Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 novembre 2023

Cassazione n. 51487/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Per quanto ancora rileva, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato ascrittogli (art. 481 cod. pen.), per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili (identica pronuncia è stata adottata nei confronti di altro imputato, non ricorrente in cassazione, al quale è stato addebitato altro reato).

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile ad opera di [OSCURATO:SOCIETA]., che, pur formulata in termini generali, deve intendersi limitata, alla luce del contenuto della procura allegata, all'azione esercitata nei confronti del Grasso e non anche dell'altro imputato.

3. È stato trasmesso atto di rinuncia al ricorso datato 20 novembre 2023 recante la sottoscrizione autenticata del Grasso.

4. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Alla luce della revoca della costituzione di parte civile, vanno inoltre revocate le statuizioni civili pronunciate nei confronti del ricorrente.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Revoca le statuizioni civili limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Per quanto ancora rileva, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato ascrittogli (art. 481 cod. pen.), per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili (identica pronuncia è stata adottata nei confronti di altro imputato, non ricorrente in cassazione, al quale è stato addebitato altro reato). 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile ad opera di [OSCURATO:SOCIETA]., che, pur formulata in termini generali, deve intendersi limitata, alla luce del contenuto della procura allegata, all'azione esercitata nei confronti del Grasso e non anche dell'altro imputato. 3. È stato trasmesso atto di rinuncia al ricorso datato 20 novembre 2023 recante la sottoscrizione autenticata del Grasso. 4. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla luce della revoca della costituzione di parte civile, vanno inoltre revocate le statuizioni civili pronunciate nei confronti del ricorrente. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Revoca le statuizioni civili limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Cassazione n. 51487/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris