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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03022/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17677-2020 proposto da: E21 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C,.F. 06363391001), [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro 1- intimati avverso la sentenza n. 7974/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 17677 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -2- rg 17677 2020 E21 Energie speciali c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: E21 Energie speciali srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania che, in controversia su impugnazione di rendita catastale della cd.

Torre eolica, parte dell'impianto aerogeneratore, ha rigettato l'appello della società.

La CTR, per quanto ancora rileva, ha statuito che le torri "sono elementi mobili imbullonati, strutturalmente connessi al suolo con una funzione puramente strumentale all'impianto", ed hanno "caratteristiche di solidità, di stabilità e di ancoraggio al suolo e non contiene parti metalliche utili alla produzione di energia", per cui non sono sottratte alla determinazione catastale per cui è causa.

L'agenzia si costituisce con controricorso.

Considerato che: 1.Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 1 comma 21

I. 208 del 2015, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dovendosi escludere la "torre" dell'impianto eolico ai fini della determinazione della rendita catastale. 2.11 motivo è fondato. 2.1.La questione proposta col predetto motivo riguarda la tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (Legge di stabilità 2016), che ha escluso dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". 2.2.La norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". 2.3.Sul tema questa Corte ha ritenuto, con decisione qui condivisa, che la scelta legislativa operata con la norma indicata è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla la natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (Cass. n. 20726, n. 20728/2020; 21462/2020).

Secondo la indicata giurisprudenza, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo.

E' irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. 2.4.Tale conclusione è stata ritenuta conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. 3.La CTR non si è adeguata a tale principio per cui il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Campania.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17677-2020 proposto da: E21 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C,.F. 06363391001), [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro 1- intimati avverso la sentenza n. 7974/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 17677 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- rg 17677 2020 E21 Energie speciali c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: E21 Energie speciali srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania che, in controversia su impugnazione di rendita catastale della cd. Torre eolica, parte dell'impianto aerogeneratore, ha rigettato l'appello della società. La CTR, per quanto ancora rileva, ha statuito che le torri "sono elementi mobili imbullonati, strutturalmente connessi al suolo con una funzione puramente strumentale all'impianto", ed hanno "caratteristiche di solidità, di stabilità e di ancoraggio al suolo e non contiene parti metalliche utili alla produzione di energia", per cui non sono sottratte alla determinazione catastale per cui è causa. L'agenzia si costituisce con controricorso. Considerato che: 1.Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 1 comma 21 I. 208 del 2015, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dovendosi escludere la "torre" dell'impianto eolico ai fini della determinazione della rendita catastale. 2.11 motivo è fondato. 2.1.La questione proposta col predetto motivo riguarda la tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (Legge di stabilità 2016), che ha escluso dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". 2.2.La norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". 2.3.Sul tema questa Corte ha ritenuto, con decisione qui condivisa, che la scelta legislativa operata con la norma indicata è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla la natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (Cass. n. 20726, n. 20728/2020; 21462/2020). Secondo la indicata giurisprudenza, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E' irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. 2.4.Tale conclusione è stata ritenuta conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. 3.La CTR non si è adeguata a tale principio per cui il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Campania. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR