CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 14061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 10337-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], 2022 in persona del Presidente e legale rappresentante 278 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA N.R.G. 10337/2016 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1287/2015 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 332/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sull'appello principale dell'Inps e su quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del primo, respinto il secondo, ha rigettato la domanda introduttiva del giudizio con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria dell'Inps e la nullità dell'avviso di addebito per contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] ed Associati, in relazione agli anni dal 2004 al 2011, e per un importo complessivo di euro 31.120,69; 2. per quanto solo rileva in questa sede, a fondamento del decisum, la Corte di appello ha considerato gli elementi che erano N.R.G. 10337/2016 emersi in sede di accertamento ispettivo e, in particolare, l'assunzione di braccianti a tempo determinato, il tipo di coltura del terreno (uliveto seminativo, irriguo), il reddito agrario, le caratteristiche dell'attività svolta dal Pangallo, di mero coordinamento e gestione dell'azienda senza partecipazione al lavoro manuale dei fondi, in uno al lungo periodo temporale ( 2004/ 2009) in cui l'esercizio dell'attività risultava documentato dalla Camera di Commercio, ed ha poi concluso, giudicando accertati i presupposti necessari per l'iscrizione del Pangallo negli elenchi degli imprenditori agricoli professionali. A tale riguardo, la Corte di appello ha osservato, anche, come il Pangallo, cui era stato comunicato l'esito dell'accertamento, si fosse limitato a difese generiche e meramente assertive della insussistenza dell'obbligo contributivo; 3. della decisione chiede la [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo; 4. l'INPS ha depositato procura speciale; [OSCURATO:PERSONA]: 5. con l'unico motivo il ricorrente deduce -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la violazione dell'art. 2697 cod.civ. per avere la Corte di appello rigettato la domanda sull'erroneo presupposto della non contestazione da parte del Pangallo dei requisiti posti dall'Inps a fondamento della pretesa e sull' erronea applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio, avendo la Corte di appello esonerato l'INPS dalla prova dei presupposti del credito; 6. il motivo è da respingere; 7. è noto che, secondo l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del N.R.G. 10337/2016 diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. in tale senso, nr. 22862 del 2010, v. pure Cass.n. 14965 del 2012; in motivazione, Cass. nr. 23038 del 2019; Cass. nr. n.26274 del 2020); 8. la sentenza impugnata, a ben vedere, non si è discostata dall'espresso principio. La Corte di merito ha valutato, criticamente, gli esiti dell'istruttoria amministrativa, anche alla stregua dei dati documentati dalla camera di commercio, e, all'esito, ha formulato il giudizio conclusivo nel senso del raggiungimento della prova favorevole alla tesi dell'Istituto previdenziale; 9. l'affermazione della sentenza secondo cui il Pangallo si fosse limitato a difese generiche e assertive circa l'assenza dell'obbligo contributivo non costituisce un ribaltamento dell'onere probatorio, ma - conformemente alla sopra indicata regola di giudizio - esprime piuttosto la valutazione di tutte le risultanze di causa e il giudizio di assenza di elementi processuali addotti dalla parte privata, per contrastare un quadro probatorio a sé sfavorevole e orientare verso un diverso esito della lite; 10. sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va rigettato; 11. nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell'INPS; 12. va, invece, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto; P.Q.M. N.R.G. 10337/2016 La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Così deciso, nell'adunanz