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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23959/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI: 01W23C4) avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate il 23 marzo 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], condannava [OSCURATO:PERSONA] (indicato anche con tredici alias) alla pena di anni sette e mesi cinque di reclusione ed euro 44.000 di multa in riferimento ai delitti di cui agli articoli 81 cod. pen., 73 d.P.R. 309/1990 commessi in Castelvolturno, località Pescopagano, tra il febbraio e l'agosto 2019; si trattava in particolare di n. 17 imputazioni di cessione a diversi soggetti (che nelle conversazioni appellavano l'imputato come «il Professore») di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare:

2.1. con il primo motivo di ricorso, lamenta la sussistenza dei vizi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 143, 178, 180 e 182 del codice di rito; afferma il ricorrente che tutti gli atti relativi al giudizio di primo grado, a partire dal decreto di giudizio immediato, sarebbero affetti da nullità in quanto non si è proceduto alla traduzione in lingua inglese, non essendo l'imputato in grado di comprendere la lingua italiana.

Sottolinea come il Giudice per le indagini preliminari, in sede di interrogatorio di garanzia (20/08/2020), avesse ammesso il Johnson alla «assistenza linguistica» di cui all'articolo 143 citato (provvedimento mai revocato), nominando un interprete di lingua inglese.

Lamenta altresì di avere eccepito la mancata nomina di un interprete e l'omessa traduzione degli atti introduttivi del giudizio in lingua inglese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e come tale eccezione sia stata illegittimamente disattesa, sia in primo grado che, in appello, come profilo di censura.

Tale omissione si sarebbe tradotta in una palese violazione del diritto di difesa, in quanto la traduzione postuma nella lingua madre dell'imputato del decreto di giudizio immediato avrebbe consentito allo stesso di essere rimesso in termini per formulare richiesta di rito alternativo.

Sostiene, infine, che la dedotta conoscenza, da parte dei giudici di appello, della lingua italiana da parte dell'imputato, non sia elemento idoneo a sanare il vizio dedotto, in quanto non è sufficiente una «qualsiasi conoscenza» della lingua italiana, ma è necessaria una conoscenza tale da rendere possibile di articolare una compiuta difesa;

2.2. con il secondo motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento, per tutti i capi di imputazione, della fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 del d.P.R. 309/1990, in luogo del comma 1.

Deporrebbero, nel senso invocato, la circostanza che le cessioni avessero ad oggetto quantitativi minimi di sostanza stupefacente, nonché il fatto che l'imputato non fosse altro che «l'ultima pedina» della catena di distribuzione dello stupefacente.

Sostiene il ricorrente che quando la cessione concerne ingenti quantitativi, è la «sostanza» a fare la differenza al fine di inquadrare il fatto nel primo o nel quarto comma; laddove, al contrario, quando la quantità è esigua, ciò che rileva è la «condotta», non essendovi distinzione nel trattamento sanzionatorio tra le varie sostanze stupefacenti., Nel caso di specie tutte le cessioni avrebbero avuto ad oggetto quantitativi di stupefacente compresi tra i 0,2 e i 0,4 grammi, per un corrispettivo oscillante tra i 20 e i 40 euro, potendosi t tale attività considerare come di «piccolo spaccio», con conseguente applicazione della più favorevole disciplina di cui al comma 5 della norma incriminatrice contestata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le censure su cui si articola il motivo impingono su diversi aspetti.

Il ricorrente ritiene infatti sussistente la violazione degli articoli 143, 178, 180 e 182 cod. proc. pen. in quanto, se è vero che la traduzione dell'atto non attiene alla sua «struttura», essa è tuttavia funzionale alla articolazione della propria difesa.

L'omessa traduzione, pertanto, si sarebbe tradotta in una palese violazione del diritto di difesa.

Sostiene inoltre come non sia pacifica la giurisprudenza, richiamata dalla Corte territoriale, secondo cui la presenza dell'imputato al processo sanerebbe una eventuale nullità.

Ritiene inoltre che, in disparte la categoria della nullità, sarebbe più opportuno ricondurre la violazione al diritto alla «restituzione in termine», quanto meno per proporre istanza di definizione del procedimento con rito alternativo.

Da ultimo sottolinea come il decreto di ammissione alla assistenza giudiziaria emesso dal GIP non sarebbe mai stato revocato, ciò che renderebbe invalido ogni successivo atto di cui non è stata disposta la traduzione in lingua inglese.

1.1. Preliminarmente, va osservato come la tematica della c.d.

«assistenza linguistica» di cui all'articolo 143 cod. proc. pen. è stata affrontata dalla Corte con riferimento a diversi profili.

Il primo di essi è relativo a quale delle ipotesi di nullità di cui all'articolo 178 del codice di rito sia riconducibile e quale sia, se ve ne sia, il termine per sollevare la relativa eccezione.

Sotto tale profilo la giurisprudenza unanime sostiene che trattasi di una nullità a regime intermedio di cui all'articolo 178, lettera c), cod. proc. pen..

Corollario di tale affermazione è che, come regola generale, il termine ultimo per dedurre la nullità coincide con la sentenza di primo grado (ex multis, Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Ka, Rv. 267157: «in tema di traduzione degli atti, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del d.lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo»).

Tuttavia, la Corte ha evidenziato come vi siano ipotesi in cui il concreto esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato «consumi» il potere di dedurre l'eccezione.

Si è affermato, in primo luogo, che «la mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 cod. proc. peri, come interpretato da Corte cost. 12 gennaio 1993 n. 10, integra una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, lett. c e 180 cod. proc. pen.) la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte».

Parimenti, Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259, ha affermato che la mancata traduzione, nella lingua dell'imputato che ignori quella italiana, del decreto di citazione a giudizio configura nullità generale di tipo intermedio (art. 178 lett. e, 180 CPP), sanabile dalla comparizione della parte (art. 184 CPP).

Si è quindi affermato che «l'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p., anche a seguito della novella introdotta con il d.lgs. n. 32 del 2014, che, in ordine alle conseguenze della mancata traduzione degli atti processuali, non ha apportato alcuna novità» (Sez.

Un., n. 39298 del 26/9/2006, Rv. 234835; Sez. 2, n. 18781 09/04/2014, Masciullo, Rv. 259523).

Si è aggiunto, inoltre (Sez. 4, n. 46852 del 17/12/2021, Socio, n.m.), che «l'accesso al c.d.

"patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento (Sez. 2, n. 6575 del 02/02/2016 cc. - dep. 18/02/2016, Rv. 266198 - 01)».

Da ultimo si è affermato (e questo è l'aspetto che qui maggiormente rileva rileva) che «la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. - sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa - qualora sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione» (Sez. 5, n. 47534 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sandeberg, Rv. 274136; Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, dep. 2017, Zaroual, n.m.).

Scendendo alla censura svolta dal ricorrente, avendo lo stesso risposto alla vocatio in jus, partecipato a tutto il processo, presentato appello e quindi ricorso per cassazione, ha pienamente esercitato il diritto di difesa e la doglianza appare pertanto infondata, in quanto la cosciente e attiva partecipazione a tutti i gradi del processo ha «consumato» la possibilità di proporre la relativa eccezione.

1.2. Ma vi è di più.

Il secondo aspetto da considerare, che non pertiene alla disciplina delle nullità ma all'istituto stesso, concerne gli stessi presupposti per l'ammissione all'assistenza linguistica.

La citata sentenza Sez.

U. n. 12/2000 ha già a suo tempo affermato che «ai fini dell'applicazione dell'art. 143 ciò che è, invece, necessario è la prova dell'ignoranza della lingua medesima».

Ancora, la Corte ha sempre sostenuto che «affinché il giudice proceda a disporre la traduzione degli atti non basta il semplice dubbio circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, atteso che la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana» (v. ex multis, Sez. 2, n. n. 37010 del 30/06/2016, Hu, non massimata; Sez. 5, n. 1136 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 266069; Sez. 5, n. 72 del 22/11/2005, dep. 2006, Rv. 232532).

Parimenti, si è affermato che il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero «status» di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana (Sez.

Un. n. 25932 del 29/5/2008, Rv. 239693).

Si tratta, com'è evidente, di un'indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice di merito con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità.

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato non ignorasse la lingua italiana sulla base di elementi concreti, evidenziando come: - già in occasione dell'interrogatorio di garanzia, pur in presenza dell'interprete, l'imputato avesse risposto direttamente e in lingua italiana alle domande rivolte dal giudice; - all'udienza del 4 marzo 2021, in cui furono trattate le questioni preliminari ed alla quale l'imputato ha presenziato in videocollegamento, egli non ha sollevato la questione dell'assistenza linguistica; - dall'esame delle intercettazioni telefoniche emergeva come le conversazioni tra l'imputato e gli acquirenti si svolgevano tutte in lingua italiana; - nel verbale di esecuzione del fermo di polizia giudiziaria del 7 agosto 2020, i militari operanti avevano dato conto che l'imputato comprendeva bene la lingua italiana; - nella relazione di servizio del 19 ottobre 2020, personale della polizia penitenziaria riferiva di comportamenti minacciosi dell'imputato nei confronti dell'Ass.

Vassallo, in lingua italiana; - l'imputato si trovava in Italia almeno dal 2000, circostanza che rende inverosimile la sua mancata conoscenza della lingua italiana.

Si tratta, in tutta evidenza, di motivazioni in fatto non illogiche né contraddittorie, il cui sindacato sfugge al giudizio di legittimità.

1.3. Quanto al profilo relativo alla eventuale restituzione in termini, se è vero che la Corte ha ritenuto (Sez. 2, n. 13697 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zhou, Rv. 266444) che «l'omessa traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotto avente diritto alla traduzione della stessa, dovendosi equiparare alla mancata effettiva conoscenza contemplata dall'art. 175, comma 2, c.p.p., impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia in quanto ha l'effetto di sospendere i termini di impugnazione da parte dell'imputato fintanto che questi non abbia avuto conoscenza dell'atto in una lingua a lui accessibile», è altresì vero che tale diritto è limitato allo straniero alloglotta che alla traduzione «abbia diritto»; circostanza esclusa, nel caso di specie, dai giudici di merito.

Non può del resto ignorarsi che l'articolo 143 cod. proc. pen. riserva il diritto all'assistenza linguistica all'imputato «che non conosce la lingua italiana» e che tale condizione, come si è visto, non discende autonomamente dallo status di straniero.

1.4. Del pari infondata è la doglianza secondo cui l'ammissione all'assistenza linguistica non è stata mai revocata dal GIP, in quanto il comma 2 dell'articolo 143 stabilisce che l'autorità giudiziaria «dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna» nei soli casi previsti dal comma 1, ossia quando l'imputato non conosce la lingua italiana.

Il primo motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato.

2. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato.

2.1. Il ricorrente censura la motivazione dei giudici del merito ritenendo che il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla autonoma fattispecie di reato di cui al comma 5 dell'articolo 73 del d.P.R. 309/1990 da un lato sulla base della considerazione che le cessioni, benchè plurime, avevano ad oggetto quantitativi minimi di sostanza stupefacente, dall'altro in ragione della posizione marginale dell'imputato nella catena di distribuzione dello stupefacente.

2.2. La norma invocata dal ricorrente prevede una serie di «indicatori» da cui desumere la «lieve entità»: i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero (si tratta di una disgiuntiva corrispondente al termine latino «ve!») la qualità e quantità delle sostanze.

2.3. Le Sezioni Unite della Corte sono reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez.

U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».

Tale principio è stato poi ribadito, dopo l'autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici, affermandosi (Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651-01) che «la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio», nonché operando (Sez. 3, Sentenza n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491-01) una distinzione, tra i vari indici, fra quelli concernenti l'azione e quelli concernenti le sostanze: «il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità"».

Sarà quindi sulla base della concomitante valutazione degli stessi parametri che potrà formularsi il giudizio sul grado di offensività della condotta, incompatibile con l'ipotesi della lieve entità (Cass. Sez. 6, n. 29132 del 9/5/2017, Merli, rv. 270562).

In applicazione di tale principio è stato quindi affermato (Sez.6, n.15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068) che «la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto "piccolo spaccio", che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti».

Le Sezioni Unite sono tornate sulla questione (Sez.

U., n. 51063 del 27/09/2018), affermando i principi secondo cui, «la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Rv. 274076-01) e «la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro» (Rv. 274076-02).

Nella circostanza la Corte ha evidenziato come la fattispecie di cui al quinto comma dell'articolo 73 si riferisce ad una specifica classe di fatti (quelli comunque tipici, ma di lieve entità, previsti al fine di garantire il rispetto dei principi di offensività e di proporzionalità della pena), che «si pone in rapporto di specialità unilaterale con le altre disposizioni menzionate, essendo indiscutibile che, qualora dovesse venire meno, i medesimi fatti tornerebbero a ricadere nell'ambito di incriminazione di queste ultime».

Tratto comune ad entrambe le sentenze delle Sezioni Unite è il riferimento alla necessità di una valutazione complessiva del fatto da parte del giudice di merito che concerna mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza - anche con riferimento specifico alla percentuale di purezza della stessa -, poiché solo in tal modo è possibile - in concreto - formulare un effettivo giudizio di lieve entità, consentendo tra l'altro il controllo da parte del giudice di legittimità sul percorso giustificativo seguito nel merito per affermarne o negarne la configurabilità.

Le stesse Sezioni Unite Rico, del resto, già nel 2010 avvertivano del fatto che la questione non può «essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze».

In proposito, Sez. 6, Sentenza n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 ha fornito una serie di «indicatori» di cui i giudici del merito potranno tenere conto nella valutazione concreta, che vanno ad aggiungersi a quelli del dato quantitativo e a quello quantitativo della disponibilità di sostanze stupefacenti diverse (che non possono escludere a priori la fattispecie di cui al comma 5 ma debbono comunque essere considerate assieme agli altri indicatori): - la continuatività della condotta; - la sussistenza di fonti di approvvigionamento certe e stabili; - la capacità di rifornire un vasto mercato; - l'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo e il numero di assuntori che sono stati riforniti, in quanto rientranti nella ordinaria capacità di azione del soggetto; - la disponibilità di un assetto organizzativo complesso o l'utilizzo di peculiari e studiate modalità per agire sfuggendo all'ordinaria azione preventiva, soprattutto quando tali modalità coinvolgano il contributo di più soggetti o implichino il ricorso a strumenti particolari, per l'occultamento o la movimentazione della droga (dovendosi certamente escludere l'ipotesi più tenue in caso di gestione di una c.d.

«piazza di spaccio», che fa leva su un'articolata organizzazione di supporto e difesa e assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente; Volendo sintetizzare le pronunce della Corte, si può affermare che la valutazione della offensività della condotta non può «essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta», ma deve essere «frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva» (Sez. 3, n. 6871 del 8/7/2016, Bandera, rv. 269149).

2.4. Nel caso di specie, la Corte territoriale (pag. 15 della sentenza impugnata) ha ritenuto insussistenti i presupposti per ritenere l'ipotesi della «lieve entità» evidenziando come: - l'attività di spaccio si fosse protratta nel tempo (a titolo di esempio [OSCURATO:PERSONA] riferisce di avere acquistato stupefacente un giorno sì e uno no per circa un anno) e avesse avuto ad oggetto numerosi compratori (si citano Palmieri, Olibano, Antifumario, Silvestre, Volpe, Cardone, Russo, Donatiello, Picciocchi, Manica, Nappo, Palmiero); - l'attività di spaccio non fosse occasionale, ma si svolgesse con regolarità (pag. 13, dove si parla del Johnson come «fonte di approvvigionamento costante della droga da parte dei vari acquirenti»); - oggetto dello spaccio fossero sostanze stupefacenti diverse, ma entrambe «pesanti» (eroina e cocaina); - l'imputato rispondeva sempre al telefono quando chiamavano gli acquirenti, salvo poi talvolta mandare per effettuare lo scambio, «altri due ragazzi»; le conversazioni fossero sempre veloci, in linguaggio criptato e con tono confidenziale, «così da dimostrare conoscenza e affiatamento» tra i conversanti; circostanze tutte che dimostravano «modalità operative certamente strutturate e riconducibili ad un assetto organizzativo complesso e articolato», con conseguente «significativa offensività» per il bene giuridico tutelato; - l'imputato fosse munito di «stabili canali di rifornimento di eroina e cocaina»; - l'imputato avesse realizzato un «consistente giro di affari», come dimostrato dalle somme complessivamente allo stesso corrisposte nell'arco di tempo investigato dai vari acquirenti.

La Corte di appello di Napoli ha pertanto fatto buon governo dei principi stabiliti dalla Corte, operando una valutazione «globale» del fatto al fine di escludere la fattispecie meno grave invocata dal ricorrente non manifestamente illogica, né contraddittoria, né violatrice del precetto penale.

Il motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI: 01W23C4) avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate il 23 marzo 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], condannava [OSCURATO:PERSONA] (indicato anche con tredici alias) alla pena di anni sette e mesi cinque di reclusione ed euro 44.000 di multa in riferimento ai delitti di cui agli articoli 81 cod. pen., 73 d.P.R. 309/1990 commessi in Castelvolturno, località Pescopagano, tra il febbraio e l'agosto 2019; si trattava in particolare di n. 17 imputazioni di cessione a diversi soggetti (che nelle conversazioni appellavano l'imputato come «il Professore») di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare: 2.1. con il primo motivo di ricorso, lamenta la sussistenza dei vizi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 143, 178, 180 e 182 del codice di rito; afferma il ricorrente che tutti gli atti relativi al giudizio di primo grado, a partire dal decreto di giudizio immediato, sarebbero affetti da nullità in quanto non si è proceduto alla traduzione in lingua inglese, non essendo l'imputato in grado di comprendere la lingua italiana. Sottolinea come il Giudice per le indagini preliminari, in sede di interrogatorio di garanzia (20/08/2020), avesse ammesso il Johnson alla «assistenza linguistica» di cui all'articolo 143 citato (provvedimento mai revocato), nominando un interprete di lingua inglese. Lamenta altresì di avere eccepito la mancata nomina di un interprete e l'omessa traduzione degli atti introduttivi del giudizio in lingua inglese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e come tale eccezione sia stata illegittimamente disattesa, sia in primo grado che, in appello, come profilo di censura. Tale omissione si sarebbe tradotta in una palese violazione del diritto di difesa, in quanto la traduzione postuma nella lingua madre dell'imputato del decreto di giudizio immediato avrebbe consentito allo stesso di essere rimesso in termini per formulare richiesta di rito alternativo. Sostiene, infine, che la dedotta conoscenza, da parte dei giudici di appello, della lingua italiana da parte dell'imputato, non sia elemento idoneo a sanare il vizio dedotto, in quanto non è sufficiente una «qualsiasi conoscenza» della lingua italiana, ma è necessaria una conoscenza tale da rendere possibile di articolare una compiuta difesa; 2.2. con il secondo motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento, per tutti i capi di imputazione, della fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 del d.P.R. 309/1990, in luogo del comma 1. Deporrebbero, nel senso invocato, la circostanza che le cessioni avessero ad oggetto quantitativi minimi di sostanza stupefacente, nonché il fatto che l'imputato non fosse altro che «l'ultima pedina» della catena di distribuzione dello stupefacente. Sostiene il ricorrente che quando la cessione concerne ingenti quantitativi, è la «sostanza» a fare la differenza al fine di inquadrare il fatto nel primo o nel quarto comma; laddove, al contrario, quando la quantità è esigua, ciò che rileva è la «condotta», non essendovi distinzione nel trattamento sanzionatorio tra le varie sostanze stupefacenti., Nel caso di specie tutte le cessioni avrebbero avuto ad oggetto quantitativi di stupefacente compresi tra i 0,2 e i 0,4 grammi, per un corrispettivo oscillante tra i 20 e i 40 euro, potendosi t tale attività considerare come di «piccolo spaccio», con conseguente applicazione della più favorevole disciplina di cui al comma 5 della norma incriminatrice contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le censure su cui si articola il motivo impingono su diversi aspetti. Il ricorrente ritiene infatti sussistente la violazione degli articoli 143, 178, 180 e 182 cod. proc. pen. in quanto, se è vero che la traduzione dell'atto non attiene alla sua «struttura», essa è tuttavia funzionale alla articolazione della propria difesa. L'omessa traduzione, pertanto, si sarebbe tradotta in una palese violazione del diritto di difesa. Sostiene inoltre come non sia pacifica la giurisprudenza, richiamata dalla Corte territoriale, secondo cui la presenza dell'imputato al processo sanerebbe una eventuale nullità. Ritiene inoltre che, in disparte la categoria della nullità, sarebbe più opportuno ricondurre la violazione al diritto alla «restituzione in termine», quanto meno per proporre istanza di definizione del procedimento con rito alternativo. Da ultimo sottolinea come il decreto di ammissione alla assistenza giudiziaria emesso dal GIP non sarebbe mai stato revocato, ciò che renderebbe invalido ogni successivo atto di cui non è stata disposta la traduzione in lingua inglese. 1.1. Preliminarmente, va osservato come la tematica della c.d. «assistenza linguistica» di cui all'articolo 143 cod. proc. pen. è stata affrontata dalla Corte con riferimento a diversi profili. Il primo di essi è relativo a quale delle ipotesi di nullità di cui all'articolo 178 del codice di rito sia riconducibile e quale sia, se ve ne sia, il termine per sollevare la relativa eccezione. Sotto tale profilo la giurisprudenza unanime sostiene che trattasi di una nullità a regime intermedio di cui all'articolo 178, lettera c), cod. proc. pen.. Corollario di tale affermazione è che, come regola generale, il termine ultimo per dedurre la nullità coincide con la sentenza di primo grado (ex multis, Sez. 2, n. 26078 del 09/06/2016, Ka, Rv. 267157: «in tema di traduzione degli atti, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del d.lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo»). Tuttavia, la Corte ha evidenziato come vi siano ipotesi in cui il concreto esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato «consumi» il potere di dedurre l'eccezione. Si è affermato, in primo luogo, che «la mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 cod. proc. peri, come interpretato da Corte cost. 12 gennaio 1993 n. 10, integra una nullità generale di tipo intermedio (artt. 178, lett. c e 180 cod. proc. pen.) la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dalla comparizione della parte». Parimenti, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216259, ha affermato che la mancata traduzione, nella lingua dell'imputato che ignori quella italiana, del decreto di citazione a giudizio configura nullità generale di tipo intermedio (art. 178 lett. e, 180 CPP), sanabile dalla comparizione della parte (art. 184 CPP). Si è quindi affermato che «l'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p., anche a seguito della novella introdotta con il d.lgs. n. 32 del 2014, che, in ordine alle conseguenze della mancata traduzione degli atti processuali, non ha apportato alcuna novità» (Sez. Un., n. 39298 del 26/9/2006, Rv. 234835; Sez. 2, n. 18781 09/04/2014, Masciullo, Rv. 259523). Si è aggiunto, inoltre (Sez. 4, n. 46852 del 17/12/2021, Socio, n.m.), che «l'accesso al c.d. "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento (Sez. 2, n. 6575 del 02/02/2016 cc. - dep. 18/02/2016, Rv. 266198 - 01)». Da ultimo si è affermato (e questo è l'aspetto che qui maggiormente rileva rileva) che «la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. - sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa - qualora sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione» (Sez. 5, n. 47534 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sandeberg, Rv. 274136; Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, dep. 2017, Zaroual, n.m.). Scendendo alla censura svolta dal ricorrente, avendo lo stesso risposto alla vocatio in jus, partecipato a tutto il processo, presentato appello e quindi ricorso per cassazione, ha pienamente esercitato il diritto di difesa e la doglianza appare pertanto infondata, in quanto la cosciente e attiva partecipazione a tutti i gradi del processo ha «consumato» la possibilità di proporre la relativa eccezione. 1.2. Ma vi è di più. Il secondo aspetto da considerare, che non pertiene alla disciplina delle nullità ma all'istituto stesso, concerne gli stessi presupposti per l'ammissione all'assistenza linguistica. La citata sentenza Sez. U. n. 12/2000 ha già a suo tempo affermato che «ai fini dell'applicazione dell'art. 143 ciò che è, invece, necessario è la prova dell'ignoranza della lingua medesima». Ancora, la Corte ha sempre sostenuto che «affinché il giudice proceda a disporre la traduzione degli atti non basta il semplice dubbio circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, atteso che la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana» (v. ex multis, Sez. 2, n. n. 37010 del 30/06/2016, Hu, non massimata; Sez. 5, n. 1136 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 266069; Sez. 5, n. 72 del 22/11/2005, dep. 2006, Rv. 232532). Parimenti, si è affermato che il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero «status» di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana (Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, Rv. 239693). Si tratta, com'è evidente, di un'indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice di merito con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità. Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato non ignorasse la lingua italiana sulla base di elementi concreti, evidenziando come: - già in occasione dell'interrogatorio di garanzia, pur in presenza dell'interprete, l'imputato avesse risposto direttamente e in lingua italiana alle domande rivolte dal giudice; - all'udienza del 4 marzo 2021, in cui furono trattate le questioni preliminari ed alla quale l'imputato ha presenziato in videocollegamento, egli non ha sollevato la questione dell'assistenza linguistica; - dall'esame delle intercettazioni telefoniche emergeva come le conversazioni tra l'imputato e gli acquirenti si svolgevano tutte in lingua italiana; - nel verbale di esecuzione del fermo di polizia giudiziaria del 7 agosto 2020, i militari operanti avevano dato conto che l'imputato comprendeva bene la lingua italiana; - nella relazione di servizio del 19 ottobre 2020, personale della polizia penitenziaria riferiva di comportamenti minacciosi dell'imputato nei confronti dell'Ass. Vassallo, in lingua italiana; - l'imputato si trovava in Italia almeno dal 2000, circostanza che rende inverosimile la sua mancata conoscenza della lingua italiana. Si tratta, in tutta evidenza, di motivazioni in fatto non illogiche né contraddittorie, il cui sindacato sfugge al giudizio di legittimità. 1.3. Quanto al profilo relativo alla eventuale restituzione in termini, se è vero che la Corte ha ritenuto (Sez. 2, n. 13697 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zhou, Rv. 266444) che «l'omessa traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotto avente diritto alla traduzione della stessa, dovendosi equiparare alla mancata effettiva conoscenza contemplata dall'art. 175, comma 2, c.p.p., impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia in quanto ha l'effetto di sospendere i termini di impugnazione da parte dell'imputato fintanto che questi non abbia avuto conoscenza dell'atto in una lingua a lui accessibile», è altresì vero che tale diritto è limitato allo straniero alloglotta che alla traduzione «abbia diritto»; circostanza esclusa, nel caso di specie, dai giudici di merito. Non può del resto ignorarsi che l'articolo 143 cod. proc. pen. riserva il diritto all'assistenza linguistica all'imputato «che non conosce la lingua italiana» e che tale condizione, come si è visto, non discende autonomamente dallo status di straniero. 1.4. Del pari infondata è la doglianza secondo cui l'ammissione all'assistenza linguistica non è stata mai revocata dal GIP, in quanto il comma 2 dell'articolo 143 stabilisce che l'autorità giudiziaria «dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna» nei soli casi previsti dal comma 1, ossia quando l'imputato non conosce la lingua italiana. Il primo motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato. 2. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato. 2.1. Il ricorrente censura la motivazione dei giudici del merito ritenendo che il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla autonoma fattispecie di reato di cui al comma 5 dell'articolo 73 del d.P.R. 309/1990 da un lato sulla base della considerazione che le cessioni, benchè plurime, avevano ad oggetto quantitativi minimi di sostanza stupefacente, dall'altro in ragione della posizione marginale dell'imputato nella catena di distribuzione dello stupefacente. 2.2. La norma invocata dal ricorrente prevede una serie di «indicatori» da cui desumere la «lieve entità»: i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero (si tratta di una disgiuntiva corrispondente al termine latino «ve!») la qualità e quantità delle sostanze. 2.3. Le Sezioni Unite della Corte sono reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Tale principio è stato poi ribadito, dopo l'autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici, affermandosi (Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651-01) che «la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio», nonché operando (Sez. 3, Sentenza n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491-01) una distinzione, tra i vari indici, fra quelli concernenti l'azione e quelli concernenti le sostanze: «il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità"». Sarà quindi sulla base della concomitante valutazione degli stessi parametri che potrà formularsi il giudizio sul grado di offensività della condotta, incompatibile con l'ipotesi della lieve entità (Cass. Sez. 6, n. 29132 del 9/5/2017, Merli, rv. 270562). In applicazione di tale principio è stato quindi affermato (Sez.6, n.15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068) che «la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto "piccolo spaccio", che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti». Le Sezioni Unite sono tornate sulla questione (Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018), affermando i principi secondo cui, «la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Rv. 274076-01) e «la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro» (Rv. 274076-02). Nella circostanza la Corte ha evidenziato come la fattispecie di cui al quinto comma dell'articolo 73 si riferisce ad una specifica classe di fatti (quelli comunque tipici, ma di lieve entità, previsti al fine di garantire il rispetto dei principi di offensività e di proporzionalità della pena), che «si pone in rapporto di specialità unilaterale con le altre disposizioni menzionate, essendo indiscutibile che, qualora dovesse venire meno, i medesimi fatti tornerebbero a ricadere nell'ambito di incriminazione di queste ultime». Tratto comune ad entrambe le sentenze delle Sezioni Unite è il riferimento alla necessità di una valutazione complessiva del fatto da parte del giudice di merito che concerna mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza - anche con riferimento specifico alla percentuale di purezza della stessa -, poiché solo in tal modo è possibile - in concreto - formulare un effettivo giudizio di lieve entità, consentendo tra l'altro il controllo da parte del giudice di legittimità sul percorso giustificativo seguito nel merito per affermarne o negarne la configurabilità. Le stesse Sezioni Unite Rico, del resto, già nel 2010 avvertivano del fatto che la questione non può «essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze». In proposito, Sez. 6, Sentenza n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 ha fornito una serie di «indicatori» di cui i giudici del merito potranno tenere conto nella valutazione concreta, che vanno ad aggiungersi a quelli del dato quantitativo e a quello quantitativo della disponibilità di sostanze stupefacenti diverse (che non possono escludere a priori la fattispecie di cui al comma 5 ma debbono comunque essere considerate assieme agli altri indicatori): - la continuatività della condotta; - la sussistenza di fonti di approvvigionamento certe e stabili; - la capacità di rifornire un vasto mercato; - l'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo e il numero di assuntori che sono stati riforniti, in quanto rientranti nella ordinaria capacità di azione del soggetto; - la disponibilità di un assetto organizzativo complesso o l'utilizzo di peculiari e studiate modalità per agire sfuggendo all'ordinaria azione preventiva, soprattutto quando tali modalità coinvolgano il contributo di più soggetti o implichino il ricorso a strumenti particolari, per l'occultamento o la movimentazione della droga (dovendosi certamente escludere l'ipotesi più tenue in caso di gestione di una c.d. «piazza di spaccio», che fa leva su un'articolata organizzazione di supporto e difesa e assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente; Volendo sintetizzare le pronunce della Corte, si può affermare che la valutazione della offensività della condotta non può «essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta», ma deve essere «frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva» (Sez. 3, n. 6871 del 8/7/2016, Bandera, rv. 269149). 2.4. Nel caso di specie, la Corte territoriale (pag. 15 della sentenza impugnata) ha ritenuto insussistenti i presupposti per ritenere l'ipotesi della «lieve entità» evidenziando come: - l'attività di spaccio si fosse protratta nel tempo (a titolo di esempio [OSCURATO:PERSONA] riferisce di avere acquistato stupefacente un giorno sì e uno no per circa un anno) e avesse avuto ad oggetto numerosi compratori (si citano Palmieri, Olibano, Antifumario, Silvestre, Volpe, Cardone, Russo, Donatiello, Picciocchi, Manica, Nappo, Palmiero); - l'attività di spaccio non fosse occasionale, ma si svolgesse con regolarità (pag. 13, dove si parla del Johnson come «fonte di approvvigionamento costante della droga da parte dei vari acquirenti»); - oggetto dello spaccio fossero sostanze stupefacenti diverse, ma entrambe «pesanti» (eroina e cocaina); - l'imputato rispondeva sempre al telefono quando chiamavano gli acquirenti, salvo poi talvolta mandare per effettuare lo scambio, «altri due ragazzi»; le conversazioni fossero sempre veloci, in linguaggio criptato e con tono confidenziale, «così da dimostrare conoscenza e affiatamento» tra i conversanti; circostanze tutte che dimostravano «modalità operative certamente strutturate e riconducibili ad un assetto organizzativo complesso e articolato», con conseguente «significativa offensività» per il bene giuridico tutelato; - l'imputato fosse munito di «stabili canali di rifornimento di eroina e cocaina»; - l'imputato avesse realizzato un «consistente giro di affari», come dimostrato dalle somme complessivamente allo stesso corrisposte nell'arco di tempo investigato dai vari acquirenti. La Corte di appello di Napoli ha pertanto fatto buon governo dei principi stabiliti dalla Corte, operando una valutazione «globale» del fatto al fine di escludere la fattispecie meno grave invocata dal ricorrente non manifestamente illogica, né contraddittoria, né violatrice del precetto penale. Il motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la som
Sentenza Cassazione n. 23959/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris