CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33357/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 8602/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5653/4/2016, depositata in data 30 settembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] fra Cooperative – [OSCURATO:PERSONA] nell’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] a r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 097 2004 03232264 35, contenente l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle sanzioni di cui all’avviso di accertamento n. Oggetto: Cartella di pagamento – Nullità della notifica del ricorso per cassazione - Ordine di rinnovazione della notifica – Inosservanza - Conseguenze – Inammissibilità del ricorso. 532308142 per l’anno 1988, lamentando l’omessa notifica del predetto avviso ed eccependo, in subordine, la nullità della cartella di pagamento per intervenuto condono tombale ai fini Iva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo nulla la notifica sia della cartella di pagamento che del prodromico avviso di accertamento. 2. L’Agenzia delle entrate interponeva gravame dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che rigettava l’appello. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 314 depositata l’08/01/2025, comunicata alla ricorrente il 09/01/2025, appurata la nullità della notifica del ricorso per cassazione in quanto eseguita presso il codifensore nominato in primo grado non domiciliatario, ha rinviato a nuovo ruolo disponendo la rinotifica del ricorso alla società contribuente presso il difensore domiciliatario nominato in primo grado (dott. [OSCURATO:PERSONA]), al curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA] e all’agente della riscossione, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 04/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha lamentato la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992 ed art. 156 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) e 4) cpc» per aver la CTR erroneamente ritenuta invalida la notifica dell’avviso di accertamento sebbene la società contribuente avesse tempestivamente impugnato detto atto con ricorso definito con sentenza della CTP di Roma n. 238/37/01. 2. Va, preliminarmente, rilevato che non risulta ottemperato l’ordine di rinotifica del ricorso per cassazione, disposto con ordinanza depositata l’08/01/2025, non avendo l’Agenzia delle entrate provveduto al deposito della documentazione attestante la riattivazione del procedimento notificatorio. 3. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,il termine per il deposito del ricorso notificato previsto dall'art. 371-bis c.p.c. - pur riferendosi espressamente all'ipotesi in cui sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso - è applicabile, per interpretazione estensiva, anche nel caso in cui sia ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con la conseguenza che il deposito tardivo dell'atto notificato determina l'improcedibilità del ricorso (Cass. 08/07/2024, n. 18539), mentre, nel caso, come quello di specie, in cui l’ordine di rinotifica non venga (anche solo parzialmente) osservato, la conseguenza è l’inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass.25/01/2017, n. 1930). 4. Va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della società contribuente. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consigl