CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 01024/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE avverso la sentenza in data 05/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza in data 05/12/2024 della Corte di cassazione pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In via preliminare si rileva che in data 11/10/2025 è pervenuta alla Cancelleria di questa Corte una dichiarazione -raccolta a modello IP1 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara- con la quale [OSCURATO:PERSONA] fa presente di avere appreso occasionalmente che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse proposto ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.. Precisa di non avere conferito all’[OSCURATO:PERSONA] l’incarico di presentare detto ricorso e che nel caso che allo stesso fosse stata allegata una procura, essa doveva intendersi disconosciuta e revocata con effetto immediato. Con la stessa dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la validità dei ricorsi presentati ai sensi degli artt. 625-bis cod. proc. pen. dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che risulta versata in atti la nomina -datata 3 luglio 2025- dell’[OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con contestuale conferimento della “procura speciale e specifico mandato ai fini di proporre ricorso per cassazione ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza n. 8562.25”. Nonostante ciò, va comunque osservato che la dichiarazione descritta nella narrativa in fatto si risolve in una rinuncia all’impugnazione presentata dall’[OSCURATO:PERSONA], il che conduce all’inammissibilità del ricorso sottoscritto dal menzionato difensore. 2. Le circostanze della rinuncia esimono dalla statuizione sulle spese. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso,