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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14401/2026

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esi dall'[OSCURATO:PERSONA]controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n.1165/2021 depositata il 27/09/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 8835/2022Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 14401/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Antonella Dell'Orfano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esi dall'[OSCURATO:PERSONA]controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’EmiliaRomagna n.1165/2021 depositata il 27/09/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 8835/2022Numero sezionale 1162/2026Numero di raccolta generale 14401/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Antonella Dell'Orfano
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