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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 13581/2026

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025 della CORTE APPELLO di NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza‘concordata’, in relazione al trattamento sanzionatorio (art. 133 e 62 bis cod. pen.).2.

Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per motivi non consentiti dato che, pergiurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili sono quelle relative allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso delProcuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudicedi appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01)3.

L’impugnazione è inammissibile con condanna (art. 616 c.p.p.) del ricorrente allespese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di unasomma che, in ragione della colpa nel proporre il ricorso, si fissa in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 06/02/2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della CORTE APPELLO di NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza‘concordata’, in relazione al trattamento sanzionatorio (art. 133 e 62 bis cod. pen.).2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per motivi non consentiti dato che, pergiurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili sono quelle relative allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso delProcuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudicedi appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01)3. L’impugnazione è inammissibile con condanna (art. 616 c.p.p.) del ricorrente allespese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di unasomma che, in ragione della colpa nel proporre il ricorso, si fissa in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 06/02/2026Il Consigliere relatore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13581/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris