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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 30705/2022

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 3549-2022 propostoda: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -resistente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 03549 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successiva - avverso l'ordinanza n. 19531/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato nella cancelleria di questa corte in data 10.2.2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio promosso dall’Arena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., conclusosi con ordinanza di questa Corte n. 19531/2021, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], chiede che la detta ordinanza sia corretta nella parte in cui ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario; la parte intimata, con ricorso che risulta ritualmente notificato, non ha resistito; [OSCURATO:PERSONA] l'istanza di correzione del lamentato errore materiale è fondata, perché dal controricorso per cassazione, depositato contestualmente all'istanza di correzione, risulta che la parte nel rassegnare le sue conclusioni, quale controricorrente della causa proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedeva la declaratoria di inammissibilità e infondatezza del ricorso “con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese processuali”, senza avanzare alcuna istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese legali; Ric. 2022 n. 03549 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -3- la distrazione delle spese di lite a favore deldifensore che si è dichiarato antistatario è ipotesi eccezionale rispetto al principio generale della liquidazione delle spese a favore della parte e necessita di apposita istanza; l'ordinanza in esame ha provveduto a distrarre le spese di lite a favore dell’avv.Sorbello in assenza di istanze avanzate dall’avvocato e, a tale statuizione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non anche attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di liquidazione delle spese di lite qualificarsi come domanda autonoma; nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente ( cfr., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., Cass.del 17/09/2013, n. 21213; Cass. 4/1/2016, n. 14).

P.Q.M.

La Corte accoglie l'istanza e dispone la correzione dell'ordinanza sopra indicata integrandone il dispositivo con l'inserimento, in dispositivo, in sostituzione delle parole «da distrarsi;», delle parole «da attribuirsi alla parte [OSCURATO:PERSONA]»; ordina alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'originale dell’ordinanza sopra descritta.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 3549-2022 propostoda: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -resistente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 03549 sez. ML -ud. 14-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successiva - avverso l'ordinanza n. 19531/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato nella cancelleria di questa corte in data 10.2.2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio promosso dall’Arena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., conclusosi con ordinanza di questa Corte n. 19531/2021, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], chiede che la detta ordinanza sia corretta nella parte in cui ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario; la parte intimata, con ricorso che risulta ritualmente notificato, non ha resistito; [OSCURATO:PERSONA] l'istanza di correzione del lamentato errore materiale è fondata, perché dal controricorso per cassazione, depositato contestualmente all'istanza di correzione, risulta che la parte nel rassegnare le sue conclusioni, quale controricorrente della causa proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedeva la declaratoria di inammissibilità e infondatezza del ricorso “con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese processuali”, senza avanzare alcuna istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese legali; Ric. 2022 n. 03549 sez. ML -ud. 14-09-2022 -3- la distrazione delle spese di lite a favore deldifensore che si è dichiarato antistatario è ipotesi eccezionale rispetto al principio generale della liquidazione delle spese a favore della parte e necessita di apposita istanza; l'ordinanza in esame ha provveduto a distrarre le spese di lite a favore dell’avv.Sorbello in assenza di istanze avanzate dall’avvocato e, a tale statuizione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non anche attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di liquidazione delle spese di lite qualificarsi come domanda autonoma; nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente ( cfr., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., Cass.del 17/09/2013, n. 21213; Cass. 4/1/2016, n. 14). P.Q.M. La Corte accoglie l'istanza e dispone la correzione dell'ordinanza sopra indicata integrandone il dispositivo con l'inserimento, in dispositivo, in sostituzione delle parole «da distrarsi;», delle parole «da attribuirsi alla parte [OSCURATO:PERSONA]»; ordina alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all'originale dell’ordinanza sopra descritta.
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