CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25641/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RAVENNA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro3191 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoGIUSEPPE FONTANAROSA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1310/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 27/03/2023 R.G.N. 1540/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19222/2023Numero di raccolta generale 25641/2026Data pubblicazione 21/09/20261. Con sentenza n. 1916 del 2020 la Corte di Appello di Napoliaccertò il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla prosecuzione delrapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2112 c.c.,a far data dal 31 dicembre 2015, con condanna della società alpagamento delle retribuzioni.2. In seguito al giudizio instaurato dal lavoratore con la richiestadi un decreto ingiuntivo per la quantificazione delle somme, lastessa Corte di Appello, con la sentenza qui impugnata, inparziale riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato ildecreto ingiuntivo n. 1492/2020 del Tribunale di Napoli e hacondannato la società al pagamento della minor somma di euro119.390,00, oltre accessori, compensando per un quinto lespese del doppio grado.2.1. La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione diinammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza di provascritta sollevata dalla Caremar, atteso che comunque il giudicedell’opposizione è chiamato a valutare la sussistenza nel meritodella pretesa creditoria.2.2. Quanto all’eccezione di aliunde perceptum, pure sollevatadalla società, la Corte adita, premesso che ciò che poteva essererivendicato dal Franco era esclusivamente il risarcimento deldanno antecedente alla pronuncia giudiziale che avevadichiarato l’illegittima estromissione dall’azienda ceduta, hadetratto dall’ammontare le somme percepite dal lavoratore atitolo retributivo da terzi ma non quelle corrisposte dall’INPS atitolo di NASPI.3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con due motivi; ha resistito concontroricorso l’intimato.Numero registro generale 19222/2023Numero sezionale 3191/2026All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riserNvuametroo di iral ccolta generale 25641/2026Data pubblicazione 21/09/2026deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 633, 634 e 474 c.p.c., deducendo chenon sussistevano le condizioni di ammissibilità per emettere ildecreto ingiuntivo.La censura è priva di fondamento.In disparte l’improprio richiamo nell’illustrazione del motivo allaviolazione di principi e norme concernenti il titolo esecutivo, ladoglianza non tiene conto che la Corte territoriale ha revocato ildecreto ingiuntivo e che, in ogni caso, il giudice dell’opposizioneè chiamato a liquidare il credito nell’ambito di una cognizionepiena, senza che rilevi l’eventuale difetto dei presupposti perl’emissione del decreto ingiuntivo (tra molte, Cass. n.19560/2009; Cass. n. 419/2006; Cass. n. 15037/2005; Cass.n. 5504/1999).2. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1223 e 1227 c.c., criticando la sentenza impugnataper non aver detratto dalla somma dovuta dalla società quantocorrisposto dall’INPS al lavoratore a titolo di NASPI.Il motivo è infondato.La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questaCorte secondo cui la Nuova prestazione di Assicurazione socialeper l'Impiego (NASPI) è una prestazione previdenziale nonpensionistica (Cass. n. 11659/2024), sicché, in tema di aliundeperceptum, le somme percepite dal lavoratore a tale titolo nonpossono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto comeNumero registro generale 19222/2023risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapportoN, umero sezionale 3191/2026Numero di raccolta generale 25641/2026Data pubblicazione 21/09/2026incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall’esserestato liberato, anche se illegittimamente, dall’obbligo di prestarela sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza a unindebito previdenziale, ripetibile dall’INPS nei limiti di legge(Cass. n. 23784/2025; Cass. n. 11989/2018; Cass n.7794/2017).3. Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese cheseguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Numero registro generale 19222/2023Numero sezionale 3191/2026La PresidenNutmee r o di raccolta generale 25641/2026Data pubblicazione 21/09/2026Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]