CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38690/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 ottobre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 15 dicembre 2019, condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione; rilevato che il ricorso, redatto personalmente dall'imputato, deduce motivi generici - quanto alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio - e non consentiti - quanto alla recidiva non impugnata con l'atto di appello -; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 20