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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01647/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. )r [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 marzo 2021 il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città del 22 dicembre 2020, con il quale è stata respinta la richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di due anni, disposta con sentenza irrevocabile e resa esecutiva — previe declaratoria di attualità della pericolosità sociale e riduzione della durata, che il giudice della cognizione aveva fissato in tre anni — con ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 12 febbraio 2019.

Il Tribunale di sorveglianza ha, in proposito, condiviso il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla persistenza della pericolosità sociale di Bellocco, avuto riguardo, specificamente: alla gravità dei reati da lui commessi; alla persistente operatività dell'associazione mafiosa della quale egli è stato esponente e con la quale, anche per ragioni di ordine familiare, egli non ha, di fatto, mai interrotto i contatti; all'omessa esecuzione della libertà vigilata dovuta alla sopravvenuta irreperibilità di Bellocco, medio tempore trasferitosi all'estero; alla irrilevanza, nel contesto così delineato, dall'avere egli tenuto una regolare condotta carceraria.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cessazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge, anche sub specie di carenza di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza trascurato che la sopravvenuta fissazione della residenza in Germania, ove egli si è dedicato ad una stabile attività lavorativa ed ha instaurato una relazione sentimentale, costituisce indice di recisione di ogni legame con gli ambienti nei quali sono maturati i fatti che gli sono valsi la condanna a severa pena detentiva.

Addebita, ulteriormente, al Tribunale di sorveglianza molisano di avere erroneamente richiamato, a supporto della decisione impugnata, un indirizzo ermeneutico che si è formato nella diversa materia delle misure di prevenzione e di avere, piuttosto, disatteso le univoche indicazioni che la giurisprudenza di legittimità ha offerto in punto di rilevanza, in funzione del giudizio di attualità della pericolosità sociale, dei comportamenti serbati durante e dopo l'esecuzione della pena che, nel 'suo caso, avrebbero dovuto necessariamente condurre alla presa d'atto del venir meno dei presupposti applicativi della misura di sicurezza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. L'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, ovvero la formulazione di un giudizio«prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto, con specifico riferimento alla commissione di reati.

Detta verifica deve essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e 208 cod. pen. — nonché dell'art. 679 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al Magistrato di sorveglianza — anche nelle ipotesi in cui, disposta, con la sentenza di condanna, l'applicazione della misura di sicurezza, il decorso di un determinato di tempo tra la pronunzia e l'esecuzione della misura impone di attualizzare il giudizio di pericolosità sociale.

La discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — ed al Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc. pen. — trova il consueto limite nella coerenza con i dati istruttori e nell'assenza di sintomi di grave deficit razionale e deve essere esercitata, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione non solo della gravità del fatto-reato ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena (quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali), ovvero successivamente alla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dei:). 2019, Morreale, Rv. 274918; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986).

3. Il positivo accertamento della persistenza, all'esito dell'espiazione della pena, della pericolosità sociale non esclude, nondimeno, la possibilità di interventi successivi volti ad adeguare la risposta giurisdizionale all'evoluzione della personalità del soggetto e, più generale, a sopravvenienze ed elementi in precedenza trascurati.

Pertinente si palesa, in proposito, il richiamo alla lezione ermeneutica proveniente dal massimo consesso nomofilattico, che ha avuto modo di chiarire come «Nel procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un'eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati o perché emersi successivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in considerazione» (Sez.

U, n. 34091 del 28/04/2011, S., Rv. 250350).

Espressione del generale principio per cui il giudizio di pericolosità sociale può e deve essere ripetuto ed aggiornato in funzione di circostanze non oggetto di pregressa valutazione è il disposto dell'ad, 207 cod. pen. che, sotto la rubrica «Revoca delle misure di sicurezza personali»„ prevede, al primo comma, che «Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose».

La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel senso che «Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell'applicazione della misura.

In tale, situazione; la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'ad. 207 cod. pen., "se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa": la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi già effettuata e l'anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208» (Sez. 1, n. 2095 del 07/05/1993, Padovano, Rv. 195415; negli stessi termini cfr., di recente, Sez. 1, n. 4021 del 13/0.7/2020, dep. 2021, Renna, n.m.).

Resta, quindi, confermato che, in assenza di significativi mutamenti della situazione di fatto, non è possibile contraddire il giudizio di pericolosità sociale espresso nella fase di cognizione e ribadito al momento dell'esecuzione della misura di sicurezza.

