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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45523/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 26 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna alla pena in 1 anno e 3 mesi di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] all'esito del giudizio abbreviato il 15 novembre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.

Rispetto alla imputazione, che nell'indicare le norme di legge fa riferimento agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 11, comma 1, seconda ipotesi, d.lgs. n. 74 del 2000, il Giudice per le indagini preliminari ha condannato l'imputato per il delitto previsto dalla prima ipotesi del comma 1 dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000: ha ritenuto che gli atti di trasferimento, avvenuti il 18 giugno 2015 (un immobile in Taormina, il 50% di alcuni immobili in Falcone), il 18 novembre 2016 (il 50% degli immobili in Messina), il 3 ed il 15 dicembre 2016 (relativi a 2 auto), in favore della moglie convivente [OSCURATO:PERSONA], fossero simulati e volti a sottrarsi al pagamento delle imposte dirette, dell'Iva e delle addizionali regionali.

2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla sussistenza delle alienazioni simulate e al compimento degli atti fraudolenti di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, esclusa la sussistenza degli atti fraudolenti, ha condannato l'imputato per aver attuato alienazioni simulate, tenuto conto delle circostanze di fatto in cui furono compite le vendite.

La Corte di appello avrebbe condiviso le argomentazioni della sentenza di primo grado ma, con motivazione contraddittoria, avrebbe considerato effettivi e non simulati gli atti di vendita, ritenendo integrato il delitto per la natura fraudolenta delle vendite indicate nel capo di imputazione.

In ogni caso, le compravendite operate dal ricorrente e ritenute effettive dalla Corte territoriale, non sarebbero atti fraudolenti: sarebbero operazioni commerciali, non coinvolgenti società o trusts, eseguite con la moglie per estinguere una precedente esposizione debitoria.

La Corte di appello avrebbe dovuto motivare adeguatamente quali sarebbero i profili fraudolenti non essendo sufficiente il richiamo alla sentenza di primo grado che ha, invece, ritenuto esistente la diversa condotta della simulazione soggettiva.

2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

I trasferimenti operati dall'imputato avrebbero interessato una parte residuale del suo patrimonio che sarebbe stato ancora capiente rispetto al debito erariale, come dimostrato mediante il deposito di una relazione peritale in primo grado, non valutata dal Giudice per le indagini preliminari e analizzata dalla Corte territoriale in modo generico.

Non sussisterebbe il pericolo oggetto del reato.

La capienza del patrimonio costituirebbe uno dei presupposti della condotta delittuosa, che richiederebbe un riscontro tecnico e la cui prova sarebbe a carico dell'accusa.

La Corte di appello avrebbe ritenuto concretizzato l'elemento oggettivo del reato soltanto sulla base della riduzione della garanzia patrimoniale, in misura tale da rendere più difficoltosa l'esecuzione coattiva da parte dell'Erario, mentre sarebbe stata necessaria l'idoneità degli atti a rendere «inefficace» la riscossione coatta.

2.3. Con il terzo motivo si deducono l'erronea applicazione degli art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, 42 e 43 cod. pen., il vizio della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Con l'appello si evidenziò che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe ritenuto erroneamente provato il dolo specifico perché la cessione degli immobili è avvenuta in presenza di un ingente debito tributario, per il mancato pagamento delle rate concesse e per l'omessa destinazione dei ricavi al pagamento delle imposte; non sarebbe stata approfondita la circostanza per cui l'imputato avrebbe ceduto, pur a fronte di un consistente patrimonio immobiliare, solo immobili di modesto valore, confidando nella capienza del residuo patrimonio.

La Corte territoriale avrebbe solo richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, ritenendo che il dolo specifico ricorra anche qualora il fine di sottrarsi al pagamento delle imposte non sia il motivo esclusivo della disposizione patrimoniale.

Tale motivazione finirebbe per assimilare il delitto de quo ad un'azione revocatoria civilistica, esperibile per il solo fatto che il trasferimento sia avvenuto a danno di un creditore, e precluderebbe la possibilità ai debitori dell'Erario di disporre del proprio patrimonio.

2.4. Con il quarto motivo si deducono l'erronea applicazione dell'art. 132 cod. pen. e il vizio della motivazione sulla commisurazione della pena inflitta e per l'eccessivo rigore della stessa, per effetto del rigetto della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del corretto comportamento processuale dell'imputato, incensurato, che ha depositato una memoria, si è sottoposto ad esame e si è sottoposto ad una procedura di esdebitazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non avrebbe motivato la pena inflitta in concreto e non avrebbero individuato gli aumenti a titolo di continuazione e di conseguenza la pena base.

La Corte territoriale non avrebbe colmato tale lacuna.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento delle restanti censure, sussistendo effettivamente la contraddittorietà della motivazione.

1.1. L'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 prevede, infatti, due diverse ipotesi di reato: secondo il costante orientamento della giurisprudenza, si è in presenza di un'alienazione «simulata», ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti; con la conseguenza che, ove invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile «atto fraudolento», idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario (Sez. 3, n. n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268798-01).

In particolare, secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, Auci, Rv. 273493 - 01), in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione.

1.2. Il capo di imputazione, nell'indicare le norme, fa riferimento alla seconda ipotesi dell'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ossia alla condotta di compimento di «altri atti fraudolenti». [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, invece, ha ritenuto, con ampia motivazione, che «nel caso in esame, sì è presenza di alienazioni simulate» (pag. 6) ed ha così qualificato i fatti - le alienazioni di beni immobili e mobili - indicati nel capo di imputazione.

La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, richiamandone in maniera espressa la motivazione, ma ha anche fatto riferimento, a pag. 6, all'intento fraudolento, richiamando così la diversa ipotesi prevista dalla norma; inoltre, ha affermato che la tesi difensiva «dell'assenza di simulazione delle vendite in oggetto non coglie nel segno posto che la fattispecie di reato risulta integrata, sul piano oggettivo, dalla natura fraudolenta del trasferimento, sebbene effettivo [...]» (pag. 7).In sostanza, nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di appello ha qualificato contemporaneamente gli atti dispositivi sia simulati che fraudolenti, nonostante la diversità ed inconciliabilità tra le due ipotesi.

Per altro, quando gli atti sono fraudolenti, occorre che siano connotati da elementi Ltfi elemer2 di artificio, inganno o menzogna, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione: la Corte di appello avrebbe dovuto indicare anche quali atti costituiscano elementi di artificio, inganno o menzogna. n Cfr. in tal senso Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372 - 01, per cui ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva (fattispecie in cui la Corte ha reputato immune da censure la decisione del giudice di merito che ha reputato quale atto fraudolento la cessione, da parte dell'imputato, della propria azienda per un prezzo irrisorio in favore di una società non operativa, creata ad hoc al solo scopo di effettuare l'acquisto e apparentemente amministrata dalla suocera).

1.4. In sintesi, dalla motivazione della sentenza di secondo grado non si comprende se la condanna sia stata pronunciata perché simulati gli atti di vendita o fraudolenti.

1.5. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, sussistendo il vizio di contraddittorietà della motivazione sulla natura dei trasferimenti, se debbano qualificarsi come alienazioni simulate o «altri atti fraudolenti»; in tale secondo caso, ove ne sussistano i presupposti prima indicati.

2. La fondatezza dei motivi di ricorso sopra indicati non consente, tuttavia, di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato ascritto all'imputato.

2.1. Va rilevato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo eventualmente permanente, che si perfeziona nel primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la cui consumazione può protrarsi per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l'obbligazione tributaria (Sez. 3, n. n. 28457 del 28/04/2021, Giordano, Rv. 281594-01).

Deve ritenersi che il Giudice per le indagini preliminari abbia qualificato le condotte quale reato eventualmente permanente perché pur facendo riferimento l'imputazione al reato continuato, mediante il richiamo all'art. 81 cpv. cod. pen., non ha applicato l'aumento per la continuazione.

Nel caso in esame, il primo atto dispositivo contestato reca la data del 18 giugno 2015, mentre l'ultimo quella del 15 dicembre 2016.

Il termine massimo di prescrizione per il reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, al quale non si applica il raddoppio ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, è pari a 7 anni e 6 mesi che decorre dal 15 dicembre 2016, ultimo atto di disposizione; la prescrizione maturerà il 15 giugno 2024.

P.Q.M.

A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 26 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna alla pena in 1 anno e 3 mesi di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] all'esito del giudizio abbreviato il 15 novembre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. Rispetto alla imputazione, che nell'indicare le norme di legge fa riferimento agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 11, comma 1, seconda ipotesi, d.lgs. n. 74 del 2000, il Giudice per le indagini preliminari ha condannato l'imputato per il delitto previsto dalla prima ipotesi del comma 1 dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000: ha ritenuto che gli atti di trasferimento, avvenuti il 18 giugno 2015 (un immobile in Taormina, il 50% di alcuni immobili in Falcone), il 18 novembre 2016 (il 50% degli immobili in Messina), il 3 ed il 15 dicembre 2016 (relativi a 2 auto), in favore della moglie convivente [OSCURATO:PERSONA], fossero simulati e volti a sottrarsi al pagamento delle imposte dirette, dell'Iva e delle addizionali regionali. 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla sussistenza delle alienazioni simulate e al compimento degli atti fraudolenti di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, esclusa la sussistenza degli atti fraudolenti, ha condannato l'imputato per aver attuato alienazioni simulate, tenuto conto delle circostanze di fatto in cui furono compite le vendite. La Corte di appello avrebbe condiviso le argomentazioni della sentenza di primo grado ma, con motivazione contraddittoria, avrebbe considerato effettivi e non simulati gli atti di vendita, ritenendo integrato il delitto per la natura fraudolenta delle vendite indicate nel capo di imputazione. In ogni caso, le compravendite operate dal ricorrente e ritenute effettive dalla Corte territoriale, non sarebbero atti fraudolenti: sarebbero operazioni commerciali, non coinvolgenti società o trusts, eseguite con la moglie per estinguere una precedente esposizione debitoria. La Corte di appello avrebbe dovuto motivare adeguatamente quali sarebbero i profili fraudolenti non essendo sufficiente il richiamo alla sentenza di primo grado che ha, invece, ritenuto esistente la diversa condotta della simulazione soggettiva. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. I trasferimenti operati dall'imputato avrebbero interessato una parte residuale del suo patrimonio che sarebbe stato ancora capiente rispetto al debito erariale, come dimostrato mediante il deposito di una relazione peritale in primo grado, non valutata dal Giudice per le indagini preliminari e analizzata dalla Corte territoriale in modo generico. Non sussisterebbe il pericolo oggetto del reato. La capienza del patrimonio costituirebbe uno dei presupposti della condotta delittuosa, che richiederebbe un riscontro tecnico e la cui prova sarebbe a carico dell'accusa. La Corte di appello avrebbe ritenuto concretizzato l'elemento oggettivo del reato soltanto sulla base della riduzione della garanzia patrimoniale, in misura tale da rendere più difficoltosa l'esecuzione coattiva da parte dell'Erario, mentre sarebbe stata necessaria l'idoneità degli atti a rendere «inefficace» la riscossione coatta. 2.3. Con il terzo motivo si deducono l'erronea applicazione degli art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, 42 e 43 cod. pen., il vizio della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con l'appello si evidenziò che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe ritenuto erroneamente provato il dolo specifico perché la cessione degli immobili è avvenuta in presenza di un ingente debito tributario, per il mancato pagamento delle rate concesse e per l'omessa destinazione dei ricavi al pagamento delle imposte; non sarebbe stata approfondita la circostanza per cui l'imputato avrebbe ceduto, pur a fronte di un consistente patrimonio immobiliare, solo immobili di modesto valore, confidando nella capienza del residuo patrimonio. La Corte territoriale avrebbe solo richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, ritenendo che il dolo specifico ricorra anche qualora il fine di sottrarsi al pagamento delle imposte non sia il motivo esclusivo della disposizione patrimoniale. Tale motivazione finirebbe per assimilare il delitto de quo ad un'azione revocatoria civilistica, esperibile per il solo fatto che il trasferimento sia avvenuto a danno di un creditore, e precluderebbe la possibilità ai debitori dell'Erario di disporre del proprio patrimonio. 2.4. Con il quarto motivo si deducono l'erronea applicazione dell'art. 132 cod. pen. e il vizio della motivazione sulla commisurazione della pena inflitta e per l'eccessivo rigore della stessa, per effetto del rigetto della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del corretto comportamento processuale dell'imputato, incensurato, che ha depositato una memoria, si è sottoposto ad esame e si è sottoposto ad una procedura di esdebitazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non avrebbe motivato la pena inflitta in concreto e non avrebbero individuato gli aumenti a titolo di continuazione e di conseguenza la pena base. La Corte territoriale non avrebbe colmato tale lacuna.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento delle restanti censure, sussistendo effettivamente la contraddittorietà della motivazione. 1.1. L'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 prevede, infatti, due diverse ipotesi di reato: secondo il costante orientamento della giurisprudenza, si è in presenza di un'alienazione «simulata», ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti; con la conseguenza che, ove invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile «atto fraudolento», idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario (Sez. 3, n. n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268798-01). In particolare, secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, Auci, Rv. 273493 - 01), in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione. 1.2. Il capo di imputazione, nell'indicare le norme, fa riferimento alla seconda ipotesi dell'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ossia alla condotta di compimento di «altri atti fraudolenti». [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, invece, ha ritenuto, con ampia motivazione, che «nel caso in esame, sì è presenza di alienazioni simulate» (pag. 6) ed ha così qualificato i fatti - le alienazioni di beni immobili e mobili - indicati nel capo di imputazione. La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, richiamandone in maniera espressa la motivazione, ma ha anche fatto riferimento, a pag. 6, all'intento fraudolento, richiamando così la diversa ipotesi prevista dalla norma; inoltre, ha affermato che la tesi difensiva «dell'assenza di simulazione delle vendite in oggetto non coglie nel segno posto che la fattispecie di reato risulta integrata, sul piano oggettivo, dalla natura fraudolenta del trasferimento, sebbene effettivo [...]» (pag. 7).In sostanza, nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di appello ha qualificato contemporaneamente gli atti dispositivi sia simulati che fraudolenti, nonostante la diversità ed inconciliabilità tra le due ipotesi. Per altro, quando gli atti sono fraudolenti, occorre che siano connotati da elementi Ltfi elemer2 di artificio, inganno o menzogna, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione: la Corte di appello avrebbe dovuto indicare anche quali atti costituiscano elementi di artificio, inganno o menzogna. n Cfr. in tal senso Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372 - 01, per cui ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva (fattispecie in cui la Corte ha reputato immune da censure la decisione del giudice di merito che ha reputato quale atto fraudolento la cessione, da parte dell'imputato, della propria azienda per un prezzo irrisorio in favore di una società non operativa, creata ad hoc al solo scopo di effettuare l'acquisto e apparentemente amministrata dalla suocera). 1.4. In sintesi, dalla motivazione della sentenza di secondo grado non si comprende se la condanna sia stata pronunciata perché simulati gli atti di vendita o fraudolenti. 1.5. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, sussistendo il vizio di contraddittorietà della motivazione sulla natura dei trasferimenti, se debbano qualificarsi come alienazioni simulate o «altri atti fraudolenti»; in tale secondo caso, ove ne sussistano i presupposti prima indicati. 2. La fondatezza dei motivi di ricorso sopra indicati non consente, tuttavia, di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato ascritto all'imputato. 2.1. Va rilevato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo eventualmente permanente, che si perfeziona nel primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la cui consumazione può protrarsi per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l'obbligazione tributaria (Sez. 3, n. n. 28457 del 28/04/2021, Giordano, Rv. 281594-01). Deve ritenersi che il Giudice per le indagini preliminari abbia qualificato le condotte quale reato eventualmente permanente perché pur facendo riferimento l'imputazione al reato continuato, mediante il richiamo all'art. 81 cpv. cod. pen., non ha applicato l'aumento per la continuazione. Nel caso in esame, il primo atto dispositivo contestato reca la data del 18 giugno 2015, mentre l'ultimo quella del 15 dicembre 2016. Il termine massimo di prescrizione per il reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, al quale non si applica il raddoppio ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, è pari a 7 anni e 6 mesi che decorre dal 15 dicembre 2016, ultimo atto di disposizione; la prescrizione maturerà il 15 giugno 2024. P.Q.M. A
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