in sentenza, “a fronte della pluralità di spedizioni destinate al deposito fiscale per le quali erano state espletate le prescritte formalità per attestarne il riconoscimento con la relativa chiusura dei documenti di accompagnamento, non veniva rinvenuto alcun prodotto in giacenza presso il depositoné veniva fornita valida documentazione di scarico per attestare il trasferimento ad altro deposito fiscaleo di spedizione extra UE”; ciò precisato, va osservato che, secondo l'art. 7 della direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, "1. L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo. 2. Ai fini della presente direttiva, per "immissione in consumo" si intende: a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa; (...)"; ai sensi dell'art. 8 della predetta direttiva, poi, "1. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è: a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa di cui all'art. 7, paragrafo 2, lett. a): i) il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo; ii) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, di cui all'art. 10, paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all'art. 18, paragrafi 1 e 2, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo";le menzionate disposizioni trovano pieno riscontro nel Testo unico accise, il quale, nella versione applicabile ratione temporis, chiarisce all'art. 2, comma 2, che "L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo; (...)". L'art. 2, comma 4, stabilisce, poi, che "E' obbligato al pagamento dell'accisa: a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta; b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8; c) relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione"; l'art. 7, comma 1, afferma, inoltre, che "In caso di irregolarità o di infrazione (...) verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all'art. 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo"; in sostanza, ai fini delriconoscimento della responsabilità nell’obbligo di pagamento dell’accisaa titolo di responsabilità solidale, è necessario che si accerti, in primo luogo, lo svincolo irregolare della merce e, inoltre, il comportamento partecipativo del soggetto ritenuto responsabile solidale, cioè il fatto che quest’ultimo ha consentito, con il suo comportamento consapevole, di realizzare il meccanismo fraudolento; con riferimento al caso di specie, manca, in primo luogo, una specifica verifica dell’avvenuto svincolo irregolare della merce, non avendovi in alcun modo fatto riferimento il giudice del gravame che risulta solo avere esaminato la diversa questione della condotta del responsabile solidale, risolvendosi, in tal modo, in una motivazione apparente sul punto, non essendo stato sviluppato il ragionamento logico seguito; circa, poi, la questione della sussistenza dei presupposti necessari per la configurazione della responsabilità solidale del ricorrente, non correttamente la controricorrente evidenzia che il ricorso tenderebbe ad una rivalutazione di merito dei fatti accertati dal giudice del gravame; quel che, invero, parte ricorrente evidenzia è la non idoneità degli elementi di prova valorizzati dal giudice del gravame al fine di pervenire alla considerazione finale della responsabilità del ricorrente; si è già precisato che l’ individuazione della responsabilità solidale del soggetto ritenuto concorrente nello svincolo irregolare della merce, postula, invero, l’accertamento di un comportamento idoneo all a realizzazione dell’evasione di imposta; gli elementi di prova valorizzati dal giudice del gravame sono stati ritenuti pacifici ma, in realtà, parte ricorrente aveva espressamente evidenziato la mancanza di prova di quanto affermato, sicchè gli stessi erano stati contestati; peraltro, gli stessi, di per sé soli, non possono essere ritenut i idonei a tal fine: il fatto di avere individuato l’immobile da adibire a deposito fiscale, di avere il possesso delle chiavi del capannone “per intervenire in qualsiasi momento sull’apparato informatico installato nel deposito”, di avere avuto l’accesso alla casella di posta elettronica della ditta depositaria fiscale, nonché di avere com piuto alcuni pagamenti per servizi elettrici e di telefonia, non implicano necessariamente una partecipazione all’attività gestoria del deposito fiscale né, tantomeno, una posizione compartecipe nell’attività fraudolenta; l’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del terzo motivo con il quale sicensura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3) e 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., e degli artt. 2,7 e 43, d.lgs. n. 504/1995, per non avere considerato che nessuna delle condotte ascritte al ricorrente erano state provate, nonché ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5),cod. proc. civ., per avere omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio consistente nell’attività professionale del ricorrente di mediatore immobiliare; in conclusione, sono fondati il primo e secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio; P.Q.M. La Corte: accoglie il primo e secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte d
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