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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 1983

Cassazione n. 11575/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/07/1983 avverso la ordinanza del 04/10/2022 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 ottobre 2022 il Tribunale di Perugia, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la relativa richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione a fatti di detenzione e di cessione di sostanze stupefacenti - nei confronti dell'ordinanza del 20 settembre 2022 del Giudice del Tribunale di Perugia, che ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere in esito altresì a convalida di arresto eseguito in flagranza di reato.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione.

2.1. In particolare il ricorrente, quanto alla qualificazione giuridica dei fatti ascrittigli nonché deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, ha osservato che - tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali della Sesta Sezione penale di questa Corte di legittimità in tema di qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - il Giudice del riesame aveva invece ritenuto l'esistenza di una estesa platea di acquirenti dello stupefacente, e ciò nel difetto di riscontri e in presenza di attività di spaccio nei riguardi di due sole persone, mentre non sussistevano intercettazioni o testimonianze concernenti una più ampia attività di cessione di droghe pesanti, nel difetto di organizzazione di spaccio al dettaglio ed irrilevante essendo la reiterazione di condotte, in assenza di detto assetto complesso e di relativa articolata attività di supporto.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In relazione al complesso motivo di censura, questa Corte di legittimità ha ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

Siffatto genere di censure resta dunque fuori dal vaglio del giudice di legittimità (cfr. anche Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

4.2. Ciò ricordato, non vi è questione circa l'illiceità della condotta, bensì in relazione alla qualifica del fatto, se rientrante o meno nell'ipotesi della lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 cit..

Quanto alle esigenze cautelari, era stata solamente richiesta in sede di riesame la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

4.3. In ogni caso, è stato parimenti ricordato che, in generale, il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, cit. richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959).

Nella presente sede cautelare, peraltro, lo stesso Procuratore generale ha opportunamente evidenziato che doveva proprio ricavarsi "l'elevato grado di offensività della condotta dell'indagato da plurimi elementi indiziari - adeguatamente giustificati secondo criteri più che logici - rappresentati 1) dal ritrovamento presso l'abitazione dell'indagato, in uno alla doppia tipologia di sostanze di tipo pesante idonea a confezionare 23 dosi, di sostanze da taglio e bilancino, di una somma di denaro di rilevante importo; 2) dalle s.i.t. di un acquirente, che ha dichiarato di aver acquistato in dieci diverse occasioni, ad agosto e settembre, dosi di eroina dall'indagato; 3) dall'assenza di fonti di reddito lecite da parte dell'indagato privo di attività lavorativa, con ciò logicamente desumendosi che la somma rinvenuta corrisponda all'avvenuta cessione di 70/75 dosi".

Al contempo, ed in considerazione dell'abbondanza di precedenti, anche specifici e connotati dall'utilizzo altresì di alias, l'ordinanza impugnata ha dato non irragionevole conto tanto del periculum libertatis quanto della sua massima estensione cautelare, anche in considerazione dell'elezione, da parte dell'odierno ricorrente, dell'alloggio privato a centro della propria attività illecita.

4.5. In considerazione del richiamato perimetro del giudizio di legittimità nella sede cautelare, la motivazione siccome somministrata sfugge a censura, avendo non illogicamente ravvisato, tramite un'analisi fattuale certamente non abnorme, una condotta di spaccio di non marginale rilievo.

5. L'impugnazione siccome proposta è quindi manifestamente infondata.

Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso.

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

5.2. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/07/1983 avverso la ordinanza del 04/10/2022 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 ottobre 2022 il Tribunale di Perugia, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la relativa richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione a fatti di detenzione e di cessione di sostanze stupefacenti - nei confronti dell'ordinanza del 20 settembre 2022 del Giudice del Tribunale di Perugia, che ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere in esito altresì a convalida di arresto eseguito in flagranza di reato. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare il ricorrente, quanto alla qualificazione giuridica dei fatti ascrittigli nonché deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, ha osservato che - tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali della Sesta Sezione penale di questa Corte di legittimità in tema di qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - il Giudice del riesame aveva invece ritenuto l'esistenza di una estesa platea di acquirenti dello stupefacente, e ciò nel difetto di riscontri e in presenza di attività di spaccio nei riguardi di due sole persone, mentre non sussistevano intercettazioni o testimonianze concernenti una più ampia attività di cessione di droghe pesanti, nel difetto di organizzazione di spaccio al dettaglio ed irrilevante essendo la reiterazione di condotte, in assenza di detto assetto complesso e di relativa articolata attività di supporto. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al complesso motivo di censura, questa Corte di legittimità ha ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Siffatto genere di censure resta dunque fuori dal vaglio del giudice di legittimità (cfr. anche Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). 4.2. Ciò ricordato, non vi è questione circa l'illiceità della condotta, bensì in relazione alla qualifica del fatto, se rientrante o meno nell'ipotesi della lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 cit.. Quanto alle esigenze cautelari, era stata solamente richiesta in sede di riesame la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. 4.3. In ogni caso, è stato parimenti ricordato che, in generale, il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, cit. richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959). Nella presente sede cautelare, peraltro, lo stesso Procuratore generale ha opportunamente evidenziato che doveva proprio ricavarsi "l'elevato grado di offensività della condotta dell'indagato da plurimi elementi indiziari - adeguatamente giustificati secondo criteri più che logici - rappresentati 1) dal ritrovamento presso l'abitazione dell'indagato, in uno alla doppia tipologia di sostanze di tipo pesante idonea a confezionare 23 dosi, di sostanze da taglio e bilancino, di una somma di denaro di rilevante importo; 2) dalle s.i.t. di un acquirente, che ha dichiarato di aver acquistato in dieci diverse occasioni, ad agosto e settembre, dosi di eroina dall'indagato; 3) dall'assenza di fonti di reddito lecite da parte dell'indagato privo di attività lavorativa, con ciò logicamente desumendosi che la somma rinvenuta corrisponda all'avvenuta cessione di 70/75 dosi". Al contempo, ed in considerazione dell'abbondanza di precedenti, anche specifici e connotati dall'utilizzo altresì di alias, l'ordinanza impugnata ha dato non irragionevole conto tanto del periculum libertatis quanto della sua massima estensione cautelare, anche in considerazione dell'elezione, da parte dell'odierno ricorrente, dell'alloggio privato a centro della propria attività illecita. 4.5. In considerazione del richiamato perimetro del giudizio di legittimità nella sede cautelare, la motivazione siccome somministrata sfugge a censura, avendo non illogicamente ravvisato, tramite un'analisi fattuale certamente non abnorme, una condotta di spaccio di non marginale rilievo. 5. L'impugnazione siccome proposta è quindi manifestamente infondata. Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5.2. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimen
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