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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 29097/2026

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to si celebra in camera di consiglio, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art.611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, VincenzoSenatore, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata in data 25/05/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cacciola, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice delriesame delle misure cautelari reali, ha rigettato l’appello, proposto ai sensidell’art. 322 bis cod. proc. pen., avverso il provvedimento del 03/02/2026 con ilquale il Giudice per le indagini del medesimo Tribunale aveva respinto l’istanzaavanzata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca del sequestro preventivo disposto in data12/12/2025 e finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del denaro o di altribeni fungibili nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. o, in caso di incapienza, diquelli riconducibili al legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], fino all’ammontaredell’importo di euro 4.277.641,42, pari alla sommatoria del profitto dei delittiascritti a [OSCURATO:PERSONA] medesimo ai capi di incolpazione provvisoria 4, 6, 7, 8(autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture peroperazioni inesistenti e truffa aggravata) e da questi commessi nell’interesse e avantaggio della società, chiamata a rispondere a titolo di responsabilitàamministrativa ex art.5 D.lgs. 231/2001.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MassimoPanzeri, l’imputato, tramite il difensore di fiducia che ha articolato un unico motivocon il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 321, comma2, cod. proc. pen., 19 e 53 D.Lgs 231/2001, per inosservanza ed erroneaapplicazione dei principi di personalità e proporzionalità in materia di sequestrofinalizzato alla confisca del profitto, come interpretati dalla Corte di Cassazione aSezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024, Massini.Si assume che il Tribunale del riesame non ha fatto buongoverno del principioaffermato nella pronuncia di legittimità di cui sopra secondo cui la misura ablativa,sia essa sequestro o confisca, deve colpire ciascun soggetto solo per la parte diprofitto effettivamente conseguita, escludendo ogni vincolo di solidarietà e haproceduto ad una interpretazione formale e restrittiva di tale principio ritenendolonon applicabile nel caso di specie difettando il presupposto del concorso di personenel reato.Come emerge dal decreto di sequestro, i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] (capi 4, 6,7 e 8 dell’incolpazione) hanno generato un vantaggio economico diretto – sottoforma di crediti di imposta e risparmi di spesa - a favore esclusivo della societàIper 200 s.r.l. nel cui patrimonio tale profitto è confluito; le eventuali successiveoperazioni con le quali l’amministratore [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, si sarebbeindebitamente appropriato di somme appartenenti alla società non mutano lanatura e l’allocazione in capo alla sola persona giuridica del profitto originario delreato presupposto.Sostenere, come affermato dal collegio della cautela, che l’autonomia dei titolidi responsabilità consente di aggredire il patrimonio di un soggetto che non haconseguito alcun arricchimento significa tradire la ratio stessa della misuraablativa, trasformandola in sanzione sperequata e svincolata dal presuppostodell’effettivo vantaggio economico, con conseguente violazione dei principicostituzionali di colpevolezza e proporzionalità.Proprio in tal senso si è espressa la richiamata pronuncia a Sezioni UniteMassini laddove ha chiarito che “pur volendo ragionare nel senso dell’indirizzointerpretativo che attribuisce alla confisca in esame una funzione eminentementepunitiva, nondimeno la possibilità di disporre una indistinta confisca senzaarricchimento rivela comunque una forte tensione con il giudizio di proporzionalitàe, più in generale, di colpevolezza”.L’autonomia della responsabilità dell’ente, evocata dal Tribunale, non puòcostituire una deroga a tali principi di rango superiore secondo cui l’ablazione delprofitto deve incidere sul patrimonio del soggetto che si è effettivamentearricchito.Assume inoltre la difesa di non ignorare l’esistenza di recenti pronunce dilegittimità in materia di reati tributari le quali tendono a limitare la portataapplicativa dei principi affermati dalle Sezioni Unite Massini nel rapporto trapersona fisica ed ente, ammettendo la confisca per equivalente dell’intero profittoanche nei confronti della persona fisica che ha agito per conto dell’ente e che nonha conseguito alcun vantaggio.Si tratta tuttavia, di pronunce che, per un verso, riguardano fattispecie nonsovrapponibili al caso in esame e che, per altro verso, non sono perfettamenteaderenti al principio di proporzionalità.Quanto al primo profilo, il sequestro preventivo nei confronti dell’odiernoricorrente non è stato adottato ai sensi dell’art. 12 bis D.lgs n. 74/2000, bensì aisensi del combinato disposto degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 19 e 53D.lgs 231/2001; inoltre le fattispecie incriminatrici rispetto alle quali è statadisposta la misura ablativa non si esauriscono nel delitto di cui all’art. 2 D.lgs.74/2000 ma comprendono anche i reati di truffa aggravata e di autoriciclaggionelle quali il profitto del reato non coincide con il risparmio di spesa, ed è proprioquest’ultima circostanza ad essere stata valorizzata dalle recenti pronunce al finedi escludere l’applicabilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite Massini.Quanto al secondo profilo, assume la difesa ricorrente che le pronunce inquestione hanno operato tale esclusione facendo espresso richiamo alla pronunciadella Corte Costituzionale n. 7 del 2025 al fine di sostenere la natura punitiva dellaconfisca per equivalente e, dunque, per affermare la legittimità della suaapplicazione anche nei confronti della persona fisica che non ha conseguito ilprofitto fungendo, quest’ultima, da garante della incapienza dell’ente.Tale richiamo, tuttavia, ad avviso del ricorrente non è condivisibile.In primo luogo, perché la sentenza della Corte Costituzionale attiene allafattispecie di cui all’art. 2641 cod. civ., quindi ad un reato societario e alla confiscadi beni strumentali alla commissione del reato, anche nella forma per equivalente.Il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641,comma secondo, cod. civ. per violazione del principio di proporzionalità nella partein cui prevedeva la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valoreequivalente a quelli utilizzati per commettere il reato.In secondo luogo, il passaggio della sentenza secondo cui la persona fisica ègarante “dell’eventuale incapienza del patrimonio della persona giuridica rispettoalla pretesa ablativa dello Stato” non si riferisce al profitto, bensì ai benistrumentali del reato.Da ultimo, particolare rilievo assume il passaggio conclusivo della richiamatapronuncia costituzionale laddove si afferma che la parziale declaratoria diincostituzionalità non determina alcun vuoto di tutela “giacché resta ferma laconfisca obbligatoria del profitto, diretta o per equivalente, a carico di qualunquepersona- fisica o giuridica - che risulti avere effettivamente conseguito le utilitàderivanti dal reato”.L’utilizzo di tale avverbio non è causale ma assume un significato decisivopoichè circoscrive in modo netto il perimetro applicativo della confisca,subordinandolo ad un accertamento effettivo dell’arricchimento patrimoniale delsingolo soggetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l’unicomotivo proposto.1.1.

Sotto un primo profilo, va osservato che il Tribunale del riesame haevidenziato come gli atti di indagine attestano un utilizzo della società Iper 200srl, da parte dell’odierno ricorrente, quale veicolo attraverso il quale conseguirecospicui profitti personali (trasferimenti ingiustificati di denaro operati dall’ente insuo favore, acquisto di un bene immobile a sé intestato come persona fisica conprovvista di 320.000,00 euro proveniente proprio dalla [OSCURATO:SOCIETA], ricorso a spesepersonali incompatibili con le modeste dichiarazioni reddituali per gli anni 2021-2022 e 2023).Gli elementi fattuali così precisamente individuati nell’ordinanza impugnata(insindacabili in questa sede non avendo la difesa ricorrente evidenziato alcunprofilo di travisamento) rendono manifestamente infondato già a monte ilpresupposto di fatto su cui poggiano le censure difensive e cioè l’assunto secondoil quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe conseguito alcun arricchimento dai reati da luicommessi.1.2.

Sotto altro profilo, anche ove si volesse sostenere l’assenza di profittopersonale, correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto non applicabile, nelcaso di specie, il principio di esclusione di solidarietà passiva che la pronuncia diquesta Corte a Sezioni Unite Massini ha dettato in tema di confisca con esclusivoriferimento all’ipotesi di concorso di persone nel reato e che non è estensibile aldiverso caso, qui in esame, di responsabilità penale del soggetto, autore di illecitia vantaggio e nell’interesse di un ente e responsabilità amministrativa dell’entemedesimo prevista dal D.lgs n. 231/2001.Nel vigente ordinamento è prevista solo una responsabilità amministrativa(omessa predisposizione di modelli organizzativi per prevenire i reati) e non unaresponsabilità penale degli enti, sicché la società non è mai autore del reato-presupposto e concorrente nello stesso (in tal senso SU, n. 10561 del 30/01/2014,Gubert, Rv. 258647, in motivazione).L’art. 8 del d.lgs. n. 231/2001 sancisce l’autonomia della responsabilitàdell’ente (c.d. colpa da organizzazione), ancorché connessa a quella dell’autoredel reato atteso che essa ha ad oggetto ad un illecito amministrativo il qualedipende dalla realizzazione di un illecito penale, a sua volta perpetrato da unapersona fisica avente un rapporto qualificato con l’ente medesimo e ad essofunzionalmente legata.La norma richiamata prevede infatti che la responsabilità dell'ente sussisteanche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato, non siaimputabile ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia.In ragione di tale previsione normativa, la giurisprudenza di legittimità, in viainterpretativa, ha pertanto affermato che l'autonomia della responsabilità dell'enterispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto,prevista dall'art. 8, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere intesa nel senso che,per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completoaccertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un meroaccertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi esoggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, tale autonomiaoperando anche nel campo processuale (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018,[OSCURATO:PERSONA] s.c.a., Rv. 274320).Si è altresì sostenuto che all'assoluzione della persona fisica imputata delreato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza diquest'ultimo, non consegue automaticamente l'esclusione della responsabilitàdell'ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell'art. 8 delD.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore delsuddetto reato non sia stato identificato, con la conseguenza che solol’insussistenza del fatto attribuito alla persona fisica comporta il venir meno dellaresponsabilità amministrativa dell’ente, non quando, invece, il fatto sia accertatonella sua dimensione storica ma manchi o sia insufficiente la prova dellaresponsabilità individuale (SU, n. 1170 del 25/09/2014-dep. 2025, [OSCURATO:SOCIETA]e altro, Rv. 263670, in motivazione pag. 10; Sez. 4, n. 31548 del 05/07/2023,[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non mass. sul punto; Sez. 3, n. 24058 del 14/02/2024,Logico corollario è il principio secondo cui non sussiste contrasto tra giudicatiex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. tra la sentenza dichiarativa dellaresponsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la sentenza diassoluzione dell'imputato del reato presupposto pronunciata in un diversoprocedimento nel caso in cui, in quest'ultimo, sia stata accertata la ricorrenza delfatto illecito, discendendo l'inconciliabilità dei giudicati solo dalla negazione delfatto storico su cui essi si fondano e non anche dalla mancata individuazione delsuo autore, posto che la responsabilità dell'ente ex art. 8 del citato d.lgs. sussistepur se l'autore del reato non risulta identificato (Sez. 4, n. 10143 del 10/02/2023,Sempre in ragione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità edella natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale dellapersona fisica che ponga in essere il reato presupposto, è condivisa l’affermazionedi questa Corte che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuitàdel fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilitàamministrativa dell'ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggiodai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 8giugno 2001, n. 231 (cfr. Sez, 3, n. 37237 del 10/07/2024, Dalia, Rv. 286918;Sez. 3, n. 1420 del 10/07/2019, dep. 2020, Rv. 277722),Ancora, si è più volte affermato che, in presenza di declaratoria di prescrizionedel reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. b) d.lgs.n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilitàamministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecitofu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomenoincidentale, della sussistenza del fatto di reato» (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013,Darla, Rv 255369; Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv.273399).Alla luce di tali considerazioni, ne deriva che la concorrenza dellaresponsabilità della persona fisica e di quella della persona giuridica, in quanto deltutto autonome, integra una situazione del tutto diversa rispetto al concorso dipersone nel reato nel cui alveo trova applicazione il principio di esclusione disolidarietà passiva dettato dalla pronuncia a Sezioni Unite Massini.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso il giorno 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to si celebra in camera di consiglio, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art.611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, VincenzoSenatore, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata in data 25/05/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cacciola, difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice delriesame delle misure cautelari reali, ha rigettato l’appello, proposto ai sensidell’art. 322 bis cod. proc. pen., avverso il provvedimento del 03/02/2026 con ilquale il Giudice per le indagini del medesimo Tribunale aveva respinto l’istanzaavanzata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca del sequestro preventivo disposto in data12/12/2025 e finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del denaro o di altribeni fungibili nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. o, in caso di incapienza, diquelli riconducibili al legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], fino all’ammontaredell’importo di euro 4.277.641,42, pari alla sommatoria del profitto dei delittiascritti a [OSCURATO:PERSONA] medesimo ai capi di incolpazione provvisoria 4, 6, 7, 8(autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture peroperazioni inesistenti e truffa aggravata) e da questi commessi nell’interesse e avantaggio della società, chiamata a rispondere a titolo di responsabilitàamministrativa ex art.5 D.lgs. 231/2001.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MassimoPanzeri, l’imputato, tramite il difensore di fiducia che ha articolato un unico motivocon il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 321, comma2, cod. proc. pen., 19 e 53 D.Lgs 231/2001, per inosservanza ed erroneaapplicazione dei principi di personalità e proporzionalità in materia di sequestrofinalizzato alla confisca del profitto, come interpretati dalla Corte di Cassazione aSezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024, Massini.Si assume che il Tribunale del riesame non ha fatto buongoverno del principioaffermato nella pronuncia di legittimità di cui sopra secondo cui la misura ablativa,sia essa sequestro o confisca, deve colpire ciascun soggetto solo per la parte diprofitto effettivamente conseguita, escludendo ogni vincolo di solidarietà e haproceduto ad una interpretazione formale e restrittiva di tale principio ritenendolonon applicabile nel caso di specie difettando il presupposto del concorso di personenel reato.Come emerge dal decreto di sequestro, i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] (capi 4, 6,7 e 8 dell’incolpazione) hanno generato un vantaggio economico diretto – sottoforma di crediti di imposta e risparmi di spesa - a favore esclusivo della societàIper 200 s.r.l. nel cui patrimonio tale profitto è confluito; le eventuali successiveoperazioni con le quali l’amministratore [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, si sarebbeindebitamente appropriato di somme appartenenti alla società non mutano lanatura e l’allocazione in capo alla sola persona giuridica del profitto originario delreato presupposto.Sostenere, come affermato dal collegio della cautela, che l’autonomia dei titolidi responsabilità consente di aggredire il patrimonio di un soggetto che non haconseguito alcun arricchimento significa tradire la ratio stessa della misuraablativa, trasformandola in sanzione sperequata e svincolata dal presuppostodell’effettivo vantaggio economico, con conseguente violazione dei principicostituzionali di colpevolezza e proporzionalità.Proprio in tal senso si è espressa la richiamata pronuncia a Sezioni UniteMassini laddove ha chiarito che “pur volendo ragionare nel senso dell’indirizzointerpretativo che attribuisce alla confisca in esame una funzione eminentementepunitiva, nondimeno la possibilità di disporre una indistinta confisca senzaarricchimento rivela comunque una forte tensione con il giudizio di proporzionalitàe, più in generale, di colpevolezza”.L’autonomia della responsabilità dell’ente, evocata dal Tribunale, non puòcostituire una deroga a tali principi di rango superiore secondo cui l’ablazione delprofitto deve incidere sul patrimonio del soggetto che si è effettivamentearricchito.Assume inoltre la difesa di non ignorare l’esistenza di recenti pronunce dilegittimità in materia di reati tributari le quali tendono a limitare la portataapplicativa dei principi affermati dalle Sezioni Unite Massini nel rapporto trapersona fisica ed ente, ammettendo la confisca per equivalente dell’intero profittoanche nei confronti della persona fisica che ha agito per conto dell’ente e che nonha conseguito alcun vantaggio.Si tratta tuttavia, di pronunce che, per un verso, riguardano fattispecie nonsovrapponibili al caso in esame e che, per altro verso, non sono perfettamenteaderenti al principio di proporzionalità.Quanto al primo profilo, il sequestro preventivo nei confronti dell’odiernoricorrente non è stato adottato ai sensi dell’art. 12 bis D.lgs n. 74/2000, bensì aisensi del combinato disposto degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 19 e 53D.lgs 231/2001; inoltre le fattispecie incriminatrici rispetto alle quali è statadisposta la misura ablativa non si esauriscono nel delitto di cui all’art. 2 D.lgs.74/2000 ma comprendono anche i reati di truffa aggravata e di autoriciclaggionelle quali il profitto del reato non coincide con il risparmio di spesa, ed è proprioquest’ultima circostanza ad essere stata valorizzata dalle recenti pronunce al finedi escludere l’applicabilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite Massini.Quanto al secondo profilo, assume la difesa ricorrente che le pronunce inquestione hanno operato tale esclusione facendo espresso richiamo alla pronunciadella Corte Costituzionale n. 7 del 2025 al fine di sostenere la natura punitiva dellaconfisca per equivalente e, dunque, per affermare la legittimità della suaapplicazione anche nei confronti della persona fisica che non ha conseguito ilprofitto fungendo, quest’ultima, da garante della incapienza dell’ente.Tale richiamo, tuttavia, ad avviso del ricorrente non è condivisibile.In primo luogo, perché la sentenza della Corte Costituzionale attiene allafattispecie di cui all’art. 2641 cod. civ., quindi ad un reato societario e alla confiscadi beni strumentali alla commissione del reato, anche nella forma per equivalente.Il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641,comma secondo, cod. civ. per violazione del principio di proporzionalità nella partein cui prevedeva la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valoreequivalente a quelli utilizzati per commettere il reato.In secondo luogo, il passaggio della sentenza secondo cui la persona fisica ègarante “dell’eventuale incapienza del patrimonio della persona giuridica rispettoalla pretesa ablativa dello Stato” non si riferisce al profitto, bensì ai benistrumentali del reato.Da ultimo, particolare rilievo assume il passaggio conclusivo della richiamatapronuncia costituzionale laddove si afferma che la parziale declaratoria diincostituzionalità non determina alcun vuoto di tutela “giacché resta ferma laconfisca obbligatoria del profitto, diretta o per equivalente, a carico di qualunquepersona- fisica o giuridica - che risulti avere effettivamente conseguito le utilitàderivanti dal reato”.L’utilizzo di tale avverbio non è causale ma assume un significato decisivopoichè circoscrive in modo netto il perimetro applicativo della confisca,subordinandolo ad un accertamento effettivo dell’arricchimento patrimoniale delsingolo soggetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l’unicomotivo proposto.1.1. Sotto un primo profilo, va osservato che il Tribunale del riesame haevidenziato come gli atti di indagine attestano un utilizzo della società Iper 200srl, da parte dell’odierno ricorrente, quale veicolo attraverso il quale conseguirecospicui profitti personali (trasferimenti ingiustificati di denaro operati dall’ente insuo favore, acquisto di un bene immobile a sé intestato come persona fisica conprovvista di 320.000,00 euro proveniente proprio dalla [OSCURATO:SOCIETA], ricorso a spesepersonali incompatibili con le modeste dichiarazioni reddituali per gli anni 2021-2022 e 2023).Gli elementi fattuali così precisamente individuati nell’ordinanza impugnata(insindacabili in questa sede non avendo la difesa ricorrente evidenziato alcunprofilo di travisamento) rendono manifestamente infondato già a monte ilpresupposto di fatto su cui poggiano le censure difensive e cioè l’assunto secondoil quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe conseguito alcun arricchimento dai reati da luicommessi.1.2. Sotto altro profilo, anche ove si volesse sostenere l’assenza di profittopersonale, correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto non applicabile, nelcaso di specie, il principio di esclusione di solidarietà passiva che la pronuncia diquesta Corte a Sezioni Unite Massini ha dettato in tema di confisca con esclusivoriferimento all’ipotesi di concorso di persone nel reato e che non è estensibile aldiverso caso, qui in esame, di responsabilità penale del soggetto, autore di illecitia vantaggio e nell’interesse di un ente e responsabilità amministrativa dell’entemedesimo prevista dal D.lgs n. 231/2001.Nel vigente ordinamento è prevista solo una responsabilità amministrativa(omessa predisposizione di modelli organizzativi per prevenire i reati) e non unaresponsabilità penale degli enti, sicché la società non è mai autore del reato-presupposto e concorrente nello stesso (in tal senso SU, n. 10561 del 30/01/2014,Gubert, Rv. 258647, in motivazione).L’art. 8 del d.lgs. n. 231/2001 sancisce l’autonomia della responsabilitàdell’ente (c.d. colpa da organizzazione), ancorché connessa a quella dell’autoredel reato atteso che essa ha ad oggetto ad un illecito amministrativo il qualedipende dalla realizzazione di un illecito penale, a sua volta perpetrato da unapersona fisica avente un rapporto qualificato con l’ente medesimo e ad essofunzionalmente legata.La norma richiamata prevede infatti che la responsabilità dell'ente sussisteanche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato, non siaimputabile ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia.In ragione di tale previsione normativa, la giurisprudenza di legittimità, in viainterpretativa, ha pertanto affermato che l'autonomia della responsabilità dell'enterispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto,prevista dall'art. 8, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere intesa nel senso che,per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completoaccertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un meroaccertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi esoggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, tale autonomiaoperando anche nel campo processuale (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018,[OSCURATO:PERSONA] s.c.a., Rv. 274320).Si è altresì sostenuto che all'assoluzione della persona fisica imputata delreato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza diquest'ultimo, non consegue automaticamente l'esclusione della responsabilitàdell'ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell'art. 8 delD.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore delsuddetto reato non sia stato identificato, con la conseguenza che solol’insussistenza del fatto attribuito alla persona fisica comporta il venir meno dellaresponsabilità amministrativa dell’ente, non quando, invece, il fatto sia accertatonella sua dimensione storica ma manchi o sia insufficiente la prova dellaresponsabilità individuale (SU, n. 1170 del 25/09/2014-dep. 2025, [OSCURATO:SOCIETA]e altro, Rv. 263670, in motivazione pag. 10; Sez. 4, n. 31548 del 05/07/2023,[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non mass. sul punto; Sez. 3, n. 24058 del 14/02/2024,Logico corollario è il principio secondo cui non sussiste contrasto tra giudicatiex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. tra la sentenza dichiarativa dellaresponsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la sentenza diassoluzione dell'imputato del reato presupposto pronunciata in un diversoprocedimento nel caso in cui, in quest'ultimo, sia stata accertata la ricorrenza delfatto illecito, discendendo l'inconciliabilità dei giudicati solo dalla negazione delfatto storico su cui essi si fondano e non anche dalla mancata individuazione delsuo autore, posto che la responsabilità dell'ente ex art. 8 del citato d.lgs. sussistepur se l'autore del reato non risulta identificato (Sez. 4, n. 10143 del 10/02/2023,Sempre in ragione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità edella natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale dellapersona fisica che ponga in essere il reato presupposto, è condivisa l’affermazionedi questa Corte che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuitàdel fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilitàamministrativa dell'ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggiodai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 8giugno 2001, n. 231 (cfr. Sez, 3, n. 37237 del 10/07/2024, Dalia, Rv. 286918;Sez. 3, n. 1420 del 10/07/2019, dep. 2020, Rv. 277722),Ancora, si è più volte affermato che, in presenza di declaratoria di prescrizionedel reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. b) d.lgs.n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilitàamministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecitofu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomenoincidentale, della sussistenza del fatto di reato» (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013,Darla, Rv 255369; Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv.273399).Alla luce di tali considerazioni, ne deriva che la concorrenza dellaresponsabilità della persona fisica e di quella della persona giuridica, in quanto deltutto autonome, integra una situazione del tutto diversa rispetto al concorso dipersone nel reato nel cui alveo trova applicazione il principio di esclusione disolidarietà passiva dettato dalla pronuncia a Sezioni Unite Massini.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso il giorno 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29097/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris