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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17048/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Sezione Quinta di questa Corte con sentenza n. 1389 del 30 novembre 2021, dep. 2022, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 13 giugno 2019, che, assolto il suddetto dai reati di cui ai capi 5) e 6) dell'imputazione, relativi all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], confermava nei suoi confronti la condanna alla pena dell'ergastolo in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione, relativi all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], alla partecipazione mafiosa in ruolo apicale di cui al capo 8), e alla tentata estorsione aggravata di cui al capo 9).

2. Avverso detta sentenza propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA].

La difesa deduce l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, di uno dei motivi dedotti nel ricorso per cassazione ed in particolare del primo motivo, richiamato e ampliato nei motivi nuovi di ricorso.

Rileva che: - la Corte di assise di appello di Catanzaro, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, aveva assolto il prevenuto dal delitto di cui al capo 5) della rubrica, che aveva costituito il reato base sul quale era stata calcolata la pena, e aveva rideterminato la pena, considerando questa volta più grave il delitto di cui al capo 2) ritenendolo «egualmente da punire con l'ergastolo»; - col ricorso per cassazione, oggetto di rigetto della sentenza censurata, il ricorrente denunciava il vizio di mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e nei motivi nuovi tornava su detto profilo; - ciò nondimeno la Corte di cassazione non si sarebbe avveduta, secondo la difesa, che la doglianza atteneva all'assenza e/o apparenza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena del reato di cui al capo 2), ben lontana dal minimo edittale, e insisteva sull'applicabilità nel caso di specie dell'art. 72, comma 2, cod. pen., che, tuttavia, presuppone l'irrogazione della pena dell'ergastolo per uno dei reati contestati.

Il ricorrente, attesa la decisività dell'errore di fatto denunciato, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'errore di fatto oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo dell volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Hanno, altresì, specificato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011 - dep. 17/10/2011, Corsini, Rv. 250527).

Rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273193).

Con la sentenza di cui al ricorso straordinario la Corte di cassazione, lungi dal non avvedersi che la doglianza principale del ricorso fosse sull'assenza e/o apparenza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena del reato di cui al capo 2), evidenzia la punibilità col solo ergastolo dell'omicidio di cui a detto capo, egualmente aggravato rispetto a quello di cui al capo 5).

Sottolinea, inoltre, come: - la sentenza impugnata abbia applicato correttamente il criterio di determinazione sanzionatoria prevalente previsto dall'art. 72, comma 2, cod. pen., quando vi sia concorso di un delitto che impone la pena dell'ergastolo con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, stabilendo che si applichi la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi; - l'inasprimento della pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno presupponga che la pena inflitta per il delitto concorrente sia superiore a cinque anni di reclusione, da intendersi con riferimento alla pena applicata in concreto; - anche a voler ragionare in termini di continuazione, allorché il vincolo sia riconosciuto tra più delitti alcuni dei quali punibili con l'ergastolo, una volta individuato l'ergastolo come pena base per la violazione ritenuta più grave, non sia consentito infliggere, per quelle ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma debba essere inasprita la pena perpetua con l'isolamento diurno, non escludendosi, come effetto favorevole del riconoscimento del vincolo, la possibilità di determinare quest'ultima sanzione anche in misura inferiore a quella minima prevista per il caso di concorso materiale di reati; - nella specie l'ergastolo inflitto al ricorrente all'esito del giudizio rescissorio non sia misura di una pena decisa all'esito di un computo ex art. 81 cpv. cod. pen., bensì risulta dall'applicazione del criterio legale sopra indicato sicché perdono rilevanza le obiezioni difensive agganciate all'eliminazione del reato base, in relazione al quale è intervenuta assoluzione; - la modifica della struttura del reato continuato implichi necessariamente che, all'eliminazione della componente costituita dal reato base, come nel caso in esame per assoluzione, segua l'individuazione di un nuovo reato base, cui andrà autonomamente rapportata una sanzione principale, in relazione alla quale andranno rimodulati i termini sanzionatori della continuazione criminosa e, in tal caso, il rispetto del divieto di reformatio in peius è garantito dal fatto che la pena finale non sia inflitta comunque in misura maggiore di quella precedentemente stabilita; - nel caso del ricorrente la sentenza impugnata si sia limitata ad eliminare o a computare le pene per i residui reati satellite nella stessa misura già determinata nel giudizio di primo grado e confermata in appello, al netto di quello divenuto reato base della continuazione, e cioè l'omicidio residuo di cui al capo 2), in relazione al quale si era già formato il giudicato parziale, come da sentenza di annullamento, confermando altresì il disvalore dei fatti mediante il richiamo alle precedenti pronunce; - siano, altresì, infondate le osservazioni difensive proposte dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei distinti motivi nuovi depositati in vista dell'udienza di trattazione del ricorso, peraltro «generici e congetturali quanto all'indicazione della pena per il reato di cui al capo 2».

Di contro, il ricorso che, a fronte di tali dettagliate argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, insiste sull'omessa risposta sul motivo di ricorso e sui motivi nuovi, incorre nella manifesta infondatezza e nell'aspecificità e va oltre i limiti del ricorso straordinario esperito laddove in concreto sembra contestare la valutazione della Corte di cassazione sui motivi concernenti il trattamento sanzionatorio e in particolare la quantificazione della pena del reato ci dui al capo 2).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Sezione Quinta di questa Corte con sentenza n. 1389 del 30 novembre 2021, dep. 2022, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 13 giugno 2019, che, assolto il suddetto dai reati di cui ai capi 5) e 6) dell'imputazione, relativi all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], confermava nei suoi confronti la condanna alla pena dell'ergastolo in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione, relativi all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], alla partecipazione mafiosa in ruolo apicale di cui al capo 8), e alla tentata estorsione aggravata di cui al capo 9). 2. Avverso detta sentenza propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. La difesa deduce l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, di uno dei motivi dedotti nel ricorso per cassazione ed in particolare del primo motivo, richiamato e ampliato nei motivi nuovi di ricorso. Rileva che: - la Corte di assise di appello di Catanzaro, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, aveva assolto il prevenuto dal delitto di cui al capo 5) della rubrica, che aveva costituito il reato base sul quale era stata calcolata la pena, e aveva rideterminato la pena, considerando questa volta più grave il delitto di cui al capo 2) ritenendolo «egualmente da punire con l'ergastolo»; - col ricorso per cassazione, oggetto di rigetto della sentenza censurata, il ricorrente denunciava il vizio di mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e nei motivi nuovi tornava su detto profilo; - ciò nondimeno la Corte di cassazione non si sarebbe avveduta, secondo la difesa, che la doglianza atteneva all'assenza e/o apparenza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena del reato di cui al capo 2), ben lontana dal minimo edittale, e insisteva sull'applicabilità nel caso di specie dell'art. 72, comma 2, cod. pen., che, tuttavia, presuppone l'irrogazione della pena dell'ergastolo per uno dei reati contestati. Il ricorrente, attesa la decisività dell'errore di fatto denunciato, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'errore di fatto oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo dell volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Hanno, altresì, specificato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 - dep. 17/10/2011, Corsini, Rv. 250527). Rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273193). Con la sentenza di cui al ricorso straordinario la Corte di cassazione, lungi dal non avvedersi che la doglianza principale del ricorso fosse sull'assenza e/o apparenza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena del reato di cui al capo 2), evidenzia la punibilità col solo ergastolo dell'omicidio di cui a detto capo, egualmente aggravato rispetto a quello di cui al capo 5). Sottolinea, inoltre, come: - la sentenza impugnata abbia applicato correttamente il criterio di determinazione sanzionatoria prevalente previsto dall'art. 72, comma 2, cod. pen., quando vi sia concorso di un delitto che impone la pena dell'ergastolo con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, stabilendo che si applichi la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi; - l'inasprimento della pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno presupponga che la pena inflitta per il delitto concorrente sia superiore a cinque anni di reclusione, da intendersi con riferimento alla pena applicata in concreto; - anche a voler ragionare in termini di continuazione, allorché il vincolo sia riconosciuto tra più delitti alcuni dei quali punibili con l'ergastolo, una volta individuato l'ergastolo come pena base per la violazione ritenuta più grave, non sia consentito infliggere, per quelle ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma debba essere inasprita la pena perpetua con l'isolamento diurno, non escludendosi, come effetto favorevole del riconoscimento del vincolo, la possibilità di determinare quest'ultima sanzione anche in misura inferiore a quella minima prevista per il caso di concorso materiale di reati; - nella specie l'ergastolo inflitto al ricorrente all'esito del giudizio rescissorio non sia misura di una pena decisa all'esito di un computo ex art. 81 cpv. cod. pen., bensì risulta dall'applicazione del criterio legale sopra indicato sicché perdono rilevanza le obiezioni difensive agganciate all'eliminazione del reato base, in relazione al quale è intervenuta assoluzione; - la modifica della struttura del reato continuato implichi necessariamente che, all'eliminazione della componente costituita dal reato base, come nel caso in esame per assoluzione, segua l'individuazione di un nuovo reato base, cui andrà autonomamente rapportata una sanzione principale, in relazione alla quale andranno rimodulati i termini sanzionatori della continuazione criminosa e, in tal caso, il rispetto del divieto di reformatio in peius è garantito dal fatto che la pena finale non sia inflitta comunque in misura maggiore di quella precedentemente stabilita; - nel caso del ricorrente la sentenza impugnata si sia limitata ad eliminare o a computare le pene per i residui reati satellite nella stessa misura già determinata nel giudizio di primo grado e confermata in appello, al netto di quello divenuto reato base della continuazione, e cioè l'omicidio residuo di cui al capo 2), in relazione al quale si era già formato il giudicato parziale, come da sentenza di annullamento, confermando altresì il disvalore dei fatti mediante il richiamo alle precedenti pronunce; - siano, altresì, infondate le osservazioni difensive proposte dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei distinti motivi nuovi depositati in vista dell'udienza di trattazione del ricorso, peraltro «generici e congetturali quanto all'indicazione della pena per il reato di cui al capo 2». Di contro, il ricorso che, a fronte di tali dettagliate argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, insiste sull'omessa risposta sul motivo di ricorso e sui motivi nuovi, incorre nella manifesta infondatezza e nell'aspecificità e va oltre i limiti del ricorso straordinario esperito laddove in concreto sembra contestare la valutazione della Corte di cassazione sui motivi concernenti il trattamento sanzionatorio e in particolare la quantificazione della pena del reato ci dui al capo 2). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa