CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 22651/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA], SILVIAMARESCA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 SALVAGO;2526 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1545/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 15/05/2023 R.G.N. 1391/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23101/2023Numero sezionale 2526/20261. La società ricorrente ha impugnato la sentenza dellNau mCeoror dti era ccolta generale 22651/2026Data pubblicazione 03/07/2026d’appello di Roma che, in riforma della pronuncia di primogrado, ha accolto la domanda della lavoratrice e dichiarato lasussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempoindeterminato alle sue dipendenze, in forza di trasferimento diazienda del 31.7.2014 dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con diritto allariammissione in servizio nelle mansioni in precedenza occupatee condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle retribuzionidalla data del licenziamento al ripristino del rapporto di lavoro.2. In particolare, la lavoratrice, già interessata da una seriedi vicende circolatorie aziendali, essendo originariamentedipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., per quanto in questa sede rileva,a seguito di un precedente giudicato con cui si era dichiarata lasussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedeva di essere riammessa in servizio daquest’ultima che, tuttavia, in data 25.7.2018, le comunicavacontestualmente la reintegra e il licenziamento per giustificatomotivo oggettivo, adducendo di non disporre più di unitàproduttive a cui adibirla.3. La lavoratrice, avendo appreso che due dei punti venditaa cui era stata addetta nel 1995 e nel 1996 erano stati ceduti aOVS s.p.a. nel mese di luglio 2014, impugnava il licenziamentointimatole dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., convenendo anche [OSCURATO:SOCIETA]quale cessionaria ex art. 2112 c.c., per sentire accertare lasussistenza a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di un rapporto lavorativoalle dipendenze della cessionaria con tutti gli effetti di legge.4. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso perintervenuta decadenza ex art. 32 l. 183/2010 con riferimentoalla domanda spiegata in via principale, volta a ottenerel’accertamento della costituzione del rapporto tra la ricorrente eNumero registro generale 23101/2023la società [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 2112 c.c., a decorrereN umero sezionale 2526/2026Numero di raccolta generale 22651/2026dalla ricezione della lettera datata 25.07.2018, con cui il GruppoData pubblicazione 03/07/2026Coin s.p.a. comunicava la reintegra della [OSCURATO:PERSONA] in esecuzionedella sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1462/18 e ilcontestuale licenziamento della stessa per giustificato motivooggettivo.5. Interposto gravame da parte della lavoratrice, la Corted’appello riformava la sentenza appellata, ritenendoinapplicabile al caso di specie la decadenza, e accoglieva ilricorso con accertamento della sussistenza di un rapporto dilavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze diOVS s.p.a., in virtù del trasferimento d’azienda del 31.7.2014.6. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi a cui ha resistito lalavoratrice con controricorso; entrambe le parti hannodepositato memorie difensive.7. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatodi depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensidell’art. 380 bis. 1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere come di seguitosintetizzati.I. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., si censura la sentenza (capi da 4.1.a 4.4) per violazionee falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 604/1966, come mod.dall’art. 32 della l. n. 183/2010, in relazione all’art. 2112 c.c.;II. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., si fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art.6 l. n. 604/1966, come mod. dall’art. 32 l. n. 183 del 2010, inrelazione al licenziamento intimato dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ilNumero registro generale 23101/202325.7.2018 (capi da 4.1 a 4.4 della sentenza), e, ai sensi dell’artN. umero sezionale 2526/2026Numero di raccolta generale 22651/2026360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fattoData pubblicazione 03/07/2026decisivo;III. Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3e 5 c.p.c, si eccepisce la violazione degli artt. 115 , 116 e 188c.p.c., oltre che dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 2112 c.c.(capi da 7.1 a 7.5), nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo;IV. Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., si fa valere la violazione dell’art. 1206 c.c., in relazioneall’art. 2112 c.c. (capi 7.7. e 8 della sentenza);V. Col quinto motivo, in via subordinata, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., si eccepisce la violazione dell’art.2909 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo (capo 8 dellasentenza).2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamentein quanto intrinsecamente connessi, vertendo entrambisull’eccezione di decadenza, fatta valere, in un caso, in relazionealla cessione di azienda intervenuta tra il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. el’[OSCURATO:SOCIETA] e, nell’altro, al licenziamento intimato dalla prima ditali società.3. La società, in primis, si duole del fatto che la Corteterritoriale, a differenza del giudice di primo grado, abbiaritenuto inapplicabile la decadenza rispetto alla cessioned’azienda e, in secondo luogo, evidenzia che, avendo lalavoratrice impugnato il licenziamento solo nei confronti delGruppo [OSCURATO:SOCIETA]., sarebbe incorsa nella decadenza di cuiall’art. 6 della l. n. 604 del 1966, aspetto sul quale, tuttavia, laCorte aveva omesso di pronunciarsi.4. Osserva invero il Collegio come, nel ritenere inapplicabilela decadenza in relazione al trasferimento d’azienda, la CorteNumero registro generale 23101/2023d’appello abbia fatto corretta applicazione dei principi regolatorNi umero sezionale 2526/2026Numero di raccolta generale 22651/2026della materia come affermati da questa Corte, secondo cui inData pubblicazione 03/07/2026tema di trasferimento di azienda, l'azione del lavoratore volta afar accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con ilcessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art.32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010 che riguarda i soliprovvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, alfine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovareapplicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi dinorma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile,pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. giàcontemplata dalla lettera precedente (cfr. in termini Cass. n.28750/2019, Rv. 655699 - 01).5. Quanto poi a una pretesa decadenza che si sarebbeverificata ex art. 6 l. n. 604 del 1966, come modificato dal 32 l.183 del 2010, rispetto al licenziamento intimato dal [OSCURATO:PERSONA].p.a. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di là dal fatto che correttamente lalavoratrice lo impugnava nei confronti del datore di lavoro cheformalmente ebbe a intimarglielo, deve anche osservarsi comeneppure vi fosse un onere in tal senso, trattandosi dilicenziamento successivo alla cessione.6. E infatti, secondo la giurisprudenza pacifica e consolidatadi questa Corte, il licenziamento intervenuto dopo ilpassaggio ex lege del rapporto di lavoro, garantito dall’effettolegale ex art. 2112 c.c. in caso di cessione di azienda (oretrocessione), è tam quam non esset e non deve essereimpugnato in alcun termine di decadenza, perché non si discutenemmeno di licenziamenti e della relativa disciplina. Ladomanda svolta dal lavoratore in tali casi è intesa soltanto a farvalere l’effettività del passaggio; ad avvalersi cioè degli effettiex lege della cessione e non ad impugnare un licenziamento cheNumero registro generale 23101/2023Numero sezionale 2526/2026per essere intervenuto dopo il passaggio è inidoneo ad iNnufmicerioa dri era ccolta generale 22651/2026Data pubblicazione 03/07/2026gli effetti legali derivanti dal passaggio ed a determinare alcunaestinzione del rapporto; anche per difetto di legittimazionesostanziale e di titolarità del rapporto in capo al cedente. Ilrispetto della normativa sui licenziamenti individuali, ivicompreso l'onere del rispetto della impugnazione, deve ritenersirichiamato dall'art. 2112, 4° comma solo per i casi di possibilerecesso da parte del cedente intervenuto prima che l'effetto dicontinuità garantito dal 1°comma dell'art. 2112 c.c. possaesprimere i suoi effetti (cfr. Cass. n. 3235/2024).7. I motivi sono pertanto infondati.8. Quanto al terzo motivo con il quale si censura la sentenzaper l’errore di percezione nel quale sarebbe incorsa la Corteterritoriale, laddove la stessa aveva ravvisato la noncontestazione da parte della società circa il fatto che lalavoratrice fosse stata adibita a uno dei due punti venditaceduti, avendo di contro la società ricorrente da semprecontestato tale circostanza, trattasi di censura che si palesainammissibile e infondata.9. Va innanzitutto premesso che l’apprezzamento circal’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione deifatti rilevanti allegati dalla controparte costituisce valutazioneriservata al giudice di merito, nell’ambito del giudizio di fattoallo stesso riservato (cfr. Cass. n. 3680/2019, Rv. 653130-01),sicché tale apprezzamento è censurabile in sede di legittimitàesclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione,non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il meritodella controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilodella correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, leargomentazioni poste a fondamento della decisione” (Cass. n.13217/2014, Rv. 631806-01).Numero registro generale 23101/2023Numero sezionale 2526/202610. Inoltre, la censura di falsa applicazione del prinNcuimpeiroo ddi rai ccolta generale 22651/2026Data pubblicazione 03/07/2026non contestazione ex art. 115, comma 2, c.p.c. soggiace allanecessità dell’osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.,ciò sia nel caso in cui si lamenti che il giudice abbia ritenutooperante il principio in assenza dei suoi presupposti (tal è,appunto, il caso che occupa), quanto nel caso in cui ci si dolga,al contrario, dell’erronea esclusione della sua operatività, percui il ricorrente è tenuto non solo a indicare la sede processualein cui abbia esposto o ribadito le tesi lamentate come disattese,inserendo nel ricorso la trascrizione dei relativi passaggiargomentativi con la riproduzione degli atti del giudizio nellamisura necessaria a tale scopo (cfr. Cass. n. 16655/2016, Rv.641486-01), ma anche a indicare specificamente il contenutodella comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori attidifensivi cfr. Cass. n. 12840/2017, Rv. 644383-01), in modo daconsentire a questa Corte di valutare la sussistenza deipresupposti per la corretta applicazione dell’art. 115, comma 2,c.p.c..11. Ciò premesso in linea generale, nel caso di specie, daipassaggi dei rispettivi atti trascritti nel ricorso per cassazione,diversamente da quanto sostiene la ricorrente, non emerge chein grado d’appello vi sia stata da parte sua una specificacontestazione delle circostanze fattuali consistenti nell’avere lalavoratrice prestato attività lavorativa presso le due sedi diRoma [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], apparendo lecontestazioni piuttosto rivolte a smentire la circostanza che lasentenza d’appello del 2018 avesse preso posizione su qualifossero le sedi di lavoro della [OSCURATO:PERSONA], oltre che a confutare il fattoche il rapporto lavorativo in questione rientrava tra quelli cedutie, infine, che la lavoratrice avesse mai operato presso le filialigestite da [OSCURATO:SOCIETA]., laddove è pacifico che tali filiali negli anniNumero registro generale 23101/2023Numero sezionale 2526/20261995-1996 fossero gestite da altra società e che solo in Nsuemgeruo idti ora ccolta generale 22651/2026Data pubblicazione 03/07/2026erano state interessate da una duplice vicenda circolatoria perpassare, infine, a quest’ultima.12. Inoltre, osserva il Collegio come la doglianza neppureappare confrontarsi adeguatamente con il decisum, che nonscaturisce da una mera applicazione del principio di noncontestazione, ma dalla valutazione di un complesso di elementicostituiti in primis dall’accertamento compiuto con sentenzapassata in giudicato della Corte d’appello di Roma n.1462/2018, nella quale si dava atto che tutti i punti vendita delramo tradizionale non alimentare, compresi quelli per i qualiaveva lavorato in precedenza la [OSCURATO:PERSONA], erano stati oggetto delcontratto di cessione del 29.12.1998, oltre che dalle risultanzedocumentali rappresentate dalle visure camerali del [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA].; all’esito di tale vaglio, la Corterilevava come, pur in assenza del contratto di cessione di ramoaziendale, che era onere della società produrre, se non altro invirtù del criterio della vicinitas e senza che sia ravvisabile illamentato sovvertimento della regola di riparto degli oneriprobatori di cui all’art. 2697 c.c., poteva affermarsi che ilrapporto di lavoro subordinato fosse stato oggetto ditrasferimento aziendale ex art. 2112 c.c. all’odierna ricorrentein cassazione.13. Il motivo è in conclusione infondato.14. Con il quarto motivo, la società censura la sentenza perviolazione dell’art. 1206 c.c. nella parte in cui la ha condannataal pagamento delle retribuzioni sin dal giorno del licenziamento,laddove la lavoratrice solo in data 29.11.2018 le aveva messoa disposizione le proprie energie lavorative, per cui era a partireda quella data che avrebbe avuto diritto al pagamento del dannoparametrato alle differenze retributive.Numero registro generale 23101/2023Numero sezionale 2526/202615. Va a tal proposito, tuttavia, osservato Nucmoermo dei r,a ccolta generale 22651/2026Data pubblicazione 03/07/2026diversamente da quanto accade nel caso di conversione a tempoindeterminato di un contratto a tempo determinato per nullitàdel termine, la prosecuzione del rapporto di lavoro costituisceun effetto legale automatico della cessione d’azienda, che nonrichiede necessariamente un atto di costituzione in mora, cosìcome nel caso di ordine di reintegrazione del lavoratore (cfr.Cass. n. 15376/2019, Rv. 654106 – 01).16. Il motivo è quindi infondato.17. Venendo infine all’ultimo motivo di ricorso, con lo stessola parte si duole del fatto che la sentenza, pur avendo assuntoa fondamento la pronuncia della Corte d’appello di Roma del2018, nella parte in cui la stessa aveva accertato la natura delrapporto con il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per estenderla anche a OVSs.p.a., non aveva poi tenuto conto della quantificazionedell’ultima retribuzione globale di fatto dalla stessa operatacome pari a € 704,51, avendola riquantificata nel superioreimporto di € 1.213,80.18. La censura appare, invero, tesa inammissibilmente aveicolare nella presente fase una questione nuova, atteso che,come emerge dalla lettura della sentenza gravata, la Corted’appello evidenziava l’assenza di contestazione sullaquantificazione dell’ultima retribuzione globale di fatto,nonostante sia in primo grado che in grado d’appello lalavoratrice la avesse quantificata in tale specifico importo.19. Trattasi quindi di motivo inammissibile, anche alla lucedelle considerazioni esposte nel trattare il terzo motivo di ricorsosui limiti del sindacato avente a oggetto l’applicazione da partedel giudice di merito del principio di non contestazione, a cui sirimanda (paragrafi 9 e 10).20. Il ricorso va in conclusione respinto.Numero registro generale 23101/202321. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidateN umero sezionale 2526/2026Numero di raccolta generale 22651/2026come in dispositivo.Data pubblicazione 03/07/202622. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso principale, ove dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che, quanto ai compensi,liquida in € 5.500,00 in favore della controricorrente, oltre ad €200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del15% ed accessori di legge, con attribuzione al procuratorecostituito.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del20/05/2026.[OSCURATO:PERSONA] LEONENumero registro generale 23101/2023Numero sezionale 2526/2026Numero di raccolta generale 22651/2026Data pubblicazione 03/07/2026