Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 44123/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso, volto a censurare l'omessa applicazione delle attenuanti generiche, è inammissibile perché genericamente proposta rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha valutato, oltra alla gravità della condotta, anche la personalità negativa del ricorrente, gravato da molteplici precedenti e trasgressore delle prescrizioni della misura cautelare impostagli, in assenza di elementi favorevoli; Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte esplicitato il giudizio di maggiore colpevolezza e pericolosità documentato dalla commissione del reati per i quali si è proceduto in rapporto a quelli precedenti piuttosto recenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso, volto a censurare l'omessa applicazione delle attenuanti generiche, è inammissibile perché genericamente proposta rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha valutato, oltra alla gravità della condotta, anche la personalità negativa del ricorrente, gravato da molteplici precedenti e trasgressore delle prescrizioni della misura cautelare impostagli, in assenza di elementi favorevoli; Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte esplicitato il giudizio di maggiore colpevolezza e pericolosità documentato dalla commissione del reati per i quali si è proceduto in rapporto a quelli precedenti piuttosto recenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023
Sentenza Cassazione n. 44123/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris