CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 27943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12232/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 5; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 1204/2021, depositata il 12 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero, avanti il Tribunale di Velletri, [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna, ex art. 2041 cod. civ., alla restituzione dell'importo di C 3.515,21 versata in esecuzione della sentenza resa a conclusione del primo grado di pregresso separato giudizio, sul punto riformata in appello; il tribunale rigettò la domanda, avendo ritenuto che l'importo poteva (e doveva) essere richiesto a titolo di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. e non ex art. 2041 cod. civ.; la Corte d'appello ha confermato tale decisione, condannando l'appellante alle spese; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione; l'intimato non svolge difese nella presente sede; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. considerato che: a decorrere dal 31/03/2021 ha avuto attivazione presso la Corte di cassazione, settore civile, il servizio di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti (giusta provvedimento del Direttore Generale della D.G.S.I.A. in data 27 gennaio 2021, adottato nel contesto della legislazione emergenziale, ai sensi dell'art. 221, comma 5, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, reante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); ciò significa che per i difensori che — come nella specie — si avvalgano di tale modalità di deposito (ancora meramente facoltativa) non è necessario il deposito di copia analogica del ricorso e della relata di notifica telematica, asseverata conforme all'originale informatico ai sensi dell'art. 9, commi 1 -bis e 1 -ter, legge 21 gennaio 1994, n. 53 (deposito e asseverazione richiesti, secondo il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 22438 del 2018, proprio sul presupposto della mancata attivazione del processo telematico per il giudizio di cassazione e della conseguente necessità del deposito del ricorso in cancelleria esclusivamente in modalità analogica); nell'attuale descritto contesto normativo tali adempimenti devono infatti considerarsi ancora necessari nel solo caso in cui il difensore non si avvalga del deposito telematico degli atti, reso ora possibile ma non ancora obbligatorio bensì solo facoltativo; il ricorso in esame è stato notificato a mezzo p.e.c. e depositato in modalità telematica successivamente alla predetta data; esso, dunque, si sottrae alla sanzione di improcedibilità cui, se fosse stato invece depositato in copia analogica sarebbe andato incontro, in mancanza di asseverazione di conformità, essendo l'intimato rimasto tale (v. Cass. Sez. U. n. 22438 del 2018, cit.); con l'unico motivo i ricorrenti denunciano l'erroneità in diritto della decisione impugnata, sul triplice rilievo che la riconduzione della domanda all'art. 2041 non era sbagliata; che, comunque, non era nemmeno corretto ricondurla alla previsione dell'art. 2033 cod. civ.; che il giudice avrebbe comunque potuto/dovuto accogliere la domanda sulla base di una diversa qualificazione della domanda; la censura è fondata e merita accoglimento nei termini appresso esposti; l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass. n. 3291 del 06/04/1999 e succ. conff.; v. anche Cass. n. 24171 del 30/10/2020, in motivazione; Cass. n. 34011 del 12/11/2021); 12387 del 2016; tale domanda ben può essere proposta in separato giudizio e l'erronea qualificazione giuridica non osta al suo accoglimento, spettando al giudice del merito il potere/dovere di autonomamente qualificare la domanda, nei limiti dei fatti dedotti in domanda, non potendosi nemmeno predicare un giudicato ostativo sulla qualificazione operata dal primo giudice ove non consti — come nella specie — che detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito (v. Cass. n. 18427 del tPY1/08/2013; n. 14077 del 01/06/2018); la censura coglie, pertanto, con il secondo e il terzo dei rilievi censori sopra esposti, l'error iuris che inficia la decisione di merito, la quale va pertanto cassata con rinvio al giudice a quo il quale dovrà riesaminare la causa alla luce dei principi sopra enunciati; P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese