CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41944/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI("dato avviso alle par--t-E7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — (R.G.N. 19820/2021) premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa il 7 ottobre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, riqualificando il fatto contestato e rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] - che aveva rinunciato agli altri motivi della sua impugnazione - con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale calcolato erroneamente la pena pecuniaria, in maniera non proporzionale alla pena detentiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile essendo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi afferenti al calcolo della pena, peraltro indicata dalle stesse parti (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] lier e, tensore [OSCURATO:PERSONA] ènte Er ole