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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 11091/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 28/06/2019 dal Tribunale di Locri per il reato di furto aggravato.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato nell'interesse di entrambi gli imputati (Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale violato i criteri in tema di valutazione della prova, pervenendo alle proprie conclusioni sulla base di mere congetture) non è consentito in sede di legittimità perché, oltre ad invocare una rivalutazione in fatto della vicenda estranea al sindacato di legittimità, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal Giudice di merito e con motivazione non manifestamente illogica (pp. 5 e 6 sent. app.); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 28/06/2019 dal Tribunale di Locri per il reato di furto aggravato. Ritenuto che l'unico motivo sollevato nell'interesse di entrambi gli imputati (Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale violato i criteri in tema di valutazione della prova, pervenendo alle proprie conclusioni sulla base di mere congetture) non è consentito in sede di legittimità perché, oltre ad invocare una rivalutazione in fatto della vicenda estranea al sindacato di legittimità, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal Giudice di merito e con motivazione non manifestamente illogica (pp. 5 e 6 sent. app.); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11091/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris