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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 34225/2021

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7892-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 4389 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3583/2018 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 09/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];

1. Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 3583/2018, depositata 1149.8.2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal relatore, cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA], titolare di una impresa di autotrasporti, proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, con i quali - all'esito delle indagini bancarie condotte sui conti correnti del contribuente e della relativa istruttoria svolta sulle relative movimentazioni bancarie- per effetto di pagamento di fatture per operazioni inesistenti, l'Ufficio procedeva alla rettifica della dichiarazione presentata dalla parte ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) DPR 600/73 con riliquidazione dei tributi.

La CTP di Milano rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte del contribuente, era confermata dalla CTR. - Per la cassazione della sentenza sopra menzionata, il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso -illustrato da memoria- al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Considerato che - Il ricorso consta di quattro motivi (con il secondo, a sua volta, articolato in quattro sotto motivi), i quali recano: 1) "Violazione e falsa applicazione art. 36 comma 2 nn. 2 e 4 d.

Igs. 546/92, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente con memoria 29.2.2018 e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia"; 2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.

Igs. 546/92 e dell'art. 2729, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia"; 2.1) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.

Igs. 546/92 e dell'art. 2729, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente costituita dalle trascrizioni delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] srl in sede penale e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia"; 2.2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.

Igs. 546/92 e dell'art. 2729, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per avere il giudice di merito omesso di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente costituita dalle dichiarazioni dei dipendenti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia."; 2.3) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.

Igs. 546/92 e dell'art. 2729, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente costituita dalle sentenze definitive di assoluzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia."; 2.4) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.

Igs. 546/92 e dell'art. 2729, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente costituita dalla sentenza pronunciata dalla CTR di Milano con la quale ha accolto il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] riferito all'anno d'imposta 2004."; 3) "Falsa applicazione dell'art. 57 d.

Igs. 546/92, per la violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 del CEDU e degli articoli 50 e 52 della Carta in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."; 4) "Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere omesso l'esame di un motivo di impugnazione e segnatamente l'eccepita violazione del combinato disposto ex artt. 10-12 e 15 d.

Igs. 546/92 (concernente le spese di giudizio)". - Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni, fatta eccezione per i motivi sub 3) e 4) che sono, peraltro, da rigettare.- Con i primi due motivi -il secondo nei diversi profili enucleati dal ricorrente e sopra riportati- parte ricorrente, nel dedurre violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5, pone in essere, innanzi tutto, una mescolanza di censure tra di loro incompatibili, atteso che l'una esclude l'altra.

In secondo luogo, il ricorso (nella parte in esame) è assemblato, costituendo esso il risultato di una pluralità di documenti riprodotti integralmente, senza che gli stessi siano accompagnati da una selezione e/o rielaborazione sintetica dei rispettivi contenuti, non potendosi esigere -ed ancor prima ammettere- che sia la Corte a provvedere alla indagine ed alla selezione di quanto necessario alla decisione (cfr., ex multis, Cass.n. 9382/2020).

Un terzo profilo di inammissibilità si rinviene, poi, nella non consentita prospettazione della violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5, atteso che la controversia ha fatto registrare una doppia sentenza conforme, sfavorevole al contribuente.

Per ultimo, la parte del ricorso in commento, nel lamentare l'omesso esame di documentazione, si caratterizza per genericità e finisce -del tutto inammissibilmente- con il censurare 1"apprezzamento del merito della controversia dato dalla CTR e con il prospettare una propria diversa lettura degli atti di causa. - Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio del ne bis in idem con riferimento alla sentenza che, in sede penale, ha mandato assolto il [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è infondato a ragione del fatto che mancano i presupposti perchè l'invocato principio possa trovare applicazione, atteso che il presente giudizio ha per oggetto annualità fiscali diverse da quella che ha costituito oggetto del processo penale (cfr. Cass. n. 21694/2020). s -est - Il quarto motivo ha per oggetto il regolamento processuale a o tato dalla CTR: anche tale motivo è da rigettare atteso che la sentenza impugnata ha fatto corretto, ineccepibile, uso del principio della soccombenza in tema di spese.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, .lfzet,st-G dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello timaito per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7892-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 4389 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3583/2018 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 09/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 1. Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 3583/2018, depositata 1149.8.2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal relatore, cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA], titolare di una impresa di autotrasporti, proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, con i quali - all'esito delle indagini bancarie condotte sui conti correnti del contribuente e della relativa istruttoria svolta sulle relative movimentazioni bancarie- per effetto di pagamento di fatture per operazioni inesistenti, l'Ufficio procedeva alla rettifica della dichiarazione presentata dalla parte ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) DPR 600/73 con riliquidazione dei tributi. La CTP di Milano rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte del contribuente, era confermata dalla CTR. - Per la cassazione della sentenza sopra menzionata, il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso -illustrato da memoria- al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Considerato che - Il ricorso consta di quattro motivi (con il secondo, a sua volta, articolato in quattro sotto motivi), i quali recano: 1) "Violazione e falsa applicazione art. 36 comma 2 nn. 2 e 4 d. Igs. 546/92, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente con memoria 29.2.2018 e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia"; 2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d. Igs. 546/92 e dell'art. 2729, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia"; 2.1) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d. Igs. 546/92 e dell'art. 2729, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente costituita dalle trascrizioni delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] srl in sede penale e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia"; 2.2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d. Igs. 546/92 e dell'art. 2729, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per avere il giudice di merito omesso di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente costituita dalle dichiarazioni dei dipendenti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia."; 2.3) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d. Igs. 546/92 e dell'art. 2729, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente costituita dalle sentenze definitive di assoluzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e per difetto di motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia."; 2.4) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d. Igs. 546/92 e dell'art. 2729, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere omesso il giudice di merito di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente costituita dalla sentenza pronunciata dalla CTR di Milano con la quale ha accolto il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] riferito all'anno d'imposta 2004."; 3) "Falsa applicazione dell'art. 57 d. Igs. 546/92, per la violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 del CEDU e degli articoli 50 e 52 della Carta in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."; 4) "Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere omesso l'esame di un motivo di impugnazione e segnatamente l'eccepita violazione del combinato disposto ex artt. 10-12 e 15 d. Igs. 546/92 (concernente le spese di giudizio)". - Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni, fatta eccezione per i motivi sub 3) e 4) che sono, peraltro, da rigettare.- Con i primi due motivi -il secondo nei diversi profili enucleati dal ricorrente e sopra riportati- parte ricorrente, nel dedurre violazione dell'art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5, pone in essere, innanzi tutto, una mescolanza di censure tra di loro incompatibili, atteso che l'una esclude l'altra. In secondo luogo, il ricorso (nella parte in esame) è assemblato, costituendo esso il risultato di una pluralità di documenti riprodotti integralmente, senza che gli stessi siano accompagnati da una selezione e/o rielaborazione sintetica dei rispettivi contenuti, non potendosi esigere -ed ancor prima ammettere- che sia la Corte a provvedere alla indagine ed alla selezione di quanto necessario alla decisione (cfr., ex multis, Cass.n. 9382/2020). Un terzo profilo di inammissibilità si rinviene, poi, nella non consentita prospettazione della violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5, atteso che la controversia ha fatto registrare una doppia sentenza conforme, sfavorevole al contribuente. Per ultimo, la parte del ricorso in commento, nel lamentare l'omesso esame di documentazione, si caratterizza per genericità e finisce -del tutto inammissibilmente- con il censurare 1"apprezzamento del merito della controversia dato dalla CTR e con il prospettare una propria diversa lettura degli atti di causa. - Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio del ne bis in idem con riferimento alla sentenza che, in sede penale, ha mandato assolto il [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato a ragione del fatto che mancano i presupposti perchè l'invocato principio possa trovare applicazione, atteso che il presente giudizio ha per oggetto annualità fiscali diverse da quella che ha costituito oggetto del processo penale (cfr. Cass. n. 21694/2020). s -est - Il quarto motivo ha per oggetto il regolamento processuale a o tato dalla CTR: anche tale motivo è da rigettare atteso che la sentenza impugnata ha fatto corretto, ineccepibile, uso del principio della soccombenza in tema di spese. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, .lfzet,st-G dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello timaito per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stess
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