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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28556/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26095/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] , –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , sezione staccata SALERNO,n. 2 8 12 / 20 22 , depositata il 23 / 03 /20 22 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe .

Con quest’ultima la C.t.r. , previo rigetto dell’istanza di rimessione in termini,ha dichiar ato inammissibile, per violazione del termine di cui all’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992,l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva accertato induttivamente un maggior reddito di impresa.

2. La C.t.r. riteneva che l’istanza di rimessione in termini non potesse trovare ingresso « sia perché presentata solo in data 30.11.2021, giorno prima dell’udienza dell[OSCURATO:DATA_NASCITA],sia perché non adeguatamente documentata».

Aggiungeva chetale «situazione» era proseguita«anche successivamente all'ordinanza del Collegio che ha consentito alla parte di poter dimostrare l'impedimento, stante il deposito in giudizio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con superamento del termine perentorio di 30 giorni disposto con l'ordinanza, notifica ordinanza 7.12.2021, sia perchè, comunque, deposito di documenti avvenuto oltre il termine previsto dall'art.32 del D.Lgs n.546/922».

3. Il contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo ilcontribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione de gli art t . 1 52, 153, secondo comma, 294, secondo comma,cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata « per aver qualificato come “perentorio”, il termine di deposito dell’attestazione di indisponibilità Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 del servizio PTTin assenza di fondamento normativo e di qualsiasi altro presupposto».

Premette che aveva iscritto a ruolo il ricorso in appello il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, +a causa del mancato funzionamento, l’ultimo girono utile, del sistema informatico PTT e che aveva depositato istanza ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. il 30 novembre 2021, ovvero il giorno prima dell’udienza; che con ordinanza resa all’esito dell’udienza la C.t.r. aveva assegnato un termine per il deposito della documentazione, ivi qualificato come perentorio.

Deduce, tuttavia,che l’art. 294 secondo comma cod. proc. civ. , al quale rinvia l’art. 153 , secondo comma cod. proc. civ. e che disciplina il procedimento di rimessione in termini, non contiene alcuna espressa e specifica indicazione sulla natura del termine che il giudice, ove ritenga verosimile l’impedimento dedotto, assegna alla parte istante per consentirle di fornire la pro va dell’impedimento incolpevole; che, pertanto, in difetto di un’espressa previsione di legge, il termine di cui all’ordinanza del 1° dicembre2021 non poteva essere stabilito a pena di decadenza e quindi non poteva essere qualificato come perentorio; che il carattere di perentorietà non poteva derivare neppure dallo scopo perseguito o dalla funzione adempiuta dal termine medesimo in quanto il deposito dell’attestazione di malfunzionamento del sistema PTT non era suscettibile di influenzare in alcun modo il contraddittorio ovvero l’esercizio del diritto di difesa delle altre parti del processo; che l a perentorietà del termine in questione, infine, non avrebbe potuto ricollegarsi ad una suapretesa funzione acceleratoria.

2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e /o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ.

« per l’omesso esame di documentazione acquisita al Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 processoche la stessa commissione tributaria regionale aveva ordinato di depositare.

Censura la C .t.r. per aver tratto d al ritardo nel deposito della documentazione richiesta con l’ordinanza (ritardo conseguente al mancato rispetto di un termine ordinatorio e non perentorio) la preclusione all’esamedella stessa dal momento che la documentazione di cui aveva ordinato il deposito era stata comunque acquisita al processo, in quanto il deposito era, sì avvenuto in ritardo, ma comunque entro l’udienza fissata per la discussione.

Aggiunge che l’omesso rispetto del termine non aveva comportatoalcuna lesione del diritto di difesa della controparte Agenzia delle Entrate, non potendo essa nulla argomentare ovvero replicare (e non avendolo comunque in alcun modo dedotto); che,peraltro, nelle motivazioni della sentenza di rigetto dell’impugnazionenon si fa ceva cenno ad una ipotetica lesione del diritto di difesa.

3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o fala applicazione dell’art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Censura la sentenza impugnata per aver dedotto, come ulteriore profilo di inammissibilità del deposito dell’attestazione, il fatto che questofosse avvenuto oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992.

