CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 luglio 2024
Cassazione n. 13592/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della Corte d'appello di Firenze. Letto il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la pronuncia indicata in epigrafe emessa il 5 luglio 2024, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa in data 11 novembre 2022 (con termine di giorni 90 per il deposito dei motivi), con cui il medesimo imputato veniva condannato per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 alla pena di 4 mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda, per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di bevande alcoliche, accertata il 5 giugno 2019. La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di ufficio dell'imputato, assente in primo grado, per mancanza di allegazione dello specifico mandato ad impugnare e della elezione di domicilio, richiesta dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.. 2. Il difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per i seguenti motivi. 2.1 Con i primi due motivi, il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, anche a seguito della modifica intervenuta con la legge n. 114 del 9 agosto 2024. In particolare, osserva che la norma in questione contrasta con i principi costituzionali afferenti al diritto di difesa, alla presunzione di non colpevolezza, all'obbligo di motivazione correlato alla necessità di effettiva verifica sulla legittimità dei provvedimenti, oltre che con i principi sovranazionali ratificati dal nostro Stato. La rilevanza della questione risulterebbe avvalorata dal fatto che il reato in contestazione è ormai caduto in prescrizione. Oltre a tali profili, evidenzia la centralità del diritto all'impugnazione, correlato alla garanzia della difesa "tecnica", senza distinzioni tra difensori di fiducia e d'ufficio, sicchè risulterebbe irragionevole la differenziazione delle modalità di accesso all'impugnazione tra gli uni e gli altri; ed inoltre, la necessità di garantire una effettiva parità delle parti in materia di impugnazioni. 2.2 Con il terzo, quarto e quinto motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, rispettivamente in ordine alla omessa declaratoria di intervenuta prescrizione, al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, al diniego della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]. 1. Il ricorso è inammissibile, dovendosi ritenere che la Corte distrettuale abbia correttamente applicato la disposizione prevista nell'art. 581, al comma 1 quater cod.proc. pen.. 1.1 L'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, prevedeva che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». A seguito della modifica dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen, ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114, la necessità di uno specifico mandato ad impugnare è stata mantenuta solo nel caso di impugnazione proposta dal difensore di ufficio dell'imputato per il quale si sia proceduto in assenza. 1.2 Con numerose pronunce questa Corte ha affermato che l'asserito contrasto dell'art.581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. con i principi costituzionali poggia su una indimostrata restrizione della facoltà d'impugnazione che deriverebbe dal chiedere all'imputato, assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato, di cui pure era stato posto a conoscenza, di indicare un domicilio che renda più agevole il processo di notificazione dell'atto d'impugnazione e, soprattutto, di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna a ulteriori spese. L'onere richiesto all'appellante non è irragionevole rispetto all'esigenza di consentirgli la certa conoscenza della celebrazione del processo di appello e, dunque, la possibilità di parteciparvi con piena consapevolezza. Si è affermato che l'art. 581, comma 1-quater, e l'art. 581, comma 1-ter, del codice di rito «non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo» (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324 - 01). Dette norme, «non comportando una limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma regolando le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà spettante al suo difensore, non si pongono direttamente in contrasto né con il principio costituzionale della inviolabilità del diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost., né con il correlato principio della presunzione di non colpevolezza operante fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di cui all'art. 27, secondo comma Cost.; né, in quanto tali, toccano il diritto costituzionale ad impugnare (peraltro, solo con il ricorso per cassazione e per violazione di legge) ogni sentenza, riconosciuto dall'art. 111, settimo comma, Cost.Deve, perciò, escludersi, che tali nuove disposizioni producano un ingiustificato ovvero un "non ragionevolmente giustificato" squilibrio nei rapporti tra le parti necessarie del processo penale, cioè l'imputato e il rappresentante della pubblica accusa» (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 - 01). Inoltre, «le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cit. si pongono in stretta correlazione con la nuova disciplina del processo in assenza, tesa a ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando, d'altro canto, il diretto coinvolgimento dell'imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo. E sempre in correlazione al più ampio ambito di applicazione delle regole del giudizio in absentia, è stata anche modificata la disciplina della rescissione del giudicato, rapportandola alla prova della mancanza di conoscenza della pendenza del processo che può essere ora riferita anche soltanto al giudizio di appello» (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan, Rv. 285984 - 01). Questi principi, a cui aderisce il Collegio, sono stati richiamati anche da ultimo in numerose pronunce di legittimità, che hanno escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta (fra le tante cfr. Sez. 1, n. 34720 del 28/06/2024, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 34052 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 32762 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fan; Sez. 4, n. 32963 del 22/05/2024, Leo; Sez. 2, n. 25422 del 03/05/2024, [OSCURATO:PERSONA]). 1.3 In conclusione, deve ritenersi che la Corte di appello, escludendo la non manifesta infondatezza della questione, abbia correttamente rilevato la violazione dell'art. 581, comma 1 quater, cod.proc.pen, dichiarando, per l'effetto, l'inammissibilità del proposto gravame, posto che contestualmente ad esso non erano stati depositati lo specifico mandato a impugnare da parte dell'appellante e la prescritta dichiarazione o elezione di domicilio, indispensabile ex lege ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 2. L'inammissibilità del ricorso osta alla valutazione del decorso del termine prescrizionale. 2.1 Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).2.2 Va dato atto della recentissima decisione delle Sezioni Unite, con sentenza resa all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, che ha dato risposta al seguente quesito: "se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019". Nella informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione, si legge che la soluzione data dalla Corte è affermativa, e pertanto, "per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017". In dettaglio, per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge n.103/2017 ha modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. 2.3 In applicazione della suddetta disciplina, poiché il reato è stato commesso il 5 giugno 2019, e perciò nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, comprensiva della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen.. Di conseguenza, al termine fisiologico di prescrizione (anni 5: termine ordinario di anni 4, prolungato di anni 1/4 ex art.161 cod.proc. pen.), occorre aggiungere la sospensione dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Nel caso di specie, come si ricava dagli atti, la decisione di primo grado è stata adottata in data 11 novembre 2022, con termine di giorni 90 per i motivi, dalla cui scadenza (9/02/2023), fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello (5/07/2024), è decorso un tempo pari ad anni 1, mesi 4 e giorni 26 . Pertanto, dalla data del commesso reato (5 giugno 2019), aggiungendo il termine fisiologico di prescrizione (anni 5) e la sospensione ex lege Orlando (in misura di anni 1, mesi 4 e giorni 26), si perviene al 31 ottobre 2025. Di conseguenza, il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello (5/07/24) e, peraltro, non lo è ad oggi. 3. Restano assorbiti gli ulteriori motivi proposti. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condan