CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha assolto dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, per non aver commesso il fatto, confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e rideterminando la pena; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per bancarotta fraudolenta distrattiva - è inammissibile in quanto con l'atto di appello non era stata sollevata alcuna censura a proposito del detto reato, il che non consente di avanzarle utilmente in questa sede; e, in ogni caso, è manifestamente infondato. privo di specificità e versato in fatto in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), poiché contiene allegazioni relative al difetto del dolo specifico, quantunque il reato per cui residua la condanna sia punito a titolo di dolo generico, nonché al difetto in capo della qualità di amministratore di fatto in capo all'imputato, che tuttavia è stato condannato quale extraneus ex art. 110 cod. pen., e prospetta pure un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo - che adduce il vizio di motivazione in ordine alla derubricazione del fatto e alla conseguente prescrizione del reato - lungi dal muovere censure di legittimità, si affida a enunciati patentemente generici e a un altrettanto generico rimando all'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così