CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 30860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 10431/2022 Roma, sul ricorso proposto da: 5 S o [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 724/2022 pubblicata in data 02.02.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di encia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la n ia requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzAlkre può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza attività difensiva da parte degli intimati P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] re '«DiPOCATO [OSCURATO:PERSONA] Pr s. Giaci4t ogni ./. I oggi, 1 9