D'altro canto, per quanto opportunamente lata possa essere la declinazione della nozione di «sopravvenienza», dilatabile sino a ricomprendere circostanze preesistenti alle precedenti decisioni ma in quelle sedi ignorate, non vi è dubbio che la prognosi positiva in ordine al futuro comportamento del destinatario della misura di sicurezza debba essere formulata in termini di certezza, condizione necessaria per vincere la forza del giudicato formatosi sulla decisione di segno opposto.

A fronte, allora, dell'accertamento, tendenzialmente irrevocabile, della pericolosità sociale del soggetto, la revoca ex art. 207 cod. pen. postula un contrario, negativo apprezzamento del venir meno della propensione criminale, tale da imporre, in itinere, la caducazione della misura di sicurezza.

4. L'applicazione delle coordinate interpretative testé delineate al caso in esame conduce a ritenere la piena legittimità della decisione impugnata.

4.1. Si è sopra rilevato che il Magistrato di sorveglianza, a seguito dell'espiazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA]„ della pena di sei anni ed otto mesi di .reclusione, inflittagli per i reati di associazione mafiosa e lesioni personali aggravate ex art. 416-bis.1 cod. pen., ha ritenuto l'attualità, sia pure in misura Scemata, della sua pericolosità sociale.

Con i successivi provvedimenti emessi a seguito della proposizione di richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza, Magistrato e Tribunale di sorveglianza hanno concordemente ritenuto che il giudizio di pericolosità sociale espresso all'esito dell'espiazione della pena non possa dirsi contraddetto dalle circostanze addotte dall'istante.

A tal fine, hanno evidenziato il rango 'ndranghetistico di Bellocco, rampollo di un importante casato operante in provincia di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, in [OSCURATO:PERSONA], capeggiato dai genitori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Hanno ricordato che le sue condotte, collocate in epoca relativamente recente, non sono state seguite da un effettivo distacco dagli ambienti criminali di riferimento, come attestato anche dai plurimi colloqui intercorsi con i genitori, entrambi sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, nel corso dei quali egli ha loro comunicato di essersi fatto carico di ogni incombente, e che le più recenti indagini hanno confermato la vitalità della cosca, nella quale militano numerosi suoi parenti e che vanta radicati interessi economici sull'intero territorio nazionale e solidi collegamenti con organizzazioni sudamericane dedite al narcotraffico.

Hanno aggiunto che il regolare percorso carcerario — comunque già vagliato all'atto della verifica di attualità della pericolosità sociale compiuta in esito all'esecuzione della pena — non si è accompagnato ad una effettiva revisione critica in ordine ai reati commessi né al distacco, anche sul piano psicologico, dai legami con i familiari coinvolti in pervasive e consolidate dinamiche di 'ndrangheta.

Hanno rilevato come il trasferimento in Germania ha determinato, di fatto, la volontaria e deliberata sottrazione alla libertà vigilata, la cui esecuzione non è stata neanche avviata, e si è, anche per questa ragione, risolto in una sopravvenienza irrilevante, nel contesto delineato, ad attestare il venir meno della pericolosità sociale.

4.2. A fronte di un apparato motivazionale completo, coerente e fedele alle emergenze istruttorie, il ricorrente, oltre ad evocare — in termini astrattamente condivisibili — il rispetto degli orientamenti ermeneutici sopra richiamati, pone l'accento sullo stabile allontanamento verso la Germania, ove egli deduce di avere, oggi, il centro di propri interessi personali e professionali, ovvero su una circostanza che, debitamente considerata da Magistrato e Tribunale di sorveglianza, è stata, nondimeno, ritenuta non idonea a comprovare, in positivo, il definitivo rifiuto delle logiche criminali che hanno costituito l'humus nel quale sono germogliate le sue pregresse manifestazioni antisociali.

Correttamente, quindi, è stato sottolineato che, in assenza di elementi di maggiore pregnanza e significatività, di cui non vi è traccia, quali il sincero ripudio dei principi che hanno ispirato le sue passate azioni ovvero la definitiva disgregazione del potente clan, strutturato su base familiare, al quale egli è stato affiliato, la scelta di [OSCURATO:PERSONA], in qualsiasi momento revocabile, di trasferirsi all'estero non appare, anche perché tradottasi nella sottrazione all'esecuzione della misura di sicurezza di cui è chieste la revoca anticipata, sicuramente sintomatica di una positiva evoluzione della sua personalità.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della bssa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. )r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 marzo 2021 il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città del 22 dicembre 2020, con il quale è stata respinta la richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di due anni, disposta con sentenza irrevocabile e resa esecutiva — previe declaratoria di attualità della pericolosità sociale e riduzione della durata, che il giudice della cognizione aveva fissato in tre anni — con ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 12 febbraio 2019. Il Tribunale di sorveglianza ha, in proposito, condiviso il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla persistenza della pericolosità sociale di Bellocco, avuto riguardo, specificamente: alla gravità dei reati da lui commessi; alla persistente operatività dell'associazione mafiosa della quale egli è stato esponente e con la quale, anche per ragioni di ordine familiare, egli non ha, di fatto, mai interrotto i contatti; all'omessa esecuzione della libertà vigilata dovuta alla sopravvenuta irreperibilità di Bellocco, medio tempore trasferitosi all'estero; alla irrilevanza, nel contesto così delineato, dall'avere egli tenuto una regolare condotta carceraria. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cessazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge, anche sub specie di carenza di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza trascurato che la sopravvenuta fissazione della residenza in Germania, ove egli si è dedicato ad una stabile attività lavorativa ed ha instaurato una relazione sentimentale, costituisce indice di recisione di ogni legame con gli ambienti nei quali sono maturati i fatti che gli sono valsi la condanna a severa pena detentiva. Addebita, ulteriormente, al Tribunale di sorveglianza molisano di avere erroneamente richiamato, a supporto della decisione impugnata, un indirizzo ermeneutico che si è formato nella diversa materia delle misure di prevenzione e di avere, piuttosto, disatteso le univoche indicazioni che la giurisprudenza di legittimità ha offerto in punto di rilevanza, in funzione del giudizio di attualità della pericolosità sociale, dei comportamenti serbati durante e dopo l'esecuzione della pena che, nel 'suo caso, avrebbero dovuto necessariamente condurre alla presa d'atto del venir meno dei presupposti applicativi della misura di sicurezza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. L'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, ovvero la formulazione di un giudizio«prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto, con specifico riferimento alla commissione di reati. Detta verifica deve essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e 208 cod. pen. — nonché dell'art. 679 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al Magistrato di sorveglianza — anche nelle ipotesi in cui, disposta, con la sentenza di condanna, l'applicazione della misura di sicurezza, il decorso di un determinato di tempo tra la pronunzia e l'esecuzione della misura impone di attualizzare il giudizio di pericolosità sociale. La discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — ed al Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc. pen. — trova il consueto limite nella coerenza con i dati istruttori e nell'assenza di sintomi di grave deficit razionale e deve essere esercitata, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione non solo della gravità del fatto-reato ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena (quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali), ovvero successivamente alla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dei:). 2019, Morreale, Rv. 274918; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986). 3. Il positivo accertamento della persistenza, all'esito dell'espiazione della pena, della pericolosità sociale non esclude, nondimeno, la possibilità di interventi successivi volti ad adeguare la risposta giurisdizionale all'evoluzione della personalità del soggetto e, più generale, a sopravvenienze ed elementi in precedenza trascurati. Pertinente si palesa, in proposito, il richiamo alla lezione ermeneutica proveniente dal massimo consesso nomofilattico, che ha avuto modo di chiarire come «Nel procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un'eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati o perché emersi successivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in considerazione» (Sez. U, n. 34091 del 28/04/2011, S., Rv. 250350). Espressione del generale principio per cui il giudizio di pericolosità sociale può e deve essere ripetuto ed aggiornato in funzione di circostanze non oggetto di pregressa valutazione è il disposto dell'ad, 207 cod. pen. che, sotto la rubrica «Revoca delle misure di sicurezza personali»„ prevede, al primo comma, che «Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose». La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel senso che «Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell'applicazione della misura. In tale, situazione; la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'ad. 207 cod. pen., "se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa": la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi già effettuata e l'anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208» (Sez. 1, n. 2095 del 07/05/1993, Padovano, Rv. 195415; negli stessi termini cfr., di recente, Sez. 1, n. 4021 del 13/0.7/2020, dep. 2021, Renna, n.m.). Resta, quindi, confermato che, in assenza di significativi mutamenti della situazione di fatto, non è possibile contraddire il giudizio di pericolosità sociale espresso nella fase di cognizione e ribadito al momento dell'esecuzione della misura di sicurezza. D'altro canto, per quanto opportunamente lata possa essere la declinazione della nozione di «sopravvenienza», dilatabile sino a ricomprendere circostanze preesistenti alle precedenti decisioni ma in quelle sedi ignorate, non vi è dubbio che la prognosi positiva in ordine al futuro comportamento del destinatario della misura di sicurezza debba essere formulata in termini di certezza, condizione necessaria per vincere la forza del giudicato formatosi sulla decisione di segno opposto. A fronte, allora, dell'accertamento, tendenzialmente irrevocabile, della pericolosità sociale del soggetto, la revoca ex art. 207 cod. pen. postula un contrario, negativo apprezzamento del venir meno della propensione criminale, tale da imporre, in itinere, la caducazione della misura di sicurezza. 4. L'applicazione delle coordinate interpretative testé delineate al caso in esame conduce a ritenere la piena legittimità della decisione impugnata. 4.1. Si è sopra rilevato che il Magistrato di sorveglianza, a seguito dell'espiazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA]„ della pena di sei anni ed otto mesi di .reclusione, inflittagli per i reati di associazione mafiosa e lesioni personali aggravate ex art. 416-bis.1 cod. pen., ha ritenuto l'attualità, sia pure in misura Scemata, della sua pericolosità sociale. Con i successivi provvedimenti emessi a seguito della proposizione di richiesta di revoca anticipata della misura di sicurezza, Magistrato e Tribunale di sorveglianza hanno concordemente ritenuto che il giudizio di pericolosità sociale espresso all'esito dell'espiazione della pena non possa dirsi contraddetto dalle circostanze addotte dall'istante. A tal fine, hanno evidenziato il rango 'ndranghetistico di Bellocco, rampollo di un importante casato operante in provincia di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, in [OSCURATO:PERSONA], capeggiato dai genitori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Hanno ricordato che le sue condotte, collocate in epoca relativamente recente, non sono state seguite da un effettivo distacco dagli ambienti criminali di riferimento, come attestato anche dai plurimi colloqui intercorsi con i genitori, entrambi sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, nel corso dei quali egli ha loro comunicato di essersi fatto carico di ogni incombente, e che le più recenti indagini hanno confermato la vitalità della cosca, nella quale militano numerosi suoi parenti e che vanta radicati interessi economici sull'intero territorio nazionale e solidi collegamenti con organizzazioni sudamericane dedite al narcotraffico. Hanno aggiunto che il regolare percorso carcerario — comunque già vagliato all'atto della verifica di attualità della pericolosità sociale compiuta in esito all'esecuzione della pena — non si è accompagnato ad una effettiva revisione critica in ordine ai reati commessi né al distacco, anche sul piano psicologico, dai legami con i familiari coinvolti in pervasive e consolidate dinamiche di 'ndrangheta. Hanno rilevato come il trasferimento in Germania ha determinato, di fatto, la volontaria e deliberata sottrazione alla libertà vigilata, la cui esecuzione non è stata neanche avviata, e si è, anche per questa ragione, risolto in una sopravvenienza irrilevante, nel contesto delineato, ad attestare il venir meno della pericolosità sociale. 4.2. A fronte di un apparato motivazionale completo, coerente e fedele alle emergenze istruttorie, il ricorrente, oltre ad evocare — in termini astrattamente condivisibili — il rispetto degli orientamenti ermeneutici sopra richiamati, pone l'accento sullo stabile allontanamento verso la Germania, ove egli deduce di avere, oggi, il centro di propri interessi personali e professionali, ovvero su una circostanza che, debitamente considerata da Magistrato e Tribunale di sorveglianza, è stata, nondimeno, ritenuta non idonea a comprovare, in positivo, il definitivo rifiuto delle logiche criminali che hanno costituito l'humus nel quale sono germogliate le sue pregresse manifestazioni antisociali. Correttamente, quindi, è stato sottolineato che, in assenza di elementi di maggiore pregnanza e significatività, di cui non vi è traccia, quali il sincero ripudio dei principi che hanno ispirato le sue passate azioni ovvero la definitiva disgregazione del potente clan, strutturato su base familiare, al quale egli è stato affiliato, la scelta di [OSCURATO:PERSONA], in qualsiasi momento revocabile, di trasferirsi all'estero non appare, anche perché tradottasi nella sottrazione all'esecuzione della misura di sicurezza di cui è chieste la revoca anticipata, sicuramente sintomatica di una positiva evoluzione della sua personalità. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della bssa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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