CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 36173/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Ludwigburg (Germania) Avverso il decreto del 21/12/2020 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letti i motivi aggiunti presentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quelli presentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 21 dicembre 2020 la Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio -dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione di precedente decreto depositato il 21 maggio 2019, che aveva riformato il provvedimento impugnato- ha confermato quello del Tribunale di Cosenza del 20 novembre 2017, con cui era stata disposta la confisca di prevenzione di beni riferibili al proposto [OSCURATO:PERSONA], in parte intestati ai familiari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente padre, madre e sorella del predetto: la Corte ha in particolare confermato la perimetrazione della pericolosità dello [OSCURATO:PERSONA] tra il 2004 e il 2008, in relazione a reati fiscali e di bancarotta fraudolenta, rilevando come dovessero reputarsi inammissibili doglianze volte a suffragare l'effettiva titolarità in capo ai familiari e come per contro potesse dirsi riscontrata l'osmosi di risorse, rivenienti da prelievi effettuati dal proposto dalle disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, trasferite ad altre società o utilizzate per acquisizioni patrimoniali, formalmente intestate ai familiari. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Premessi cenni in ordine alla sentenza rescindente, emessa dalla Corte di cassazione, che aveva segnalato la necessità di analizzare le risultanze del procedimento penale per bancarotta fraudolenta, onde ancorare ad elementi affidabili la collocazione temporale delle condotte distrattive, ed aveva sottolineato l'assenza di una verifica peritale, il ricorrente propone tre motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.178, 180 cod. proc. pen., 23 e segg. D.I. n. 137 del 28 ottobre 2020. Il provvedimento impugnato avrebbe dovuto reputarsi nullo, in quanto emesso in violazione dell'art. 23 d.l. 137 del 2020, che richiama l'art. 83 del d.l. 18 del 2020: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di poter partecipare all'udienza da remoto, mentre era stata disposta la trattazione in presenza senza che fosse stata consentita al citato codifensore di partecipare e senza che fosse stata presa in considerazione l'istanza all'uopo presentata. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.111 Cost. 7, comma 3, 10 -sexies, 23 d.lgs. 159 del 2011 con riguardo all'acquisizione di memorie in assenza di contraddittorio. Dopo la produzione di memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il P.M. aveva chiesto di poter controdedurre ed era stato a tal fine autorizzato dal Tribunale: in concreto in detta memoria erano stati esposti elementi nuovi, su cui la difesa non aveva potuto interloquire.2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 1, 11, 24, 25 26 d.lgs. 159 del 2011, 2-ter legge 575 del 1965, 125 cod. proc. pen. Contesta la valutazione di inammissibilità delle deduzioni incentrate sul fatto che i beni sono di provenienza lecita e non sono riconducibili al proposto, nonché sulla legittima provenienza di beni intestati a società e familiari e sulla valenza della presunzione di cui all'art. 26 d.lgs. 159 del 2011. Si trattava di valutazione erronea a fronte di quanto previsto dall'art. 24 d.lgs. 159 in merito agli oneri gravanti sul proposto. I riferimenti alla consulenza Ferrari avrebbero dovuto considerarsi consentiti, sia con riguardo alla perinnetrazione della pericolosità sia con riferimento alla ricostruzione documentale dell'acquisto del bene costituito da [OSCURATO:PERSONA]. Inesistente avrebbe dovuto reputarsi la motivazione in merito alla prova della riconducibilità del bene al proposto, a fronte di un generico riferimento alle dichiarazioni del commercialista e al rinvio agli accertamenti della Guardia di Finanza. Non erano stati inoltre valutati i dati contenuti nella consulenza Ferrari, essendosi proceduto ad un recepimento acritico delle risultanze di parte degli atti. Una motivazione apparente avrebbe dovuto rilevarsi inoltre con riferimento al tema della sproporzione. Era mancato un confronto con i dati acquisiti nella consulenza Martire, superata con affermazione superficiale ed apodittica. Non si era tenuto conto dei flussi di cassa nell'attività economico- imprenditoriale della società [OSCURATO:SOCIETA], e delle somme di denaro investite all'inizio dell'attività. Non avrebbe peraltro potuto prescindersi da un collegamento tra gli illeciti e i beni da confiscare e dunque da un accertamento tra le acquisizioni, i redditi dichiarati e le attività economiche. Con riguardo al tema del conto di Nassau la Corte non aveva messo in correlazione i dati con l'ingente produzione documentale, volta a dimostrare che la provvista derivava da operazioni lecite, antecedenti il 2002. Non erano state valutate le risultanze dell'informativa della G.d.F. del 23 marzo 2010, riferita a procedimento 1853/09 a carico di [OSCURATO:PERSONA], essendosi omesso un confronto dei dati con il prospetto delle operazioni contenute nella citata informativa, sebbene il prospetto dei prelevamenti riguardasse il procedimento a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74 del 2000. Inoltre i dati della relazione fallimentare non erano stati valutati alla luce del provvedimento di archiviazione emesso in data 28 giugno 2018, in forza del quale non si era proceduto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e dei familiari per bancarotta fraudolenta. 3 , Peraltro la stessa relazione del curatore fallimentare indicava che gli indebiti prelievi erano stati posti in essere dal 2005 al 2008. 3. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tramite il loro difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Deducono violazione di legge in relazione agli artt. 24 d.lgs. 159 del 2011, 2- ter legge 575 del 1965, 125 cod. proc. pen Il provvedimento impugnato era privo di un effettivo apparato motivazionale, sia pur con esiti opposti a quelli del decreto che era stato annullato dalla Corte di cassazione. Era stata chiesta l'ammissione di una perizia finalizzata alla corretta ricostruzione reddituale e alla verifica sia della sproporzione sia della legittima provenienza dei beni. Ma la Corte aveva proceduto senza disporre perizia e senza motivare sul punto. Si esaminano poi le singole posizioni dei terzi. La motivazione riguardante [OSCURATO:PERSONA] era priva dei requisiti di coerenza, completezza e logicità. Erano state poste a confronto le valutazioni del consulente di parte e la motivazione del primo decreto, senza alcuna indicazione numerica. Era inoltre mancata una specifica motivazione in ordine alla titolarità o disponibilità dei beni a fronte di dati numerici e atti indicati dalla difesa. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la confisca era stata disposta nei confronti del proposto, pur appartenendo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza considerazione dell'archiviazione disposta nei confronti dei terzi, tema rilevante ai fini dell'effettiva disponibilità e titolarità. Relativamente a [OSCURATO:PERSONA], la motivazione era parimenti apparente. Non era stato indicato il percorso logico per giungere all'affermazione dell'inadeguatezza di redditi pur largamente superiori all'importo del mutuo. Relativamente a [OSCURATO:PERSONA], era stato fatto riferimento all'indicazione del consulente in merito al pagamento del prezzo di acquisto di un immobile con assegno di euro 50.000,00, risultante dall'estratto conto mentre la Corte aveva dato rilievo al fatto che nel rogito si assumeva che il pagamento era avvenuto prima di tale momento, circostanza non compatibile con un pagamento avvenuto lo stesso giorno con assegno neppure menzionato nel rogito, valutazione che non teneva conto degli elementi che attestavano la legittima provenienza del denaro, sulla base delle indicazioni relative alla provvista, contenute nella relazione del consulente.Relativamente a tutti i terzi era stata inoltre omessa la valutazione del provvedimento di archiviazione del procedimento per bancarotta, che, unitamente all'assoluzione nel procedimento 4451/17, ne confermava la qualità di terzi di buona fede. In tale quadro sarebbe occorsa una precisa analisi e motivazione sui dati acquisiti con indicazione di quelli idonei a verificare l'effettiva titolarità. Mancava dunque una perizia o una diversa esplicitazione degli elementi in forza dei quali potesse reputarsi erronea la valutazione del consulente. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso dei terzi interessati, con effetto estensivo in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 4. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro hanno fatto pervenire memoria con motivi nuovi. 4.1. Deducono violazione di legge, in relazione all'art. 1 lett. a) e b), d.lgs. 159 del 2011, e in subordine formulano questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 117 Cost. e 1 Protocollo addizionale C.E.D.U. La Corte non aveva valutato l'impatto della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, che aveva adeguato la disciplina delle misure di prevenzione ai principi affermati dalla Corte di Strasburgo e in primo luogo aveva tenuto presente l'esigenza della prevedibilità dell'applicazione delle misure. Peraltro se la misura era stata applicata sulla base del disposto della lett. a), dichiarato incostituzionale, la misura avrebbe dovuto essere revocata, mentre se fosse stata applicata sulla base del disposto della lett. b), avrebbe dovuto rilevarsi che la pericolosità del proposto si era manifestata in epoca anteriore rispetto a quella in cui la giurisprudenza si era consolidata al punto da consentire l'individuazione di un significato prevedibile della disposizione di legge. In subordine avrebbe dovuto sollevarsi questione di legittimità costituzionale in relazione alla inidoneità delle disposizioni ad assicurare una lettura prevedibile prima della stabilizzazione del significato attraverso il consolidamento dell'interpretazione. 4.2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge in relazione all'art. 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011 o mancanza di motivazione in ordine alla riqualificazione della pericolosità generica. Se la richiesta era stata formulata con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 1 lett. a) e lett. b), d.lgs. 159 del 2011, la Corte di appello aveva omesso di formulare in merito una valutazione, omettendo altresì di far riferimento al tenore di vita del proposto. Si imponeva comunque l'annullamento con rinvio onde consentire una nuova valutazione di merito in ordine alla riqualificazione della pericolosità. 4.3. Con il terzo motivo deducono illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione al principio del contraddittorio sulla prova e al rispetto del diritto di difesa. Contesta con riguardo al giudizio di primo grado la circostanza che fosse stata presentata dal P.M. memoria contenente un elemento nuovo, in violazione del contraddittorio e della possibilità di controdedurre, secondo quanto osservato nel secondo motivo originario del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Con il quarto motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art.627 cod. proc. pen. La Corte non aveva tenuto conto dell'indicazione contenuta nella sentenza rescindente in ordine alla mancanza di una validazione peritale dei dati. 4. Ha depositato una memoria l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contenente un motivo aggiunto, corrispondente al primo motivo nuovo presentato nell'interesse dei terzi interessati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2. E' manifestamente infondato il primo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Va al riguardo osservato che la previsione riguardante la possibilità di celebrare l'udienza con collegamento «da remoto» non ne implica l'obbligatorietà, fermo restando che nel caso di specie, come segnalato dalla Corte territoriale, era stata formulata da altre parti istanza di trattazione in presenza, con la conseguenza che la celebrazione dell'udienza risulta regolare e immune dal vizio denunciato, non assumendo rilievo la circostanza che il codifensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], avesse presentato richiesta di collegamento a distanza. 3. E' inammissibile, perché manifestamente infondato, oltre che genericamente formulato, anche il secondo motivo. Si osserva che la Corte ha sul punto fornito adeguata risposta, sottolineando come il Tribunale avesse autorizzato il deposito di una memoria da parte del Pubblico Ministero, la difesa non avesse richiesto di poter a sua volta controdedurre e comunque non fossero stati allegati a quella memoria nuovi elementi: deve aggiungersi che l'assunto difensivo risulta aspecifico, in quanto si fa riferimento solo a due passi del decreto in questa sede impugnato, nei quali si richiamano osservazioni formulate in quella sede dal Pubblico Ministero, invero pienamente in linea con la finalità della memoria, che era proprio quella di un confronto critico con gli argomenti difensivi. 4. Venendo all'esame dei motivi formulati dai ricorrenti in ordine alla disposta confisca, deve in primo luogo ribadirsi che sono inammissibili le doglianze del proposto [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla riferibilità degli immobili a terzi, società o suoi familiari. Costituisce invero ius receptum che «in materia di misure di prevenzione, il proposto ha interesse ad impugnare il provvedimento di confisca di un bene formalmente intestato a terzi, allorchè, ammettendo l'esistenza del rapporto fiduciario (nella specie per ragioni fiscali), deduca di essere l'effettivo titolare del bene e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione (Sez. 1, n. 50463 del 15/6/2017, Mangione, Rv. 271822; Sez. 6, n. 45115 del 13/9/2017, Ciarelli, Rv. 271381; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141). Corrispondentemente deve ritenersi che il terzo sia legittimato a rivendicare l'effettiva proprietà e titolarità del bene, essendo invece estraneo a questioni relative ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la pericolosità, la sproporzione, il reddito dichiarato, la provenienza del bene, profili che solo il proposto può dedurre (Sez. 5, n, 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249; Sez. 6, 7469 del 4/6/2019, Hudorovic, Rv. 278454). 5. Va peraltro aggiunto che nel caso di specie risultano generiche, in quanto reiterano deduzioni già esaminate dalla Corte, quelle concernenti il tema della perimetrazione della pericolosità, dell'effettiva disponibilità da parte del proposto dei beni confiscati, della sussistenza dei presupposti per disporre la misura di prevenzione. 5.1. La Corte ha invero tenuto conto delle doglianze formulate negli appelli e della documentazione invocata a sostegno degli stessi, costituita in primo luogo da talune consulenze di parte. Ma in concreto ha rilevato come la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] fosse da correlare ad illeciti prelievi di ingenti somme dalla società [OSCURATO:SOCIETA], già gravata da debiti tributari superiori ad euro 12.000.000,00, e poi avviata verso il fallimento previa sottrazione di risorse, onde impedire che potessero essere soddisfatti quei crediti.In particolare ha osservato la Corte come per gli illeciti commessi, accanto ad una sentenza di prescrizione per reati fiscali più datati, fossero state poi emesse a carico di [OSCURATO:PERSONA] una sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 11 e 10-ter d.lgs. 74 del 2000 e una sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta . Ha inoltre rilevato che i prelievi avrebbero dovuto farsi risalire al periodo dal 2004 al 2008, in tal senso deponendo la verifica del curatore fallimentare, effettuata sulla base dell'esame delle scritture contabili, rilievo non smentito dalle prodotte pagine di un'informativa di polizia giudiziaria, che non avrebbe potuto invocarsi a sostegno di una diversa ricostruzione, a fronte di quanto rilevato dal curatore, fermo restando che l'impostazione accusatoria sul punto era stata confermata dalla sentenza pronunciata per il delitto di bancarotta, con riguardo al periodo dal 2004 al 2008. In tale quadro è stato osservato come le risorse fossero state in parte occultate e in parte distribuite tra i familiari e riversate in altre attività, diacronicamente svolte, fermo restando che avrebbe dovuto darsi rilievo anche al passaggio di risorse da due conti esteri a quello di Nassau, intestato ad una fondazione facente capo alla famiglia (si richiamano le osservazioni formulate a pag. 18 del provvedimento impugnato, per dimostrare l'inattendibilità della diversa ricostruzione difensiva). 5.2. In tal modo è stato dato conto della centralità di [OSCURATO:PERSONA] e della sostanziale riferibilità a lui delle risorse utilizzate per lo svolgimento dell'attività e per l'acquisizione dei beni, poi confiscati. Va del resto sottolineato che «in tema di confisca di beni intestati a terzi, l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente di proprietà di un terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto utile a giustificare l'ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene (Sez. 5, n. 32966 del 22/4/2017, Ferraro, Rv. 271778). Nel caso di specie la Corte ha posto in evidenza come il proposto avesse in varia guisa fatto pervenire risorse alle società e ai familiari, fermo restando che il dato della concreta riferibilità al predetto delle attività e dei cespiti è stato suffragato da dichiarazioni rese da persone sentite nel corso delle indagini, che avevano confermato di aver avuto rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Generiche risultano le deduzioni difensive volte a contestare gli assunti alla base della disposta confisca sulla base delle consulenze tecniche di parte, avendo la Corte posto in luce le criticità di quelle valutazioni e gli elementi cui ha per contro saldamente ancorato il proprio giudizio, sia con riguardo alla perimetrazione della pericolosità sia con riferimento all'illecita provenienza delle risorse, fermo restando che del tutto priva di rilievo risulta l'analisi dei flussi di cassa, considerando che l'operatività della società era stata largamente condizionata dall'ingente evasione fiscale, produttiva di risorse non computabili in questa sede. 6. Quanto poi alle censure formulate nel ricorso presentato dai tre familiari, su cui si è soffermato anche il Procuratore Generale requirente, deve rimarcarsi in primo luogo che del tutto genericamente è riproposta in questa sede la deduzione relativa al mancato espletamento di una perizia. 6.1. Va invero osservato che nella sentenza rescindente la Corte di cassazione aveva stigmatizzato la mancanza di motivazione alla base del provvedimento, con cui era stata revocata la confisca di prevenzione disposta dal Tribunale, anche in ragione della mancata verifica peritale dei valori. Si tratta di valutazione che non può essere automaticamente ribadita nella direzione opposta, solo sulla base del dato estrinseco della contestazione delle valutazioni a fondamento della confisca, in quanto tale contestazione si correla per lo più a consulenze di parte di cui la Corte ha nitidamente rilevato le plurime criticità, sia sotto il profilo dell'apoditticità di talune conclusioni sia sotto il profilo della loro inidoneità a sorreggere alcune valutazioni, alla luce del complesso degli elementi acquisiti, ritenuti invero idonei a giustificare la misura di prevenzione in ragione della rilevata centralità di [OSCURATO:PERSONA], della riferibilità al proposto delle risorse disponibili e della illiceità degli ingenti prelievi, peraltro avvenuti in un quadro di conclamata e ingente evasione fiscale, ferme restando le sentenze al riguardo pronunciate per reati fiscali e di bancarotta. 6.2. Non assume rilievo la circostanza che i familiari del proposto siano stati assolti nel giudizio che ha visto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] o che nei loro confronti sia stata disposta archiviazione, in quanto tale elemento non osta sul piano logico alla concreta riferibilità al proposto non solo della attività illecita, ma anche della disponibilità di società e beni acquisiti durante il periodo in cui si è concretamente manifestata la pericolosità del predetto. 6.3. Quanto poi alle deduzioni formulate nell'interesse di ciascun familiare, si rileva la genericità di quelle concernenti la titolarità di beni intestati a [OSCURATO:PERSONA], a fronte dei rilievi della Corte in merito alla pervasiva incidenza delle risorse provenienti dal proposto. Si rileva ancora la genericità delle censure aventi ad oggetto l'intestazione di beni a [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una non illogica valutazione della Corte circa l'inadeguatezza dei redditi rispetto al mutuo contratto.Ed ancora generiche si palesano le deduzioni riguardanti l'acquisto dell'immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA], sul punto essendo state solo genericamente evocate, ma non specificamente illustrate, in modo da dar conto della loro effettiva incidenza, le valutazioni del consulente circa la disponibilità di una congrua provvista, che avrebbe potuto porsi autonomamente alla base del pagamento, fermo restando che non risultano manifestamente illogiche sul punto le osservazioni della Corte in merito al fatto che nel rogito risultasse menzionato un pagamento anteriore, circostanza non collimante con la consegna di un assegno avvenuta quello stesso giorno. 7. Venendo ora all'esame dei motivi aggiunti, si rileva come, sulla base di quanto osservato in precedenza, i terzi sono legittimati a dedurre in merito alla titolarità e disponibilità autonoma dei beni confiscati, spettando invece al proposto la contestazione dei presupposti sostanziali della misura di prevenzione. 7.1. Sta di fatto che nel caso in esame il primo motivo aggiunto è stato formulato anche nell'interesse del proposto, per cui se ne impone l'esame. La doglianza risulta manifestamente infondata. Va al riguardo osservato che il tema della rilevanza della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale è stato sollevato in astratto, senza alcun confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, volto a porre in luce eventuali discrasie derivanti dall'indebita valorizzazione dell'ipotesi di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 159 del 2011, venuta meno per effetto di quella sentenza, o dall'inadeguatezza della valutazione rispetto all'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d..Igs. 159 cit., che la Corte costituzionale ha invece fatta salva, proponendo una lettura tassativizzante della disposizione. Deve invero sottolinearsi che in base a tale lettura, invalsa nella giurisprudenza di legittimità e ritenuta idoneo a superare i dubbi formulati dalla Corte di Strasburgo nella nota sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 23 febbraio 2017, l'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) cit., si fonda riassuntivamente sul riscontro di «delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo» (per tale sintesi ricostruttiva si rinvia a Sez. 2, n. 33641 del 13/10/2020, Sabatelli, Rv. 279970, cit., nonché Sez. 2, n. 27263 del 16/4/2019, Germanò, Rv. 275827). Con riguardo al caso di specie deve segnalarsi che la misura era stata originariamente richiesta in relazione ad entrambe le ipotesi di pericolosità generica, dovendosi, peraltro, aggiungere che nel momento in cui è intervenuta la sentenza rescindente della Corte di cassazione, che ha annullato la precedente ordinanza di revoca della misura disposta in primo grado, era stata già pubblicata la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale. Sta di fatto che, secondo quanto di recente affermato (Sez. 2, n. 2405 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280518), in caso annullamento, quale che sia il punto che ne forma oggetto, deve ritenersi comunque demandata al giudice del rinvio, la complessiva analisi dei presupposti per l'applicazione della misura, ove con essi interferisca una declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme di riferimento. Orbene, può agevolmente rilevarsi come, in concreto, la Corte territoriale, al fine di giustificare la misura, in relazione ad un'ipotesi di pericolosità del proposto, abbia dato rilievo a plurime condotte delittuose, tenute dal predetto in un ampio arco di tempo, tutte largamente produttive di illeciti profitti, che hanno costituito la base reddituale del proposto, riversata poi in varia guisa anche ai familiari, che rivestono in questo procedimento la qualità di terzi. Da ciò discende che la pericolosità del proposto è stata, a ben guardare, nitidamente ricondotta all'ipotesi contemplata dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011, senza alcuna possibilità di residua interferenza dell'ipotesi ormai espunta, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), e senza che siano state formulate specifiche censure in tema di concreta sussunzione. Priva di rilievo risulta, peraltro, la doglianza incentrata sul tema della prevedibilità. Ed invero, la Corte di Strasburgo aveva segnalato la necessità che le disposizioni destinate a comprimere consistentemente diritti individuali abbiano un'idonea «base legale», qualificata anche dalla prevedibilità dei casi in cui le stesse risultino applicabili. Si tratta peraltro di una connotazione della disposizione e non anche di un requisito aggiuntivo inerente al concreto quadro psicologico del proposto. Inoltre, la prevedibilità si risolve nella possibilità di conferire alla disposizione un significato preciso e tassativo. Ed allora è agevole rimarcare come proprio tale rilievo sia alla base dell'analisi compiuta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019, essendosi preso atto dell'impossibilità di individuare un significato univoco della formula contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. a), e della piena rispondenza all'esigenza di tassatività della fattispecie del significato che la giurisprudenza aveva attribuito sulla base di una coerente interpretazione all'ipotesi descritta nell'art. 1, comma 1, lett. b). In definitiva non ha alcun rilievo l'epoca in cui si è progressivamente affermato l'orientamento interpretativo riconosciuto dalla Corte costituzionale idoneo a conferire alla norma un significato specifico, essendo invece rilevante, proprio alla luce della sentenza n. 24 del 2019, che la norma sia stata riconosciuta idonea a selezionare in modo tassativo l'ipotesi di pericolosità generica ivi configurata. Né corrispondentemente vi è alcun margine per prospettare una questione di legittimità costituzionale, incentrata sulla pregressa inidoneità delle disposizioni ad assicurare una lettura prevedibile, prima della stabilizzazione della sua interpretazione. Proprio rispondendo ad analogo quesito sollevato in una precedente occasione, si è rilevato che «l'accento della sentenza costituzionale, sul quale la difesa fa leva, non ha la consistenza prospettata non essendogli conseguito - per stessa determinazione della Corte che l'ha emessa - l'effetto proprio del sopravvenire di una previsione normativa che, secondo l'argomentare della Corte, è creata dalla sinergia dei due formanti ed a partire dal momento temporale in cui quello giurisprudenziale ha manifestato il contenuto normativo che si assume rilevante. Invero, il riconoscimento operato dalla stessa Corte Costituzionale del contenuto dato alla norma dalla giurisprudenza di legittimità già antecedentemente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], come successivamente ripreso e rafforzato, ha svolto una funzione ricognitiva del contenuto della disposizione oggetto di scrutinio - segnatamente con riferimento all'aggettivo «delittuoso», all'avverbio "abitualmente" ed ai "proventi" di attività delittuose - che ha portato alla constatazione della sua sufficiente determinatezza e, quindi, della sua validità costituzionale secondo i parametri evocati. In altri termini è la stessa volontà espressa dalla Corte delle leggi a non consentire alcuna cesura temporale nella vita della stessa disposizione conseguente a tale riconoscimento e, quindi, a negare fondamento a rinnovati dubbi di costituzionalità sulla base dei medesimi parametri di costituzionalità che, peraltro, finirebbero per indurre un riesame del giudizio della Corte Costituzionale con una impropria impugnazione degli effetti della decisione già espressa, chiaramente impedita dall'art. 137, ultimo comma, Cost. (C. cost., ordinanza n. 184 del 2017)» (così in motivazione Sez. 6, n. 20557 del 10/6/2020, Dezi, Rv. 279556). Sulla scorta di tali condivisibili osservazioni la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. 7.2. Quanto ai residui motivi aggiunti dei terzi interessati, si rileva l'inammissibilità del secondo, parimenti incentrato sull'analisi e sulla qualificazione della pericolosità. Deve ribadirsi che i terzi non sono legittimati a tale ordine di rilievi e che comunque la Corte ha sviluppato un'esauriente analisi che l'ha condotta ad un risultato del tutto sovrapponibile al concreto riconoscimento della pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011, avendo posto in evidenza le plurime condotte delittuose che hanno consentito il conseguimento di cospicui profitti illeciti, costituenti l'essenziale base reddituale a fronte di una situazione altrimenti gravemente e irrimediabilmente debitoria, ed avendo altresì posto in luce le modalità con cui quei profitti sono stati investiti o riversati ai familiari. Del tutto generica risulta, a fronte di ciò, la censura incentrata sulla mancata analisi del tenore di vita, in realtà costituente solo uno dei parametri sintomaticamente apprezzabili e comunque nel caso di specie implicitamente desumibile dalla restante analisi. 7.3. Il terzo e il quarto motivo aggiunto dei terzi interessati risultano manifestamente infondati, sul punto dovendosi richiamare quanto già osservato in ordine al rispetto del contraddittorio, a fronte della memoria del P.M. (retro, punto 3 del considerato in diritto), e al mancato svolgimento di una perizia contabile (retro, punto 6.1. del considerato in diritto). 8. In conclusione tutti i ricorsi risultano inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a q