CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03574/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 marzo 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 15 giugno 2010, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'intero ricorso, che censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha escluso la derubricazione del delitto di ricettazione in quello di furto, e negato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., deduce, peraltro del tutto genericamente, vizi che risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha logicamente qualificato i fatti contestati in termini di ricettazione, in ragione del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato delle res di provenienza delittuosa, senza fornire una plausibile giustificazione, ed escluso la speciale tenuità del danno per il valore economico certamente non lieve proprio di tali beni); rilevato che la prescrizione dei reati non è maturata tenuto conto dell'incidenza della ritenuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] •de