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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 45799/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso con la quale in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648, co. 2, cod. pen., è stata rideterminata la pena a lui inflitta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuar e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso con la quale in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648, co. 2, cod. pen., è stata rideterminata la pena a lui inflitta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuar e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45799/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris