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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18551/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Considerato che l'imputato, con il primo motivo proposto, censura la predetta decisione per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione poiché non è stato assolto per mancata commissione del fatto; Ritenuto tale motivo, che peraltro si confronta solo in parte con le ragioni sottese al provvedimento impugnato, reiterativo di analoghe censure già congruamente disattese dalla Corte territoriale, laddove ha posto in rilievo che il ricorrente ha sempre condiviso la gestione dell'impresa con la sua compagna e ha dato una procura a questa solo nel gennaio dell'anno 2013, quando la situazione della società fallita era ormai compromessa e i fatti distrattivi si erano già verificati; Considerato che, altrettanto congruamente, la decisione censurata ha evidenziato che l'imputato e la compagna hanno cercato, attribuendo la responsabilità dei fatti l'uno all'altra, di evitare la condanna; Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219

I. fa II; Ritenuta anche sotto tale aspetto la decisione logicamente argomentata avendo riguardo all'ammontare delle somme distratte, pari ad oltre 167.000,00 euro, e al conseguente danno subito dalla massa dei creditori (pag. 3 della decisione impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Considerato che l'imputato, con il primo motivo proposto, censura la predetta decisione per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione poiché non è stato assolto per mancata commissione del fatto; Ritenuto tale motivo, che peraltro si confronta solo in parte con le ragioni sottese al provvedimento impugnato, reiterativo di analoghe censure già congruamente disattese dalla Corte territoriale, laddove ha posto in rilievo che il ricorrente ha sempre condiviso la gestione dell'impresa con la sua compagna e ha dato una procura a questa solo nel gennaio dell'anno 2013, quando la situazione della società fallita era ormai compromessa e i fatti distrattivi si erano già verificati; Considerato che, altrettanto congruamente, la decisione censurata ha evidenziato che l'imputato e la compagna hanno cercato, attribuendo la responsabilità dei fatti l'uno all'altra, di evitare la condanna; Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 I. fa II; Ritenuta anche sotto tale aspetto la decisione logicamente argomentata avendo riguardo all'ammontare delle somme distratte, pari ad oltre 167.000,00 euro, e al conseguente danno subito dalla massa dei creditori (pag. 3 della decisione impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 18551/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris