CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UDICE-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia n. 7345/2024 depositata il 03/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8224/2025Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21054/2026Data pubblicazione 21/06/20261. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con lasentenza n. 7345/2024 depositata in data 03/10/2024, ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza n. 674/2023(pubblicata in data 13/06/2023), con la quale la Corte di giustizia tributariadi primo grado di Agrigento aveva respinto il ricorso proposto dalla societàcontribuente contro la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’anno d’imposta 2018.2. La contribuente ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.3. La parte intimata non si è costituita.4. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione o falsaapplicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4 cod.proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ.1.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nella partein cui ha ritenuto che:- la proposizione del ricorso introduttivo ha sanato eventuali irregolaritào nullità della notificazione della cartella;- secondo la giurisprudenza di legittimità l’avviso di accertamento èvalido anche se contiene la firma a stampa del funzionario;- la notifica proveniente da indirizzo pec non risultante da pubbliciregistri non può ritenersi nulla, atteso che nessuna norma prevede talesanzione;- la cartella contiene gli elementi necessari e sufficienti per far conoscerela natura e l’importo della pretesa.1.2. Ad avviso della ricorrente la CGT2 ha adottato una motivazioneultra petita, dato che la parte appellante non aveva prospettato le censuresulle questioni indicate. Il rigetto dell’appello è stato fatto in terminiNumero registro generale 8224/2025Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21054/2026Data pubblicazione 21/06/2026apodittici, senza alcun riferimento alle fattispecie concrete. Ad avviso dellaricorrente si tratta di motivazione apparente, avendo la CGT2 omesso diindicare gli elementi posti alla base del proprio convincimento.1.3. Il motivo – a parte l’inconciliabilità tra la censura della motivazioneapparente (che non consente di individuare l’iter logico seguito dal giudiceper giungere a una determinata decisione) e quella di violazione del divietodi ultrapetizione (che presuppone l’individuazione delle questioniprospettate e di quelle decise dal giudice) - è, comunque, infondato nellaparte in cui denuncia il carattere apparente della motivazione, posto che ilvizio di insufficiente motivazione è definitivamente uscito dall’ambitoapplicativo dell’art. 360, primo comma, c.p.c. a seguito della riforma del2012, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, da oltre undecennio (v. Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).1.4. Con riferimento al vizio di ultrapetizione il motivo è, invece,fondato, determinando la nullità parziale della sentenza impugnata nellaparte in cui si è pronunciata su questioni non prospettate dalle parti.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione ofalsa applicazione degli artt. 12 e 18 d.lgs. n. 546/1992, artt. 77, 81, 83,101 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc. civ. Nullità della sentenza e del procedimento.2.1. Con tale motivo la ricorrente espone che, con il motivo n. 3dell’appello aveva reiterato il motivo n. 1 della memoria illustrativa delprimo giudizio, dove, nella prima difesa utile, aveva dedotto: «Puntoessenziale e decisivo della controversia. Il procedimento non poteva nelprimo giudizio essere iniziato o proseguito ex artt. 77 e 81 c.p.c. (SS.UU.n. 7514/2022). Irregolare formazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.e art. 111 Cost. Inammissibilità costituzione nel primo giudizio diRiscossione Sicilia. Vizio legitimatio ad processum. Difensore legale sfornitoab imis valida procura ad litem. Difetto legitimatio ad causam ex art. 81c.p.c. rilevabilità ex officio. Giurisprudenza consolidata suprema CorteNumero registro generale 8224/2025Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21054/2026Data pubblicazione 21/06/2026accolta dalla CTR Sicilia. Omessa contestualità procura all’atto processuale.Insanabilità ex art. 182 inesistenza procura (SS,UU. n. 37434/2022).Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 D.Lgs. n. 546/93 e artt. 77, 81,83, 101, 112 e 115 c.p.c.»2.2. La ricorrente lamenta, tuttavia, che la procura notarile con la qualeè stato conferito al Direttore Generale - Procuratore la rappresentanzaprocessuale e sostanziale, non è stata prodotta nel corso del giudizio, con ilconseguente difetto di legitimatio ad processum, in capo al DirettoreGenerale, mentre il difensore legale costituito risulta privo dello iuspostulandi per essere stata conferita la procura da soggetto sprovvisto, sulpiano documentale, del relativo potere, rilevabile ex officio. La costituzionein giudizio di [OSCURATO:PERSONA] era pertanto da considerare inammissibile.2.3. La ricorrente richiama, quindi, la decisione impugnata che sul puntoha affermato che: «L’inosservanza dell’art. 77 c.p.c. comporta il difetto dellalegitimatio ad processum in capo al rappresentante esclusivamenteprocessuale e quindi la nullità della procura alle liti da costui rilasciata aterzi ed il difetto di ius postulandi in capo al procuratore. Tuttavia “ …lapersona fisica che ha conferito la procura alle liti non ha l’onere didimostrare tale sua qualità solo ove se l’organo che ha conferito il potere dirappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallostatuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potererappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale …”(Cassazione n. 20164 del 2015). Il conferimento dei relativi poteri dirappresentanza discende da atti pubblici quindi conoscibili ovveroconsultabili erga omnes.»2.4. La ricorrente evidenzia che la disciplina del Capo V del titolo V dellibro V del Codice Civile non prevede che il direttore generale, nell’ambitodella società per azioni, abbia il potere di rappresentare verso l’esterno lasocietà (ivi incluso, pertanto, il rilascio di valida procura ad litem), salvospecifica attribuzione, statutaria o dell’organo amministrativo, e salvo cheNumero registro generale 8224/2025Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21054/2026Data pubblicazione 21/06/2026la persona che rivesta la qualifica di direttore generale alleghi di essere(anche) legale rappresentante della società.2.5. Nel caso in esame, il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] attività meramente interna ed esecutiva e non ha fornito alcunelemento di prova del possesso di poteri rappresentativi che lo abilitino alrilascio di valida procura ad litem.La procura prodotta da [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, inidonea afondare i poteri rappresentativi in capo al suo difensore e domiciliatario Avv.[OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che tutti gli atti compiuti daquest’ultima in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] – sulla basedi una procura (invalida) rilasciata quale direttore generale f.f., che non hafornito la prova della sussistenza della titolarità della rappresentanzasostanziale societaria - sono inammissibili.2.6. In conclusione, ad avviso di parte ricorrente la CGT2 - una voltaaccertata l’omessa produzione della procura notarile con la quale il legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito la rappresentanzasostanziale al Direttore Generale, che era, quindi, un rappresentantevolontario privo, in realtà, di legitimatio ad processum ex art. 77 c.p.c. -non potendo far regredire il procedimento al giudice tributario di prime cure,avrebbe dovuto ritenere e dichiarare l’inammissibilità dell’atto dicostituzione dell’Agente della riscossione nel primo giudizio, accogliendo ilricorso introduttivo e condannando alle spese di lite di entrambi i giudizi.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione o falsaapplicazione art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 111, comma 6, Cost., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.3.1. Con tale motivo la ricorrente rileva di aver contestato - con il motivon. 1 di pag. 1 di 7 della memoria illustrativa del primo giudizio, i.e. allaprima difesa utile - l’irregolare formazione del contraddittorio ex art. 101c.p.c. e art. 111 Cost. per vizio di legitimatio ad processum del direttoregenerale, per omessa produzione della procura notarile con la quale alloNumero registro generale 8224/2025Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21054/2026Data pubblicazione 21/06/2026stesso è stata conferita la rappresentanza sostanziale societaria e in difettodello ius postulandi del difensore legale costituito ex art. 81 c.p.c., peressere stata conferita la procura da soggetto sprovvisto, sul pianodocumentale, del relativo potere. Secondo la giurisprudenza di legittimitàconsolidata, se una parte processuale ha eccepito il difetto dirappresentanza sostanziale per radicale nullità della procura alle liti, l’altradeve produrre immediatamente la documentazione all’uopo necessaria,senza attendere da parte del giudice adito l’assegnazione del termine aprovvedere ex art. 182 c.p.c., sotto pena della nullità insanabile dellacontestata procura (Cass. n. 22564/2020).3.2. La CGT2 ha omesso di accertare che l’Agente della riscossione nonaveva prodotto alcun elemento di prova del possesso da parte del direttoregenerale dei poteri appresentativi tali da abilitarlo al rilascio di procura alleliti al difensore legale costituito, conseguendone l’inammissibilità dellacostituzione nel primo giudizio di [OSCURATO:PERSONA].4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminatiinsieme e sono fondati nei temini di seguito specificati.Nella procura alle liti - riprodotta dalla parte ricorrente in via analogica(a pag. 5 del ricorso in cassazione) e recante la sottoscrizione del direttoregenerale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – sono richiamati gli estremi dellaprocura rilasciata, con atto notarile, dal Presidente della società al direttoregenerale, mediante l’indicazione del numero di repertorio e di raccolta.4.1. Secondo questa Corte, in tema di capacità processuale, qualora laprocura sia rilasciata dal direttore generale di una società che si assumamunito del potere rappresentativo di quest’ultima, ossia da un soggettodiverso da quelli - come la persona fisica che ricopre la carica diamministratore - aventi per legge la rappresentanza sociale e per i qualisoltanto, una volta adempiute le prescritte formalità, può presumersi lacapacità processuale, occorre la prova della speciale "legitimatio adprocessum", ossia della sussistenza dell'asserito potere rappresentativo,Numero registro generale 8224/2025Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21054/2026Data pubblicazione 21/06/2026quale eccezione alla regola della esclusiva spettanza di questo agliamministratori (Cass., 09/10/2015, n. 20387).Tale affermazione deve essere collegata, tuttavia, con quanto precisato,in precedenza, dalle Sezioni Unite, secondo le quali la persona fisica che haconferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale suaqualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzodi persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito ilpotere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivoo dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potererappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi,spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potererappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica nonsoggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrarel'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione dellarelativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo ilgiudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettivaesistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli soloverificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto dellapersona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamenteidonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridicastessa» (Cass., Sez. U, n. 20596 del 01/10/2007; conf., da ultimo, Cass. n.15914 del 14/06/2025).4.2. Riassumendo la questione – anche alla luce di quanto recentementeprecisato da Cass. 27/04/2026, n. 11255 – deve concludersi, da un lato,che la persona fisica (diversa dal legale rappresentante), che ha conferito ilmandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, essendosufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che harilasciato la procura, normalmente risultante dai pubblici registri; dall’altrolato, tuttavia, la parte che intende contestare in giudizio l’effettiva esistenzadel potere esercitato dal soggetto che conferisce la procura ha l’onere diNumero registro generale 8224/2025Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21054/2026Data pubblicazione 21/06/2026proporre una specifica e tempestiva eccezione in ordine all'effettivaesistenza del potere esercitato e all’impossibilità di verificare talecircostanza attraverso la consultazione di registri pubblici.Nel caso di specie la ricorrente nell’illustrare il terzo motivo di ricorso harichiamato la memoria depositata in primo grado prodotta sub doc. 3.5.,dove a pag. 4 si legge che: «L’identità del rappresentante legale risulta NONessere ricavabile da alcuna enunciazione esplicita avvenuta in atti esterni,né dalla procura notarile del Presidente al Direttore Generale, stante chetale atto NON è stato prodotto, mentre il difensore legale costituito risultaessere privo della legittimazione a contraddire ex art. 81 c.p.c.»Alla luce di quanto precisato da Cass., Sez. U, n. 20596 del 2007 erecentemente da Cass., n. 11255 del 2026, deve ritenersi che l’eccezionerelativa al difetto di rappresentanza della persona che ha rilasciato laprocura per l’agente della riscossione sia stata fatta tempestivamente dallasocietà contribuente e sia stata altresì corredata, in modo specifico,dall’allegazione circa la mancanza di atti esterni che consentisserol’individuazione del rappresentante quale soggetto effettivamentelegittimato a rilasciare la procura alle liti.4.2. Tale carenza, pur integrando un’invalidità processuale che inficia lacostituzione in giudizio dell’agente della riscossione suscettibile diripercuotersi sulla liquidazione delle spese di lite in caso di soccombenza delcontribuente, non determina, tuttavia, l’invalidità della sentenza nella partein cui si pronunci sulla fondatezza della pretesa impositiva indicata nellacartella di pagamento, salvo che la ratio decidendi della decisioneimpugnata non fosse fondata su eccezioni cd. in senso stretto sollevate dallaparte (resistente) che si è costituita tramite un soggetto privo dilegittimazione processuale. Tale aspetto non è stato, tuttavia, lambito dallecensure svolte dalla ricorrente con il secondo e il terzo motivo di ricorso.4.3. Deve, quindi, affermarsi che: «Nel giudizio tributario instaurato aseguito dell’impugnazione della cartella di pagamento, il difetto diNumero registro generale 8224/2025Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21054/2026Data pubblicazione 21/06/2026legitimatio ad processum del direttore generale della società esercente ilservizio di riscossione - conseguente alla mancata produzione della procurarilasciata dal presidente della società stessa - può determinare, ove eccepitotempestivamente e in modo specifico, dalla controparte, l’inammissibilitàdelle controdeduzioni depositate dalla parte resistente e ripercuotersi sullaliquidazione delle spese in caso di soccombenza del contribuente, ma noncomporta, di per sé, la nullità della sentenza anche nella parte in cui sipronunci sulla legittimità della pretesa impositiva indicata nell’attoimpositivo impugnato, a meno che la decisione non risulti fondata sueccezioni in senso stretto sollevate dalla parte carente di legittimazioneprocessuale.»5. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione o falsaapplicazione dell’art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, degli artt. 14 e 23 del d.lgs.n. 546 del 1992 e artt. 101 e 102, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4 cod. proc. civ.5.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente – richiamate le censuresvolte davanti al giudice di prime cure (pag. 7 del ricorso in cassazione) ereiterate in sede di appello, rileva, in sostanza, che secondo il giudice diprime cure, il titolo esecutivo sotteso all’iscrizione a ruolo era statoimpugnato, unitamente alla cartella. Richiama, quindi, i motivi prospettatiin sede di ricorso introduttivo incentrati sull’insussistenza della pretesacreditoria, nullità della cartella per mancata notifica dell’atto presuppostoquale titolo esecutivo e inesistenza del titolo esecutivo. Evidenzia, poi, chel’agente della riscossione non ha scelto la chiamata diretta ex art. 39 d.lgs.n. 112 del 1999 mediante la “litis denuntiatio” ex art. 106 c.p.c., bensì conla modalità indiretta ex art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, tramite la richiestadi autorizzazione al giudice adito. Afferma, quindi, a pag. 8 del ricorso incassazione: «Orbene, l’omessa litis denuntiatio all’Ente impositore,incombente in capo all’AdR ex art. 39 D.Lgs. 112/1999, che risultacontumace alla data di trattazione del merito, comporta che i vizi contestatiNumero registro generale 8224/2025Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21054/2026Data pubblicazione 21/06/2026dell’atto prodromico, pure esso impugnato, ne determina la nullità, cheinficia di nullità derivata l’atto consequenziale, la cartella di pagamento(SS.UU. n. 16412/2007; Cass. n. 5474/2017; Cass. n. 16685/2019; intermini, CTR Sicilia nn. 6064/03/20; 7179/1219 e 1414/01/21), che risultaessere priva del titolo esecutivo sottostante. L’Ente impositore (noncostituitosi per colpevole inerzia dell’AdR ex art. 39 D.Lgs. 546/92) el’agente della riscossione che lo sostituisce nel processo, non hanno fornitoalcun elemento di prova dell’asserita rituale notificazione dell’attoprodromico nonché la sua formazione. La censura è stata reiterata con ilmotivo n. 2 d pag. di 18 dell’appello (doc. n.3.8), affermando l’omessaprova della sussistenza del titolo esecutivo e la sua formazione.»5.2. La CGT2 sul punto ha ritenuto, tuttavia, che la notifica della cartelladi pagamento a seguito di controllo automatizzato deve ritenersi legittimaanche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal c. 3dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, ogni qual volta la pretesa derivi dalmancato versamento di somme esposte in dichiarazione dalla stessacontribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelleeffettivamente versate, posto che la comunicazione preventiva all’iscrizionea ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nelladichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi èalcun obbligo di preventiva informazione se la contribuente ha poi omessodi versare gli importi dichiarati.5.3. Ad avviso di parte ricorrente, tuttavia, il giudice tributario di primaistanza ha omesso di accertare la mancata costituzione in giudizio dell’Enteimpositore che risulta esser l’unico contraddittore che avrebbe dovutoprovare la sussistenza e la formazione del ruolo, pure esso impugnato.La conseguenza necessitata dell’omessa costituzione in giudiziodell’Ente impositore, risulta essere che i vizi contestati dell’attopresupposto, comportano la nullità dell’atto consequenziale successivo(cartella di pagamento), giacché “ridonda sulla stessa sussistenza dellaNumero registro generale 8224/2025Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21054/2026Data pubblicazione 21/06/2026pretesa tributaria, potendone determinare l’eventuale decadenza” (Cfr.Cass., SS. UU., sent. n. 16412 del 25 Luglio 2007). Ciò in quanto, in assenzadell’atto presupposto, l’atto susseguente, regolarmente notificato econtestato in causa, risulta essere privo di valido titolo sottostante.5.4. Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che, nel casodi specie, la cartella di pagamento è stata emessa in esito a un controlloautomatizzato delle dichiarazioni ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, conla conseguenza che non sussiste alcun atto presupposto.5.5. La sentenza impugnata – in conformità all’orientamento di questaCorte – ha poi precisato che: «La notifica della cartella di pagamento aseguito di controllo automatizzato deve ritenersi legittima anche se non èstata emessa la comunicazione preventiva prevista dal c. 3 dell’art. 36-bisDpr n. 600 del 1973, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancatoversamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuenteovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamenteversate. Infatti, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo ènecessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione,mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligodi preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gliimporti dichiarati, o, con riferimento all’articolo 6, c. 5, della legge n. 212del 2000, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione. (Cassazione n. 33344 del 2019).»In sostanza, non solo la cartella emessa in esito al controlloautomatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 non è l’esito di unapregressa attività di accertamento dell’amministrazione finanziariaculminata in un autonomo atto impositivo (scaturendo dal riscontro diquanto dichiarato dalla stessa società contribuente), ma nel caso di specienon risultano neppure ragioni da suggerire la comunicazione preventiva dicui all’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000.Numero registro generale 8224/2025Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 21054/2026Data pubblicazione 21/06/20266. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, devono essere accolti i primitre motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione, mentre deve essererigettato il quarto motivo.6.1. La sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti dei motiviaccolti, con rinvio alla CGT2, per verificare la corretta costituzione in giudiziodell’agente della riscossione e l’eventuale incidenza sulle spese di lite. P.Q.Mla Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione;rigetta il quarto motivo;cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti