CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 1991
Cassazione n. 27671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° nato il 22/12/1991 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA ElIFULCO; (13 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato, la condanna riportata in primo grado in ordine a due episodi di cui all'art.496 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia l'estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto: a) il più risalente dei due reati contestati è stato commesso in data 30.8.2012 (giorno in cui va fissato, ex art. 158 cod. pen., il dies a quo • del termine prescrizionale); b) l'illecito ascritto è un delitto punito con pena inferiore ad anni sei, per cui il tempo necessario a prescrivere il reato corrisponde, ex art. 157 cod. pen., a sei anni; c) è contestata, ritenuta ed applicata la recidiva specifica ed infraquinquennale, sicché la decorrenza del termine è aumentata della metà, in virtù del combinato disposto dell'art. 99 e 157 cod. pen.: si perviene così ad un tempo necessario a prescrivere il reato pari ad anni nove; d) su questo importo, va operato l'aumento•di cui all'art. 161 cpv. cod. pen.., in forza del quale, laddove sia ascritto un reato aggravato dalla recidiva, la decorrenza va incrementata di un ulteriore metà: si perviene così ad una decorrenza pari ad anni 13 mesi 6, che conduce il reato all'estinzione per prescrizione in data 30.02.2026. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]