Assume cheil deposito dell’attestazione di cui all’ordinanza del 1° dicembre 2021, in quanto indispensabile per la definizione della questione pregiudiziale di ammissibilità dell’impugnazione, era sottratto alla libera disponibilità della parte istante, con la conseguenza che la C.t.r avrebbe dovuto esaminare la documentazione indipendentemente dalla posteriorità del deposito di essa rispetto sia al termine (ordinatorio) assegnato, sia al termine (perentorio) di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione, fissato dall’art. 32 cit.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Aggiunge chela scadenza del termine per la produzione in giudizio del documento attestante il malfunzionamento del sistema informatico del PTT non poteva interferire con la necessità della sua acquisizione, chiaramente rimarcata dalla C.t.r. e fatta propria nel testo dell’ordinanza; che il deposito del documento trovava la propria ragion d’essere nell’adempimento di un preciso e specifico ordine della C.t.r., per cui esso non poteva farsi rientrare nella previsione di una norma, quale l’art. 32 cit., che invece disciplina il deposito dei documenti che le parti sono libere di utilizzare (e depositare) o meno, a supporto delle rispettive difese.

4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. l ’omessa pronuncia sui motivi di appello stante la fondatezza dell’istanza di rimessione in termini.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. La C.t.r., dopo aver dato atto della circostanza, incontestata, che il ricorso in appello, notificato in data 3 luglio 2020 , era stato depositato telematicamente il 3 settembre 2020, con un giorno di ritardo rispetto al termine di cui all’art. 22 d.l gs. n. 546 del 1992 , ha ritenuto che l’istanza di rimessione in termini non potesse trovare ingresso «sia perchépresentata solo in data 30.11.2021, giorno prima dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sia perché non adeguatamente documentata».Ha aggiunto che l’appellante aveva depositato quanto necessario a provare l’impedimento oltre il termine perentoriodi tenta gironiassegnato con l’ordinanza che lo aveva ammesso alla prova ed anche oltre il termine di cui all’art. 32 d.l.gs. n. 546 del 1992.

La C.t.r., pertanto,diversamente da quanto sostenuto in memoria dal ricorrente,ha esposto ben quattro rationes decidendi a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell’appello.

Le prime due riguardanoproprio l’istanza di rimessione in termini.

La sentenza ha ritenuto, infatti, con una prima motivazione che questa Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 non poteva avere ingresso in quanto presentata «solo» il giorno prima dell’udienza e con una seconda motivazione che la stessa non era stata documentata.

Altre due rationes decidendi riguardano la prova dell’impedimento alla quale il contribuente era stato ammesso.

La C.t.r., infatti, ha ritenuto tardiva la relativa produzione documentale in quanto depositata oltre il termine, ritenuto perentorio, assegnato con ordinanza interlocutoria e, con ulteriore motivazione oltre il termine di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.

5.2. Le prime due argomentazioni, relative alla stessa istanza di rimessione in termini, hanno autonomia rispetto alle altre, sì da poter essere qualificate come autonome rationes decidendi, in quanto ciascuna di esse è idoneaa sorreggere la pronuncia di inammissibilità.

Le stesse, infatti, si inquadrano nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo la quale la rimessione in termini prevista dall'art. 153, secondo comma 2,cod. proc. civ. deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto.

L’istanza, infatti, presuppone due elementi e, cioè, l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima) e l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa (cfr. Cass. 26/04/2023, n. 11029).

5.3. Dette due rationes decidendinon sono state ogget t o di alcuna censura da parte del ricorrente che,con i motivi di ricorso, ha c riticato la sentenza impugnata solocon riferimento alle altre due, laddove ha ritenuto che la documentazione comprovante il ritardo incolpevole fosse stata depositata oltre il termine assegnato con l’ordinanza che aveva comunque la prova dell’impedimento ed anche oltre il termine di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 Solo nelle memorie il ricorrente ha argomentato sul punto sostenendo la tempestività dell’istanza.

Tuttavia, lamemoria non può integrare imotivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare imotivi di impugnazione che siano già stati ritualmente -cioè in maniera completa, compiuta e definitiva -enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cfr. Cass.30/03/2023, n. 8949 in merito alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ.). 5.4.Ciò posto, per giurisprudenza costante di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una diesse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. 14/08/2020, n. 17182, Cass. 18/04/2019, n. 10815, Cass. 15/03/2019, n. 7499, Cass. 13/06/2018, n. 15399, Cass.18/04/2017, n. 9752, Cass. 14/02/2012, n. 2108, Cass. 03/11/ 2011, n. 22753).

E’ divenuta, pertanto, definitiva la pronuncia con la quale la C.t.r. ha ritenuto inammissibile la stessa istanza di rimessione in termini e, di conseguenza, tardivo l’appello. 6.In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro , euro 2.400,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26095/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] , –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , sezione staccata SALERNO,n. 2 8 12 / 20 22 , depositata il 23 / 03 /20 22 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. , previo rigetto dell’istanza di rimessione in termini,ha dichiar ato inammissibile, per violazione del termine di cui all’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992,l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva accertato induttivamente un maggior reddito di impresa. 2. La C.t.r. riteneva che l’istanza di rimessione in termini non potesse trovare ingresso « sia perché presentata solo in data 30.11.2021, giorno prima dell’udienza dell[OSCURATO:DATA_NASCITA],sia perché non adeguatamente documentata». Aggiungeva chetale «situazione» era proseguita«anche successivamente all'ordinanza del Collegio che ha consentito alla parte di poter dimostrare l'impedimento, stante il deposito in giudizio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con superamento del termine perentorio di 30 giorni disposto con l'ordinanza, notifica ordinanza 7.12.2021, sia perchè, comunque, deposito di documenti avvenuto oltre il termine previsto dall'art.32 del D.Lgs n.546/922». 3. Il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo ilcontribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione de gli art t . 1 52, 153, secondo comma, 294, secondo comma,cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata « per aver qualificato come “perentorio”, il termine di deposito dell’attestazione di indisponibilità Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 del servizio PTTin assenza di fondamento normativo e di qualsiasi altro presupposto». Premette che aveva iscritto a ruolo il ricorso in appello il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, +a causa del mancato funzionamento, l’ultimo girono utile, del sistema informatico PTT e che aveva depositato istanza ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. il 30 novembre 2021, ovvero il giorno prima dell’udienza; che con ordinanza resa all’esito dell’udienza la C.t.r. aveva assegnato un termine per il deposito della documentazione, ivi qualificato come perentorio. Deduce, tuttavia,che l’art. 294 secondo comma cod. proc. civ. , al quale rinvia l’art. 153 , secondo comma cod. proc. civ. e che disciplina il procedimento di rimessione in termini, non contiene alcuna espressa e specifica indicazione sulla natura del termine che il giudice, ove ritenga verosimile l’impedimento dedotto, assegna alla parte istante per consentirle di fornire la pro va dell’impedimento incolpevole; che, pertanto, in difetto di un’espressa previsione di legge, il termine di cui all’ordinanza del 1° dicembre2021 non poteva essere stabilito a pena di decadenza e quindi non poteva essere qualificato come perentorio; che il carattere di perentorietà non poteva derivare neppure dallo scopo perseguito o dalla funzione adempiuta dal termine medesimo in quanto il deposito dell’attestazione di malfunzionamento del sistema PTT non era suscettibile di influenzare in alcun modo il contraddittorio ovvero l’esercizio del diritto di difesa delle altre parti del processo; che l a perentorietà del termine in questione, infine, non avrebbe potuto ricollegarsi ad una suapretesa funzione acceleratoria. 2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e /o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. « per l’omesso esame di documentazione acquisita al Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 processoche la stessa commissione tributaria regionale aveva ordinato di depositare. Censura la C .t.r. per aver tratto d al ritardo nel deposito della documentazione richiesta con l’ordinanza (ritardo conseguente al mancato rispetto di un termine ordinatorio e non perentorio) la preclusione all’esamedella stessa dal momento che la documentazione di cui aveva ordinato il deposito era stata comunque acquisita al processo, in quanto il deposito era, sì avvenuto in ritardo, ma comunque entro l’udienza fissata per la discussione. Aggiunge che l’omesso rispetto del termine non aveva comportatoalcuna lesione del diritto di difesa della controparte Agenzia delle Entrate, non potendo essa nulla argomentare ovvero replicare (e non avendolo comunque in alcun modo dedotto); che,peraltro, nelle motivazioni della sentenza di rigetto dell’impugnazionenon si fa ceva cenno ad una ipotetica lesione del diritto di difesa. 3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o fala applicazione dell’art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata per aver dedotto, come ulteriore profilo di inammissibilità del deposito dell’attestazione, il fatto che questofosse avvenuto oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992. Assume cheil deposito dell’attestazione di cui all’ordinanza del 1° dicembre 2021, in quanto indispensabile per la definizione della questione pregiudiziale di ammissibilità dell’impugnazione, era sottratto alla libera disponibilità della parte istante, con la conseguenza che la C.t.r avrebbe dovuto esaminare la documentazione indipendentemente dalla posteriorità del deposito di essa rispetto sia al termine (ordinatorio) assegnato, sia al termine (perentorio) di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione, fissato dall’art. 32 cit. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Aggiunge chela scadenza del termine per la produzione in giudizio del documento attestante il malfunzionamento del sistema informatico del PTT non poteva interferire con la necessità della sua acquisizione, chiaramente rimarcata dalla C.t.r. e fatta propria nel testo dell’ordinanza; che il deposito del documento trovava la propria ragion d’essere nell’adempimento di un preciso e specifico ordine della C.t.r., per cui esso non poteva farsi rientrare nella previsione di una norma, quale l’art. 32 cit., che invece disciplina il deposito dei documenti che le parti sono libere di utilizzare (e depositare) o meno, a supporto delle rispettive difese. 4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. l ’omessa pronuncia sui motivi di appello stante la fondatezza dell’istanza di rimessione in termini. 5. Il ricorso è infondato. 5.1. La C.t.r., dopo aver dato atto della circostanza, incontestata, che il ricorso in appello, notificato in data 3 luglio 2020 , era stato depositato telematicamente il 3 settembre 2020, con un giorno di ritardo rispetto al termine di cui all’art. 22 d.l gs. n. 546 del 1992 , ha ritenuto che l’istanza di rimessione in termini non potesse trovare ingresso «sia perchépresentata solo in data 30.11.2021, giorno prima dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sia perché non adeguatamente documentata».Ha aggiunto che l’appellante aveva depositato quanto necessario a provare l’impedimento oltre il termine perentoriodi tenta gironiassegnato con l’ordinanza che lo aveva ammesso alla prova ed anche oltre il termine di cui all’art. 32 d.l.gs. n. 546 del 1992. La C.t.r., pertanto,diversamente da quanto sostenuto in memoria dal ricorrente,ha esposto ben quattro rationes decidendi a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell’appello. Le prime due riguardanoproprio l’istanza di rimessione in termini. La sentenza ha ritenuto, infatti, con una prima motivazione che questa Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 non poteva avere ingresso in quanto presentata «solo» il giorno prima dell’udienza e con una seconda motivazione che la stessa non era stata documentata. Altre due rationes decidendi riguardano la prova dell’impedimento alla quale il contribuente era stato ammesso. La C.t.r., infatti, ha ritenuto tardiva la relativa produzione documentale in quanto depositata oltre il termine, ritenuto perentorio, assegnato con ordinanza interlocutoria e, con ulteriore motivazione oltre il termine di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. 5.2. Le prime due argomentazioni, relative alla stessa istanza di rimessione in termini, hanno autonomia rispetto alle altre, sì da poter essere qualificate come autonome rationes decidendi, in quanto ciascuna di esse è idoneaa sorreggere la pronuncia di inammissibilità. Le stesse, infatti, si inquadrano nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo la quale la rimessione in termini prevista dall'art. 153, secondo comma 2,cod. proc. civ. deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto. L’istanza, infatti, presuppone due elementi e, cioè, l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima) e l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa (cfr. Cass. 26/04/2023, n. 11029). 5.3. Dette due rationes decidendinon sono state ogget t o di alcuna censura da parte del ricorrente che,con i motivi di ricorso, ha c riticato la sentenza impugnata solocon riferimento alle altre due, laddove ha ritenuto che la documentazione comprovante il ritardo incolpevole fosse stata depositata oltre il termine assegnato con l’ordinanza che aveva comunque la prova dell’impedimento ed anche oltre il termine di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 Solo nelle memorie il ricorrente ha argomentato sul punto sostenendo la tempestività dell’istanza. Tuttavia, lamemoria non può integrare imotivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare imotivi di impugnazione che siano già stati ritualmente -cioè in maniera completa, compiuta e definitiva -enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cfr. Cass.30/03/2023, n. 8949 in merito alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ.). 5.4.Ciò posto, per giurisprudenza costante di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una diesse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. 14/08/2020, n. 17182, Cass. 18/04/2019, n. 10815, Cass. 15/03/2019, n. 7499, Cass. 13/06/2018, n. 15399, Cass.18/04/2017, n. 9752, Cass. 14/02/2012, n. 2108, Cass. 03/11/ 2011, n. 22753). E’ divenuta, pertanto, definitiva la pronuncia con la quale la C.t.r. ha ritenuto inammissibile la stessa istanza di rimessione in termini e, di conseguenza, tardivo l’appello. 6.In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro , euro 2.400,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d
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