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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21308/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il difensore ha depositato memoria; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione, non essendosi il Tribunale di sorveglianza confrontato con il giudizio del consulente medico legale della difesa; rilevato che il giudizio è stato formulato sulla base di una relazione sanitaria che ha potuto esaminare la consulenza tecnica della difesa; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, che è stata assunta sulla base di dati attuali e tenuto conto della consulenza della difesa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il difensore ha depositato memoria; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione, non essendosi il Tribunale di sorveglianza confrontato con il giudizio del consulente medico legale della difesa; rilevato che il giudizio è stato formulato sulla base di una relazione sanitaria che ha potuto esaminare la consulenza tecnica della difesa; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, che è stata assunta sulla base di dati attuali e tenuto conto della consulenza della difesa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile
Sentenza Cassazione n. 21308/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris