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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 1993

Cassazione n. 41687/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1993 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge la presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici ed esente da criticità giustificative (si veda, in particolare, pag. 6, in punto di valore della bicicletta oggetto di furto in abitazione e di importo della successiva richiesta estorsiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1993 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge la presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici ed esente da criticità giustificative (si veda, in particolare, pag. 6, in punto di valore della bicicletta oggetto di furto in abitazione e di importo della successiva richiesta estorsiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.