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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00599/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 105-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed entrambi in qualità di unici eredi legittimi dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatisi presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentata e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022 n. 00105 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 611/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] italiane, per ottenerne la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 37.645,98, corrispondente al valore di rimborso di due buoni postali fruttiferi ordinari e, in subordine, della domma risultante dall’applicazione del d.m. 13 giugno 1986, comunque indicata in euro 16.798,86, e ottennero l’accoglimento della domanda subordinata; - la sentenza di primo grado fu impugnata con appello principale da [OSCURATO:SOCIETA] italiane quanto alla statuizione concernente le spese, che erano state integralmente addebitate alla convenuta, e gli appellati proposero appello incidentale, che sono stati entrambi respinti; - a sostegno della decisione, la Corte d’appello di Brescia ha ritenuto che ai buoni postali fruttiferi in questione, emessi nel 1984, fosse applicabile l’art. 173 del codice postale, che consentiva la variazione del tasso d’interesse relativo ai buoni già sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma che l’aveva abrogato, sottolineando che era comunque consentito riscuotere i buoni ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato e maturati fino all’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 che ha apportato le modifiche in peius, senza necessità di una comunicazione individuale della variazione del tasso; ha Ric. 2022 n. 00105 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -3- escluso di poter disapplicare ilsuddetto D.M. per contrasto con l’art. 3 della l. n. 241/1990, risalente a quattro anni dopo l’emanazione del D.M., che comunque è da ritenere provvedimento di carattere generale per il quale è escluso l’obbligo di motivazione; ha, infine, affermato la conformità della normativa così ricostruita al diritto unionale, posto che la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del predetto D.M. è forma di pubblicità adeguata della variazione dei tassi; quanto, infine, all’appello principale, ha fatto leva sul fatto chegli attori avevano dovuto adire il tribunale per ottenere il pagamento dei buoni, sia pure in misura ridotta rispetto al quantum richiesto, e che l’ente convenuto non aveva neppure formulato un’offerta reale all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado; - contro questa sentenza propongono ricorso per ottenerne la cassazione i risparmiatori indicati in epigrafe, nella qualità ivi specificata, che affidano a tre motivi, cui Poste italiane s.p.a. reagisce con controricorso, che illustra con memoria; - è stata formulata proposta di definizione - per manifesta infondatezza- in camera di consiglio ex art. 380 - bis , co. 1, c.p.c.; Considerato che: - v’è rinuncia al ricorso, corredata di procura speciale; - la rinuncia è stata ritualmente notificata alla controparte; - sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio e per la compensazione delle spese.

Per questi mo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 105-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed entrambi in qualità di unici eredi legittimi dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatisi presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentata e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022 n. 00105 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 611/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] italiane, per ottenerne la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 37.645,98, corrispondente al valore di rimborso di due buoni postali fruttiferi ordinari e, in subordine, della domma risultante dall’applicazione del d.m. 13 giugno 1986, comunque indicata in euro 16.798,86, e ottennero l’accoglimento della domanda subordinata; - la sentenza di primo grado fu impugnata con appello principale da [OSCURATO:SOCIETA] italiane quanto alla statuizione concernente le spese, che erano state integralmente addebitate alla convenuta, e gli appellati proposero appello incidentale, che sono stati entrambi respinti; - a sostegno della decisione, la Corte d’appello di Brescia ha ritenuto che ai buoni postali fruttiferi in questione, emessi nel 1984, fosse applicabile l’art. 173 del codice postale, che consentiva la variazione del tasso d’interesse relativo ai buoni già sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma che l’aveva abrogato, sottolineando che era comunque consentito riscuotere i buoni ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato e maturati fino all’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 che ha apportato le modifiche in peius, senza necessità di una comunicazione individuale della variazione del tasso; ha Ric. 2022 n. 00105 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -3- escluso di poter disapplicare ilsuddetto D.M. per contrasto con l’art. 3 della l. n. 241/1990, risalente a quattro anni dopo l’emanazione del D.M., che comunque è da ritenere provvedimento di carattere generale per il quale è escluso l’obbligo di motivazione; ha, infine, affermato la conformità della normativa così ricostruita al diritto unionale, posto che la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del predetto D.M. è forma di pubblicità adeguata della variazione dei tassi; quanto, infine, all’appello principale, ha fatto leva sul fatto chegli attori avevano dovuto adire il tribunale per ottenere il pagamento dei buoni, sia pure in misura ridotta rispetto al quantum richiesto, e che l’ente convenuto non aveva neppure formulato un’offerta reale all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado; - contro questa sentenza propongono ricorso per ottenerne la cassazione i risparmiatori indicati in epigrafe, nella qualità ivi specificata, che affidano a tre motivi, cui Poste italiane s.p.a. reagisce con controricorso, che illustra con memoria; - è stata formulata proposta di definizione - per manifesta infondatezza- in camera di consiglio ex art. 380 - bis , co. 1, c.p.c.; Considerato che: - v’è rinuncia al ricorso, corredata di procura speciale; - la rinuncia è stata ritualmente notificata alla controparte; - sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio e per la compensazione delle spese. Per questi mo
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